CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 24489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 800-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3033/2019 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 18/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione con ricorso notificato il 18/12/2019 la sentenza della corte d’appello di Venezia pubblicata il 18/7/2019 che. accogliendo l’appello della madre [OSCURATO:PERSONA], l’ha condannato alla restituzione della somma di 1.069.470,67 sterline oltre interessi; -la Lucheschi aveva, infatti, con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., proposto domanda di condanna al pagamento della suddetta somma allegando che il figlio [OSCURATO:PERSONA], suo procuratore generale, aveva illegittimamente disposto che detto importo, quale corrispettivo della vendita di due appartamenti in Londra di cui era proprietaria, venisse versato sul conto corrente lussemburghese allo stesso intestato; -il resistente aveva contestato la fondatezza della domanda controdeducendo l’inapplicabilità della disposizione sul mandato per avere la madre curato in proprio la vendita e per avere la medesima disposto il versamento della somma sul conto lussemburghese; -in ragione delle difese avversarie l’attrice deduceva a sostegno della domanda prospettando in via subordinata il titolo della gestione d’affari ex art. 2028 cod. civ. e dell’arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ.; -l’adito tribunale di Venezia disattendeva le domande dell’attrice alla luce della ritenuta mancanza di prova dell’asserito mandato rilasciato al figlio e della tardività delle domande fondate sull’art.2028 e 2041 cod. civ.; -avverso detta pronuncia la Lucheschi ha proposto gravame affidato a due motivi cui resisteva il CzarnockiLucheschi; -la corte d’appello ha rilevato come pur a fronte della procura speciale rilasciata in data 12/3/1984 dalla madre al figlio ed ancora in essere al tempo dei contratti di vendita risalenti rispettivamente al 22/12/2010 ed al 7/7/2011, gli stessi risultino sottoscritti dalla Lucheschi con l’assistenza dello studio legale [OSCURATO:PERSONA], sicchè andava escluso lo svolgimento di attività da parte del figlio per conto od in nome della madre; -nondimeno la corte ha accertato che il prezzo di vendita per entrambi i contratti risulta essere stato trasferito sul conto corrente acceso dal figlio in Lussemburgo; -ebbene, a fronte di tale non contestata circostanza di fatto, la corte territoriale ha riconsiderato la statuizione di tardività delle domande svolte dall’attrice ex artt. 2028 e 2041 cod. civ. e, diversamente dal giudice di prime cure, le ha ritenute ammissibili; -la corte di merito ha considerato, in particolare, che con riguardo alla domanda di ingiust ificat o arricchimento formulata dall’attrice era onere dell’appellato dimostrare a che titolo il prezzo della vendita dei due immobili era pervenuto nella sua disponibilità, prova che non era stata fornita attesa la genericità delle allegazioni svolte, con la conseguenza che la domanda andava accolta con riconoscimento degli interessi dalla domanda al saldo; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a tre motivi ed illustrato da memoria cui resiste con controricorso, pure illustrato da memoria, la Lucheschi ; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art.702 bis, 702 ter cod. proc. civ. , per avere la corte d’appello ritenuto ammissibile la domanda nuova di arricchimento senza causa proposta dalla Lucheschi; -assume il ricorrente che nel rito sommario, anche nel caso di mutamento del rito, come accaduto nel caso di specie, vi sarebbe una cristallizzazione della domanda introdott a con il ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ. e che il mutamento del rito, che il giudice dispone ai sensi dell’art. 702 ter cod. proc. civ. attiene solo alla necessità dell’istruzione non sommaria per le (sole) domande introdotte con il ricorso; -la censura è infondata; -nel caso in esame all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata con decreto a seguito del ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato dalla Lucheschi, quest’ultima, preso atto delle difese svolte dal convenuto, chiedeva che la condotta del medesimo venisse valutata anche sotto il profilo dell’art. 2028 e ss. cod. civ. e dell’art.2041 cod. civ.; - con ordinanza del 3/10/2014 emessa all’esito dello scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il giudice ha disposto il mutamento del rito fissando l’udienza ex art. 183cod. proc. civ.; -sono stati successivamente chiesti ed assegnati i termini di cui all’art. 183 sesto comma cod. proc. civ. dopodichè la causa è stata decisa con