CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22966/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motividi ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Roma, all’esito di giudizioabbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 624e 625, n. 4, cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di unozaino e del suo contenuto, comprendente, secondo la ricostruzione del primogiudice, due telefoni cellulari, una piccola somma di denaro e tessere ATAC,sottraendolo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre costoro si trovavano sullaspiaggia libera di Ostia denominata “Alba beach”. Il fatto, avvenuto il 23 luglio2025, è stato ritenuto aggravato dalla recidiva specifica, reiterata einfraquinquennale e dalla destrezza, consistita – secondo la contestazione ritenutafondata dai giudici di merito – nell’avere l’imputato approfittato del momentaneoallontanamento delle persone offese per sottrarre con mossa fulminea lo zaino. IlTribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalentiall’aggravante e alla recidiva, e applicata la diminuente per il rito, condannaval’imputato alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre alpagamento delle spese processuali.2. Con sentenza del 9 febbraio 2026, la Corte di appello di Roma confermavala decisione del Tribunale.La Corte territoriale respingeva la richiesta di applicazione dell’art. 131-biscod. pen., osservando che il furto era avvenuto in pieno giorno, su una spiaggiapubblica, per mezzo di un bastone, con mossa rapida, approfittando dellacondizione di attenuata difesa derivante dall’allontanamento delle vittime dal luogoin cui si trovavano gli zaini, sia pure a distanza controllati dalle stesse.La Corte di appello riteneva sussistente la recidiva contestata, osservandoche l’imputato era già stato dichiarato recidivo ai sensi dell’art. 99, comma quarto,cod. pen. ed era stato condannato per plurime ipotesi di reati contro il patrimonio,tra l’altro con sentenza della Corte di appello di Roma del 16 maggio 2019,irrevocabile il 13 luglio 2019.La Corte territoriale escludeva, inoltre, l’attenuante del danno patrimonialedi speciale tenuità, valorizzando il pregiudizio connesso alla sottrazione di telefonicellulari contenenti dati personali, e riteneva che la personalità dell’imputato, iprecedenti penali, le modalità del fatto e il valore non ridotto dell’oggetto del reatonon consentissero né un bilanciamento più favorevole né una riduzione della pena.3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.3.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione quanto al riconoscimento dell’aggravante della destrezza di cui all’art.625, n. 4, cod. pen.Il ricorrente rileva che, secondo il capo di imputazione, la destrezza sarebbeconsistita nell’avere l’imputato approfittato del momentaneo allontanamento dellepersone offese per sottrarre con mossa fulminea lo zaino con un bastone, nelmentre una di esse stava comunque controllando, a distanza, la situazione.Secondo il ricorrente, tale dinamica dimostrerebbe che l’imputato si era limitatoad approfittare del momentaneo allontanamento delle persone offese, senza porrein essere una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza,secondo quanto richiesto dalle Sezioni Unite Quarticelli (Sez. U, n. 34090 del27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088-01), per le quali l’aggravante della destrezzanon ricorre quando l’agente si limiti ad approfittare di una situazione, nonprovocata, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore.3.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione per omessa motivazione, da parte della Corte di appello, sullasussistenza dell’aggravante della destrezza.Il ricorrente osserva che il paragrafo della sentenza impugnata dedicato allarecidiva e alla destrezza, in realtà, trattava solo della prima. Tale omissioneintegrerebbe il vizio di omessa motivazione su una doglianza specificamenteformulata in appello e decisiva ai fini della qualificazione circostanziale del fatto edel trattamento sanzionatorio.3.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazionequanto al riconoscimento della natura infraquinquennale della recidiva.