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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36160/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna riportata dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alli art. 56 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto si risolve in doglianze di mero fatto ed è manifestamente infondato; invero seguendo un iter logico immune da censure e conforme con la disamina dei dati probatori il giudice di merito ha evidenziato che l' odierno ricorrente non era sotto il controllo degli agenti di pubblica sicurezza e solo in un momento successivo all' impossessamento è stato notato dagli stessi operanti con la refurtiva;

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all' art. 131 bis cod. pen. è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

4. Rilevato che il terzo motivo di ricorso con cui si censura l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui alli art. 625 n. 7 cod. pen. è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; invero in tema di furto l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando l'area in cui si trovano è recintata si configura altresì nel caso in cui, per la modalità di accesso, essa risulti priva di vigilanza continua (Sez, 5, n. 51098 del 21/09/2017, Rv. 271602).

Nel caso di specie, il controllo della persona offesa, secondo la stessa prospettazione della difesa del ricorrente, era saltuario;

5. Considerato che il quarto motivo del ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all' art. 62 bis cod. pen. non è c:onsentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna riportata dal predetto in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alli art. 56 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto si risolve in doglianze di mero fatto ed è manifestamente infondato; invero seguendo un iter logico immune da censure e conforme con la disamina dei dati probatori il giudice di merito ha evidenziato che l' odierno ricorrente non era sotto il controllo degli agenti di pubblica sicurezza e solo in un momento successivo all' impossessamento è stato notato dagli stessi operanti con la refurtiva; 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all' art. 131 bis cod. pen. è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; 4. Rilevato che il terzo motivo di ricorso con cui si censura l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui alli art. 625 n. 7 cod. pen. è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; invero in tema di furto l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando l'area in cui si trovano è recintata si configura altresì nel caso in cui, per la modalità di accesso, essa risulti priva di vigilanza continua (Sez, 5, n. 51098 del 21/09/2017, Rv. 271602). Nel caso di specie, il controllo della persona offesa, secondo la stessa prospettazione della difesa del ricorrente, era saltuario; 5. Considerato che il quarto motivo del ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all' art. 62 bis cod. pen. non è c:onsentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 36160/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris