CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 maggio 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 3 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di occupazione abusiva di alloggio popolare. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. per mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio nella lingua madre dell'imputata, è manifestamente infondato in quanto non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato altresì che dal verbale di identificazione del 3/10/2018 risulta che l'imputata parla e comprende l'italiano; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]