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistentetale recidiva in relazione alla sentenza della Corte di appello di Roma del 16 maggio2019, divenuta irrevocabile il 13 luglio 2019, senza considerare che il reato percui si procede è stato commesso il 23 luglio 2025, oltre il quinquennio dallamenzionata irrevocabilità.4. All’udienza pubblica del 6 maggio 2026 le parti hanno concluso comeriportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato in relazione ai primi due motivi, concernenti lacircostanza aggravante della destrezza; è, invece, inammissibile il terzo motivo,relativo alla sola qualificazione della recidiva come infraquinquennale, per carenzadi interesse.2. In via preliminare deve ricordarsi che l’interesse all’impugnazione,richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., deve essere concreto edecisione, ma dovendo tendere al conseguimento di un risultato praticamentefavorevole per l’impugnante.Secondo il principio affermato da Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino,Rv. 202269-01, la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta eindiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza dellaquale il provvedimento impugnato sia idoneo a produrre una lesione della sferagiuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravatarenda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso; ne consegue che lalegge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente dimira la sola esattezza teorica della decisione, senza che dalla pronuncia richiestaderivi alcun risultato pratico favorevole.3. Tale principio, tuttavia, non conduce, nel caso di specie, alla declaratoriadi inammissibilità dei motivi relativi alla circostanza aggravante della destrezza.L’interesse dell’imputato alla esclusione della destrezza è concreto e attuale,poiché tale circostanza incide sulla qualificazione giuridica del fatto, segna ilpassaggio dalla fattispecie aggravata di cui agli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen.alla fattispecie di furto non aggravata dalla destrezza e comporta la necessità dirideterminare il trattamento sanzionatorio.Non rileva, in senso contrario, che nella sentenza di merito le circostanzee reiterata: l’eliminazione dell’aggravante della destrezza priva, infatti, la pena deltitolo circostanziale valorizzato dai giudici di merito e impone un nuovo eserciziodel potere dosimetrico.4. I primi due motivi sono fondati.Secondo il principio affermato da Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, dep.12/07/2017, Quarticelli, Rv. 270088-01, in tema di furto, la circostanzaaggravante della destrezza sussiste quando l’agente abbia posto in essere, primao durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzatada particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare oeludere la sorveglianza del detentore sulla res; non è invece sufficiente che egli silimiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o dimomentaneo allontanamento del detentore medesimo.Il dato decisivo, dunque, non è il mero allontanamento della persona offesa,né la sola rapidità dell’impossessamento, ma l’esistenza di un quid pluris nellacondotta dell’agente, tale da superare la vigilanza del detentore mediante abilità,astuzia, avvedutezza o particolare modalità esecutiva.Nel caso di specie, la difesa ha sostenuto che, secondo la stessa descrizionecontenuta nel capo di imputazione e recepita dalla sentenza di primo grado, lacondotta si fosse risolta nel mero approfittamento del momentaneoallontanamento delle persone offese, non provocato dall’agente, senza l’impiegodi particolari abilità, astuzia o avvedutezza.La lacuna motivazionale denunciata con il secondo motivo sussiste, poichéla sentenza impugnata, pur intitolando un paragrafo anche alla circostanza di cuiall’art. 625, n. 4, cod. pen., sviluppa poi argomentazioni riferite esclusivamentealla recidiva.Nondimeno, la causa può essere decisa senza rinvio sul punto, perché lastessa contestazione e la ricostruzione recepita dai giudici di merito descrivonouna condotta non riconducibile, in diritto, alla destrezza.La destrezza è stata, infatti, fatta consistere nell’avere l’imputatoapprofittato del momentaneo allontanamento delle persone offese per sottrarrecon “mossa fulminea” lo zaino. Anche la denuncia-querela richiamata dal ricorsoriferisce che le persone offese si erano solo leggermente allontanate per bere,mentre una di esse, pur a distanza, continuava a controllare la situazione e videl’imputato che, mediante un bastone, stava prendendo lo zaino.La “mossa fulminea” non è, da sola, espressiva di particolari abilità, astuziao avvedutezza, ma indica soltanto la rapidità dell’impossessamento; l’uso delbastone, per come descritto, costituisce un mezzo materiale di apprensione delbene e non un artificio idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza dellepersone offese, tanto più che una di esse stava ancora controllando lo zaino e siavvide dell’azione in corso.Non emergendo, né dalla contestazione né dalle sentenze di merito, ulteriorimodalità esecutive suscettibili di integrare il quid pluris richiesto dalle SezioniUnite, la circostanza aggravante