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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09248/2023

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7413 /2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] stoe dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio delsecondo difensore sito in Roma, via Piemonte n. 26 ; –ricorrente – Oggetto:cartella di pagamento- sanzioni -omessa comunica- zioneirregolarità contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.129/21/2013depositata il 20 maggio 2013, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, ve- niva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenzan.551/16/2010 emessa dalla Commissione tributaria provin- cialedi Roma, la quale accoglieva parzialmente il ricorso d ella società SviluppoAree Urbane S.r.l. in fallimento, avente ad oggetto una car- telladi pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’omesso versamento diIRES e IVA, con relativi interessi e sanzioni, relativamente agli anni diimposta 2005 e 2006. 2.La ri corrente contestava la mancata allegazione alla cartella di do- cumentazione, la mancata comunicazione di irregolarità, la duplica- zionedelle sanzioni irrogate.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, notificato, oltre che all’Agenzia delle entrate, all’a gente della riscos- sione,per duplicazione delle sanzioni in conseguenza dell’irrogato atto di contestazione RCCC016000120 emesso per l’annualità 2006, con rideterminazionedelle sanzioni nella misura ridotta del 10%. 3.La CTR accoglieva l’appello dell’Agenz ia nella parte in cui veniva de- nunciata l’ultrapetizione per aver disposto l’annullamento delle san- zionirelative all’anno di imposta 2005 e riteneva erronea la statuizione delgiudice di prime cure la quale aveva ritenuto esistente una dupli- cazionecon ri ferimento alle imposte dal momento che l’atto di conte- stazioneRCCC016000120 per l’annualità 2006 non era definitivo, ri- formandola disposta riduzione delle sanzioni al 10%. 4.Il giudice d’appello inoltre riteneva fondata la censura in merito alla mancanzadi presupposti per la riduzione delle sanzioni, viceversa pro- nunciatadal giudice di prime cure sull’erroneo convincimento della ne- cessitàche la cartella dovesse essere preceduta dal c.d.

“avviso bona- rio”. 5.Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione la contribuente,affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che illustra con memoria.

