CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29571/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza resa il 24 aprile 2025 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Genova, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-biscod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Genova il 6/10/2020 e, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e falso, ha rideterminato la pena come concordata dalle parti. Ricorre l’imputato deducendo vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -in quanto l’ impugnazione risulta proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti. Nel caso in esame le censure relative al la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio devono ritenersi non consentite,poiché la pena è stata oggetto di pattuizione tra le partidelibata dal giudice e n on vengono neppure allegati profili di illegalità della sanzione applicata. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore IlPresidente [OSCURATO:PERSONA]