CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17150/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 908/2023depositata il 24/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio l’avvocatoClaudio Cardia chiedendone la condanna al risarcimento del pregiudizioeconomico indicato come subìto per l’occorsa responsabilità professionaledel convenuto in una controversia da loro promossa, con il suo patrocinio,per ottenere il ristoro dei danni indicati come conseguenti a gravi difetti,emersi nel 2011, di alcune unità immobiliari che le ricorrenti medesimeavevano acquistato, nel 2005, dalla società costruttrice [OSCURATO:SOCIETA].;Numero registro generale 20257/2023Numero sezionale 1765/2026Numero di raccolta generale 17150/2026Data pubblicazione 31/05/2026allegavano che:- Cardia, quale loro difensore, aveva promosso dapprima ilprocedimento ex art. 696-bis, c.p.c., nei confronti dellacostruttrice e venditrice per l’accertamento dei suddetti gravidifetti, e successivamente il giudizio di merito, instaurato controla medesima società con atto di citazione notificato in data 4-6giugno 2013, procedimento n. 2342 del 2013 presso il [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza di prime cure n. 854 del 2015,divenuta irrevocabile per mancata ovvero rinunciataimpugnazione;- il Tribunale ravennate aveva respinto la domanda risarcitoria perintervenuta prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c., osservandoche le attrici avevano avuto piena contezza dei difetti inquestione all’esito del deposito della consulenza tecnicapreventiva avvenuto il 23 maggio 2012;- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non aveva dunque provveduto alla notificadell’atto di citazione entro i termini, causando la prescrizione, nonaltrimenti interrotta, del diritto vantato, unica ragione ostativaall’accoglimento delle richieste attoree;si costituiva in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controdeducendo diessere venuto a conoscenza dell’avvenuto deposito della consulenzagiudiziale solo il 7 giugno 2012, a séguito della comunicazione diCancelleria del provvedimento di liquidazione del compenso dovuto alperito;il resistente chiamava in lite, altresì, la propria compagnia diassicurazione, UnipolSai, S.p.A., al fine di essere manlevato in caso dicondanna, e anche quest’ultima si costituiva aderendo alle deduzionidell’assicurato;il Tribunale rigettava la domanda, con compensazione delle speseprocessuali, accertando che il deposito della suddetta relazione non eraNumero registro generale 20257/2023Numero sezionale 1765/2026Numero di raccolta generale 17150/2026Data pubblicazione 31/05/2026stato comunicato all’avvocato prima del 7 giugno 2012, escludendo che leparti da lui rappresentate nel procedimento d’istruzione preventivaavessero, prima di quella data, potuto acquisire obiettiva e compiutaconoscenza dei difetti in questione, e ancorando alla menzionatacomunicazione di Cancelleria il momento di decorrenza della prescrizione,dunque non maturata, in coerenza con la ricostruita giurisprudenza deiquesta Corte;la Corte di appello riformava la decisione e accoglieva per quanto diragione la domanda attorea, osservando che:- la prescrizione decorreva dal momento del deposito della discussarelazione peritale, e in tal senso doveva ritenersi a ben vedereorientata anche la giurisprudenza di legittimità;- non poteva del resto dirsi prevista alcuna necessariacomunicazione della relazione ad opera della Cancelleria;- l’elaborato era stato depositato prima della scadenza del termineprevisto dalla seconda proroga autorizzata;- dalla data di deposito ovvero di scadenza del termine per lostesso era decorsa la prescrizione;- al più, una volta avuta la comunicazione dell’atto di liquidazionedel consulente, l’avvocato, avendo avuto contezza del deposito,avrebbe dovuto far riferimento a quest’ultimo al fine di non farmaturare l’estinzione del diritto risarcitorio;- la causa avrebbe avuto senz’altro esito positivo proprio alla lucedella consulenza tecnica;avverso questa decisione ricorre per cassazione, affidandosi a tre mezziillustrati da memoria, [OSCURATO:PERSONA];sono rimaste intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata destinataria della notifica delricorso esplicitamente a soli fini di litis denuntiatio.Rilevato che:Numero registro generale 20257/2023Numero sezionale 1765/2026Numero di raccolta generale 17150/2026Data pubblicazione 31/05/2026con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degliartt. 