la sentenza appellata; -tanto premesso in rito, deve rilevarsi che l’attrice ha operato, prima del mutamento del rito ribadendola poi nella memoria ex art. 183 sesto comma n.1, cod. proc. civ. , una modifica della domanda inizialmente introdotta come inadempimento al contratto di mandato e successivamente mutata ai sensi dell’art. 2028 come negotiorum gestio e ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. come generale azione di arricchimento senza causa; -ebbene si tratta di una c.d. domanda modificata ritenuta ammissibile dalle più recenti pronunce di questa Corte ( cfr. Cass. Sez. Un. 12310/2015; seguita da Cass. 26782/2016, da Cass.10513/2017 e da ultimo da Cass. Sez. Un. 22404/2018) che - operando un’ampia rivisitazione del tema della modifica della domanda - hanno enunciato ed applic ato il principio in base al quale tale modifica è consentita anche ove riguardi il petitum o la causa petendi, semprechè la domanda così modificata, che non si aggiunge a quella iniziale ma si pone in rapporto di alternatività con essa, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determinino la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l’allungamento deitempi processuali; -nel caso di specie la modifica è stata, peraltro, effettuata alla prima udienza subito dopo le difese del convenuto; inoltre la domanda come modificata (arricchimento senza causa) è strettamente connessa alla vicenda sostanziale ( spettanza del corrispettivo della compravendita); infine non ha comportato alcune compromissione della difesa avversaria, posto che a seguito dell’accoglimento della sua richiesta di mutamento del rito, il convenuto ha potuto replicare nelle memorie ex art. 183 sesto comma, cod. proc. civ., depositate nei termini assegnati dal giudice; -la tesi del ricorrente circa un’asserita cristallizzazione ed immodificabilità della domanda introdotta con il rito sommario e operante anche nell’ambito del rito ordinario disposto dal giudice ex art. 702 ter, comma 3, cod. proc. civ. non trova fondamento normativo; -il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2041 cod. civ. per avere la corte d’appello accolto la domanda di arricchimento senza causa condannando conseguentemente il [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in mancanza della prova della giusta causa del possesso; -la censura è inammissibile perché al di là della articolazione in termini di vizio di legge , in realtà non censura l’interpretazione del canone della giusta causa , né l’affermazione secondo la quale era onere probatorio dell’odierno ricorrente fornirne la prova: ciò che viene contestato è l’apprezzamento delle risultanze probatorie sul punto, apprezzamento che diversamente da quanto auspicato, ha ritenuto di non ravvisare la prova della giusta causa dell’arricchimento; -il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e, in subordine, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degliartt. 1241 e 1242 cod. civ. per non avere considerato la corte d’appello che nella comparsa di risposta e con il doc.n.11 (fascicolo dei documenti del primo grado) egli aveva attestato i versamenti effettuati a favore della madre, e che quest’ultima non aveva avanzato alcuna contestazione, per l’ovvia ragione che ben sapeva di avere ricevuto queste somme; la corte di merito era quindi incorsa, ad avviso del ricorrente, nell’omessa pronuncia per non avere pronunciato sulla compensazione fra le contrapposte pretese; -la censura è inammissibile con riguardo ad entrambi i profili di doglianza; -con riguardo alla doglianza di omessa pronuncia e posto che essa ricorre allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, la corte territoriale ha espressamente ritenuto generiche le allegazioni del [OSCURATO:PERSONA] e tale argomento seppure sintetico non è attinto dal ricorrente, il quale peraltro in appello aveva dedotto per la prima volta la natura di liberalità dell’elargizione ricevuta dalla madre, così inficiando le stesse precedenti allegazioni; -parimenti inammissibile la censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. poiché, diversamente da quanto affermato in Cass. Sez. Un. 20867/2020 ai fini dell’ammissibilità della censura di violazione di tale disposizione processuale ed a cui si rimanda ex art. 118 disp.att. cod. proc. civ., essa attinge la valutazione del merito svolta dal giudice d’appello e la ricostruzione dei rapporti fra le parti, preclusa a questa Corte; -atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso è respinto e parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate come in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura di euro 10.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors