Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:272
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0690_INF
Ordinanza del Presidente della Corte del 22 marzo 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] / MeSoFa e a.
(causa C‑690/23 P(I))
«Impugnazione – Intervento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Decisione di adottare un programma di risoluzione – Società madre – Interesse alla soluzione della controversia»
1.
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) di adottare un programma di risoluzione – Assenza di interesse diretto di una società madre – Limiti – Soluzione della controversia tale da incidere sulla posizione giuridica di detta società madre
(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2)
(v. punti 24‑26, 30‑32, 36‑40, 76)
2.
Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo – Invocabilità
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 2)
(v. punti 33, 34)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Motivo sprovvisto di precisione – Irricevibilità
[Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 47‑49)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] of Russia PAO è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Comitato di risoluzione unico (SRB).