della destrezza deve essere esclusa direttamentein questa sede, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., senza rinvio sul punto.5. È invece inammissibile il terzo motivo, relativo alla sola qualificazione dellarecidiva come infraquinquennale.Il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenutosussistente la recidiva infraquinquennale sulla base della sentenza della Corte diappello di Roma del 16 maggio 2019, irrevocabile il 13 luglio 2019, poiché il fattoper cui si procede è stato commesso il 23 luglio 2025 e, dunque, oltre ilquinquennio.Va dato atto che la sentenza impugnata non contiene una specificamotivazione sul presupposto temporale dell’infraquinquennalità e che ilprecedente espressamente richiamato dalla Corte territoriale, divenutoirrevocabile il 13 luglio 2019, è anteriore di oltre cinque anni rispetto al fattocommesso il 23 luglio 2025.La censura non considera, tuttavia, che la recidiva è stata contestata eritenuta non soltanto come infraquinquennale, ma anche come specifica ereiterata. La stessa sentenza impugnata richiama espressamente il fatto chel’imputato era già stato dichiarato recidivo ai sensi dell’art. 99, comma quarto,cod. pen. ed era stato condannato per plurime ipotesi di reati contro il patrimonio.Anche a voler espungere il solo segmento della infraquinquennalità,resterebbe dunque ferma la recidiva specifica e reiterata, soggetta al regime di cuiall’art. 99, comma quarto, cod. pen. e idonea, da sola, a impedire la prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 69, comma quarto, cod.pen.Non osta a tale conclusione l’orientamento secondo cui l’imputato conservainteresse a impugnare il riconoscimento della recidiva anche quando da essa nonsia derivato un aumento di pena.È stato infatti affermato che l’interesse dell’imputato a impugnare lasentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non siaconseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza dellecircostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effettisia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione allecondizioni per la riabilitazione, sia rispetto all’estinzione della pena per effetto deldecorso del tempo: Sez. 5, n. 29284 del 03/05/2024, dep. 18/07/2024, Pjetri, Rv.286644-01.Nello stesso senso si è precisato che l’interesse sussiste anche quando nonsia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza dellecircostanze attenuanti e anche nel caso in cui siano state riconosciute altrecircostanze aggravanti che concorrono al giudizio di bilanciamento, posto che larecidiva esplica comunque i suoi effetti ulteriori in tema di benefici penitenziari,condizioni per la riabilitazione ed estinzione della pena per decorso del tempo:Sez. 5, n. 2109 del 11/10/2024, dep. 2025, Rv. 287671-01.Tali principi, tuttavia, riguardano l’interesse dell’imputato a contestare larecidiva in sé, ossia l’applicazione dell’aggravante quale fattore destinato aprodurre effetti ulteriori rispetto alla sola dosimetria della pena.Nel caso in esame, invece, il ricorrente non censura in modo specifico lasussistenza della recidiva reiterata, né contesta l’esistenza dei presupposti dellarecidiva specifica, né, infine, deduce che il nuovo reato non sia espressivo dimaggiore colpevolezza o pericolosità. Si limita a dedurre l’erroneità del solo profilodella infraquinquennalità.Ma l’eventuale fondatezza di tale deduzione non eliminerebbe la recidiva, cheresterebbe comunque specifica e reiterata. In particolare, non muterebbe il regimegiuridico applicabile al bilanciamento con le attenuanti generiche, ex art. 69,comma quarto, cod. pen., né farebbe venir meno gli effetti ulteriori chel’ordinamento ricollega alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.L’interesse all’impugnazione, pertanto, non può essere desunto in astrattodal carattere pregiudizievole della recidiva, ma deve essere verificato in rapportoall’oggetto effettivo della censura. Poiché la doglianza non mira utilmenteall’eliminazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., ma soltantoall’espunzione di una qualificazione ulteriore che non incide sul regime applicabilee non produce effetti autonomamente pregiudizievoli, il motivo è privo di concretointeresse.6. In conclusione, l’esclusione dell’aggravante della destrezza comportal’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma perchéproceda a nuovo esame sul punto, ferma restando l’inammissibilità della doglianzarelativa alla sola infraquinquennalità della recidiva. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante delladestrezza, che esclude. Annulla la medesima sentenza limitatamente altrattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]