132, n. 4, c.p.c., 118, disp. att., c.p.c., poiché la Corte di appelloavrebbe motivato per mera relazione, acritica e apodittica, a pronunce diquesta Corte in punto di decorrenza del termine per la denuncia dei vizi aisensi dell’art. 1669, c.c., obliterando il rilievo concernente l’eccezione,svolta nell’originario giudizio e riportata in quello per responsabilitàprofessionale, di tardiva allegazione dei fatti sottesi alla prescrizionerilevata dal Tribunale nella sentenza del 2015 divenuta irrevocabile, edevocando arresti di legittimità non pertinenti, a differenza di quelli,specifici, richiamati dal ricorrente che, ai fini in parola, affrontavano iltema dello iato temporale tra deposito della relazione peritale ecomunicazione della stessa, assegnando valore decisivo a quest’ultima,quale momento dell’effettiva conoscenza di quella;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degliartt. 1669, 2035, c.c., poiché la Corte di appello avrebbe mancato diconsiderare che la giurisprudenza di legittimità indicava nellacomunicazione dell’elaborato peritale e non nel suo deposito – tanto più inambiente estraneo al processo civile telematico – il momento didecorrenza della prescrizione in questione, ritenuta erroneamente spirataper un’insussistente colpa professionale;con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo ediscusso rappresentato dalla rinuncia all’impugnazione della sentenza delTribunale di Ravenna del 2015, posta in essere dalle controparti, facendovenir meno la concreta possibilità di ottenere la riforma della stessa anchea mente delle ragioni esposte nelle due censure precedenti.Considerato cheil terzo motivo dev’essere esaminato prioritariamente per ragioni logiche:è fondato con assorbimento dei restanti;Numero registro generale 20257/2023Numero sezionale 1765/2026Numero di raccolta generale 17150/2026Data pubblicazione 31/05/2026parte ricorrente – come riportato nell’atto di gravame qui in scrutinio ecome rilevabile dagli atti del giudizio di merito originario, prodotti al fine direnderli verificabili – aveva allegato:- sia la tardività dell’allegazione, nel giudizio originario, dei fattisottesi alla dichiarata prescrizione;- sia la rilevanza della rinuncia all’impugnazione, sottoscrittatransattivamente dalle parti in precedenza assistite, a fronte dellaconcreta possibilità, invece, di riforma della sentenzapregiudizievole, in particolare alla luce della giurisprudenza dilegittimità sulla decorrenza, nel caso, della prescrizione;la Corte distrettuale ha del tutto omesso di esaminare i fatti storici inparola – tali prima che processuali, nel giudizio di responsabilitàprofessionale – laddove:- la società originariamente convenuta per danni aveva in effettieccepito la prescrizione non, specificatamente, quanto al decorsodel tempo dal deposito o comunicazione della relazione peritale,ma a far tempo dagli atti di vendita immobiliare (pagg. 4 e 5della prodotta comparsa di costituzione in primo grado in quelgiudizio della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].; pag. 7della prodotta comparsa di risposta dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio di responsabilità professionale, e pag. 3 della prodottacomparsa di costituzione dello stesso nel seguente appello);- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente anche allegato larilevanza ostativa dell’intervenuta e documentata rinunciavolontaria all’appello ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a frontedella concreta possibilità di ottenere una riforma in appello dellasentenza ravennate dichiarativa della prescrizione (pagg. 9 e 10della comparsa di costituzione in primo grado, e pag. 10 dellacomparsa di costituzione in appello);Numero registro generale 20257/2023Numero sezionale 1765/2026Numero di raccolta generale 17150/2026Data pubblicazione 31/05/2026va rammentato che l’eccezione, di parte, inerente alla prescrizione, il cuiregime temporale normativo è oggetto di officiosa applicazione giudiziale,dev’essere pur sempre fondata sulla specifica allegazione dei fatti cui ènecessario applicare quella disciplina (cfr. Cass., n. 3267 del 05/02/2024);assume quindi un valore potenzialmente decisivo l’esame omesso;all’esito dell’esame in rilievo, il giudice del rinvio dovrà compiutamenterinnovare la prognosi sulle apprezzabili probabilità di ottenere una riformadella sentenza dichiarativa dell’effetto prescrizionale, in relazione sia alprofilo della tempestiva allegazione di parte dei fatti sottesi allaprescrizione medesima, sia al profilo del dies a quo di decorrenza diquest’ultima rispetto al momento della notifica della citazione per ilgiudizio di pieno merito, assunto a termine finale di riferimento, alla lucedella specifica giurisprudenza a quel tempo in essere (in ambienteprocessuale “non telematico” come quello del giudizio in questione: Cass.,n. 7541del 08/07/1995; Cass., n. 6735 del 23/05/2000; Cass., n. 11046del 27/05/2016, pagine 13-14), sia dell’obbligo prudenziale ascrivibile aldifensore rispetto ad atti interruttivi da porre eventualmente in essere;ne deriva quanto anticipato;spese al giudice del rinvio. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa inrelazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bolognaperché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteAugusto Tatangelo