CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari, n. 1880/2017 pubblicata in data 21 novembre 2017; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; visto l'art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2100,00 per compensi + 100,00 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 139/2021 RG 346-2019 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il t dicembre 2021. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola C \() I