Consideratoche: 6.Con un unico motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - l a contribuente deduce la violazione e falsa appli- cazionedell’art.6 della l. n.212/2000 per erroneità della sentenza d’ap- pellonella parte in cui ha accertato la legittimità dell’applicazione san- zioninella misura del 30% anziché in quella del 10%, stante l’omessa comunicazioneprevista dal citato disposto di legge. 7.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon- datezza.Infatti, il collegio osserva che non è specificamente censurata laratio decidendi che si è pronunciata sulla legittimità della cartella in punto di sanzioni ritenute non duplicate per il 2006 e, comunque, il motivoè anche manifestamente infondato. 7.1.La legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, dispone che « prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti d alla liquidazione di tributi risultantida dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti ri- levantidella dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare ilcontribuente (…) a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i do- cumentimancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore atrenta giorni dalla ricezione della richiesta (…)». 8.La consolidata interpretazione di tale disposto (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 17479 del 28/06/2019, Rv. 654732 - 01; Cass. Sez. 5, Sentenzan. 13759 del 06/07/2016, Rv. 640341 - 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanzan. 18405 del 30/06/2021, Rv. 661776 - 01; Cass. Cass. 9 febbraio2022 n. 4238) è nel senso che esso non impone l'obbligo del contraddittoriopreventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizionea ruolo ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, a mente dei quali quando dai con- trolliautomatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicatonella dichiarazio ne, l'esito della dichiarazione è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazionedegli aspetti formali. 8.1.Al contrario, l'invio al contribuente della comunicazione di irrego- larità,al fine di evitar e la reiterazione di errori e di consentire la rego- larizzazionedegli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli auto- matici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella di- chiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, mentre ta le adempimentonon è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti; inogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e nonpreclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispon- derequanto dovuto con riduzione della sa nzione. 9.Pertanto, l'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata d.P.R. n. 600 del 1973,ex art. 36 - bis, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dal d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13, senza che a talfine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accerta- mentoo di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo de- rivadirettamente dalla legge. 9.1.Nel caso di specie non vi era alcun dubbio su aspetti rilevanti della dichiarazionein quanto la cartella di pagamento impugnata e alla base delpresente processo reca l’iscrizione a ruolo delle imposte IRES e IVA, coni relativi interessi e sanzioni, liquidate sulla base delle dichiarazioni presentate dalla contribuente per gli anni 2005 e 2006 e non versate nonostante l’autoliquidazione dell’imposta, senza che possa in alcun modorilevare a tal fine la possibilità di ottenere un’eventuale futura riduzionedella misura delle sanzioni, in presenza di determinate even- tualicondizioni, non verificatesi nel concreto. 10.Non è infatti necessario nel caso in esame il contraddittorio endo- procedimentale, non essendo invariabilmente imposto dall'art. 6, comma5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sus- sistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al ci- tatoart. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabilidirettamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019, Rv.656408 - 01). 10.1.Quanto alla prospettata riduzione delle sanzioni amministrative peromesso o tardivo versamento, essa non spetta (cfr. Cass. civ., 6 luglio 2016, n. 13759, cit.), in quanto l'interessato può, comunque, pagare,per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, unavolta ricevuta la notifica della cartella, semp re che quella comuni- cazionesia dovuta, né, in ogni caso, dalla omissione della comunica- zionedi irregolarità può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzionie degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del1997. 11.Al rigett o del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liqui- date come da dispositivo (cfr. Cass. 33482/2022), secondo soccom- benza.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 11.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7413 /2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] stoe dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio delsecondo difensore sito in Roma, via Piemonte n. 26 ; –ricorrente – Oggetto:cartella di pagamento- sanzioni -omessa comunica- zioneirregolarità contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.129/21/2013depositata il 20 maggio 2013, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, ve- niva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenzan.551/16/2010 emessa dalla Commissione tributaria provin- cialedi Roma, la quale accoglieva parzialmente il ricorso d ella società SviluppoAree Urbane S.r.l. in fallimento, avente ad oggetto una car- telladi pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’omesso versamento diIRES e IVA, con relativi interessi e sanzioni, relativamente agli anni diimposta 2005 e 2006. 2.La ri corrente contestava la mancata allegazione alla cartella di do- cumentazione, la mancata comunicazione di irregolarità, la duplica- zionedelle sanzioni irrogate. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, notificato, oltre che all’Agenzia delle entrate, all’a gente della riscos- sione,per duplicazione delle sanzioni in conseguenza dell’irrogato atto di contestazione RCCC016000120 emesso per l’annualità 2006, con rideterminazionedelle sanzioni nella misura ridotta del 10%. 3.La CTR accoglieva l’appello dell’Agenz ia nella parte in cui veniva de- nunciata l’ultrapetizione per aver disposto l’annullamento delle san- zionirelative all’anno di imposta 2005 e riteneva erronea la statuizione delgiudice di prime cure la quale aveva ritenuto esistente una dupli- cazionecon ri ferimento alle imposte dal momento che l’atto di conte- stazioneRCCC016000120 per l’annualità 2006 non era definitivo, ri- formandola disposta riduzione delle sanzioni al 10%. 4.Il giudice d’appello inoltre riteneva fondata la censura in merito alla mancanzadi presupposti per la riduzione delle sanzioni, viceversa pro- nunciatadal giudice di prime cure sull’erroneo convincimento della ne- cessitàche la cartella dovesse essere preceduta dal c.d. “avviso bona- rio”. 5.Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione la contribuente,affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che illustra con memoria. Consideratoche: 6.Con un unico motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - l a contribuente deduce la violazione e falsa appli- cazionedell’art.6 della l. n.212/2000 per erroneità della sentenza d’ap- pellonella parte in cui ha accertato la legittimità dell’applicazione san- zioninella misura del 30% anziché in quella del 10%, stante l’omessa comunicazioneprevista dal citato disposto di legge. 7.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon- datezza.Infatti, il collegio osserva che non è specificamente censurata laratio decidendi che si è pronunciata sulla legittimità della cartella in punto di sanzioni ritenute non duplicate per il 2006 e, comunque, il motivoè anche manifestamente infondato. 7.1.La legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, dispone che « prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti d alla liquidazione di tributi risultantida dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti ri- levantidella dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare ilcontribuente (…) a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i do- cumentimancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore atrenta giorni dalla ricezione della richiesta (…)». 8.La consolidata interpretazione di tale disposto (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 17479 del 28/06/2019, Rv. 654732 - 01; Cass. Sez. 5, Sentenzan. 13759 del 06/07/2016, Rv. 640341 - 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanzan. 18405 del 30/06/2021, Rv. 661776 - 01; Cass. Cass. 9 febbraio2022 n. 4238) è nel senso che esso non impone l'obbligo del contraddittoriopreventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizionea ruolo ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, a mente dei quali quando dai con- trolliautomatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicatonella dichiarazio ne, l'esito della dichiarazione è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazionedegli aspetti formali. 8.1.Al contrario, l'invio al contribuente della comunicazione di irrego- larità,al fine di evitar e la reiterazione di errori e di consentire la rego- larizzazionedegli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli auto- matici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella di- chiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, mentre ta le adempimentonon è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti; inogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e nonpreclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispon- derequanto dovuto con riduzione della sa nzione. 9.Pertanto, l'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata d.P.R. n. 600 del 1973,ex art. 36 - bis, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dal d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13, senza che a talfine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accerta- mentoo di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo de- rivadirettamente dalla legge. 9.1.Nel caso di specie non vi era alcun dubbio su aspetti rilevanti della dichiarazionein quanto la cartella di pagamento impugnata e alla base delpresente processo reca l’iscrizione a ruolo delle imposte IRES e IVA, coni relativi interessi e sanzioni, liquidate sulla base delle dichiarazioni presentate dalla contribuente per gli anni 2005 e 2006 e non versate nonostante l’autoliquidazione dell’imposta, senza che possa in alcun modorilevare a tal fine la possibilità di ottenere un’eventuale futura riduzionedella misura delle sanzioni, in presenza di determinate even- tualicondizioni, non verificatesi nel concreto. 10.Non è infatti necessario nel caso in esame il contraddittorio endo- procedimentale, non essendo invariabilmente imposto dall'art. 6, comma5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sus- sistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al ci- tatoart. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabilidirettamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019, Rv.656408 - 01). 10.1.Quanto alla prospettata riduzione delle sanzioni amministrative peromesso o tardivo versamento, essa non spetta (cfr. Cass. civ., 6 luglio 2016, n. 13759, cit.), in quanto l'interessato può, comunque, pagare,per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, unavolta ricevuta la notifica della cartella, semp re che quella comuni- cazionesia dovuta, né, in ogni caso, dalla omissione della comunica- zionedi irregolarità può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzionie degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del1997. 11.Al rigett o del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liqui- date come da dispositivo (cfr. Cass. 33482/2022), secondo soccom- benza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 11.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, com