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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 42026/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19539/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pacifico, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ZEOlt-A GIOVANNA e ZEO&k NICOLINA, rappresentati e difesi d 'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Rorrg, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12/D, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA]; - (non) intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 541 depositata 1'8 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 giugno 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e diritto Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1631/2011, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rigettava la riconvenzionale di usucapione formulata dai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle ragioni degli attori, accertava la proprietà dei fondi siti in località Isca di [OSCURATO:PERSONA] in capo agli attori e per l'effetto condannava i convenuti al rilascio dei predetti terreni e al risarcimento dei danni pari ad euro 3080,00 oltre al pagamento delle spese di lite; - sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultima in qualità di coerede dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la seconda in proprio oltre che in qualità di erede dei coniugi Zeolla), la Corte di appello di Napoli, nella resistenza dei germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e in qualità di eredi della madre, [OSCURATO:PERSONA]), con sentenza n. 541/2016, in parziale accoglimento dell'appello, rigettava la domanda di rivendicazione proposta in primo grado e per l'effetto revocava le statuizioni concernenti il rilascio dei fondi e il risarcimento dei danni; - a sostegno della propria decisione la Corte distrettuale preliminarmente rilevava la infondatezza della domanda attorea nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali non avevano più il possesso dei beni dal 1965, ossia dal momento in cui lo avevo ceduto alla figlia [OSCURATO:PERSONA] e al genere [OSCURATO:PERSONA] in occasione del loro matrimonio.Nel merito, per quanto di rilevo in questa sede, la Corte accertava che i titoli di proprietà dei beni da parte degli attori erano documentati da: 1) la quota di un mezzo per successione rispettivamente del genitore e coniuge [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva acquistata con atto del 28.08.1978, 2) la quota di un quinto acquistata dai germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] e pervenuta a quest'ultima tramite successione della madre [OSCURATO:PERSONA] deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con denuncia di successione trascritta il 23/01/1959, 3) la restante quota (del 30%) acquistata dalla sola [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da Maria, Nicolina e [OSCURATO:PERSONA] e pervenuta alle stesse per successione del padre [OSCURATO:PERSONA] deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con denuncia di successione trascritta il 01/07/1969 e "dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pervenuto agli stessi dal loro rispettivo marito e genitore [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con denuncia di successione trascritta il 02/12/1999".

Il giudice del gravame, "almeno limitatamente alle quote acquistate nel 1996 e 2000", accertava che i trasferimenti agli attori erano avvenuti sulla base delle dichiarazioni di successione rilevanti solo ai fini fiscali e che, peraltro, non sussistevano i presupposti per l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sul rivendicante per essere detti titoli successivi al momento indicato dai convenuti Nigro-Zeolla per l'inizio dell'esercizio del loro possesso.

Confermava, poi, la pronuncia gravata per quanto concerne il rigetto della riconvenzionale di usucapione; - per la cassazione del provvedimento della Corte di appello di Napoli ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno anche depositato memorie illustrative.Atteso che manca agli atti la prova che la notifica del ricorso sia stata effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale è intervenuta volontariamente nel giudizio in primo grado e sebbene sia rimasta contumace in appello, è comunque stata parte di tutto l'iter del giudizio, per cui la stessa risulta essere litisconsorte processuale.

Ne consegue che risulta necessario disporre la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell'art. 331 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 331 c.p.c., dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assegnando termine perentorio di giorni novanta a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per le comunicazioni d'ufficio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19539/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pacifico, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ZEOlt-A GIOVANNA e ZEO&k NICOLINA, rappresentati e difesi d 'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Rorrg, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12/D, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA]; - (non) intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 541 depositata 1'8 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 giugno 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e diritto Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1631/2011, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rigettava la riconvenzionale di usucapione formulata dai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle ragioni degli attori, accertava la proprietà dei fondi siti in località Isca di [OSCURATO:PERSONA] in capo agli attori e per l'effetto condannava i convenuti al rilascio dei predetti terreni e al risarcimento dei danni pari ad euro 3080,00 oltre al pagamento delle spese di lite; - sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultima in qualità di coerede dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la seconda in proprio oltre che in qualità di erede dei coniugi Zeolla), la Corte di appello di Napoli, nella resistenza dei germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e in qualità di eredi della madre, [OSCURATO:PERSONA]), con sentenza n. 541/2016, in parziale accoglimento dell'appello, rigettava la domanda di rivendicazione proposta in primo grado e per l'effetto revocava le statuizioni concernenti il rilascio dei fondi e il risarcimento dei danni; - a sostegno della propria decisione la Corte distrettuale preliminarmente rilevava la infondatezza della domanda attorea nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali non avevano più il possesso dei beni dal 1965, ossia dal momento in cui lo avevo ceduto alla figlia [OSCURATO:PERSONA] e al genere [OSCURATO:PERSONA] in occasione del loro matrimonio.Nel merito, per quanto di rilevo in questa sede, la Corte accertava che i titoli di proprietà dei beni da parte degli attori erano documentati da: 1) la quota di un mezzo per successione rispettivamente del genitore e coniuge [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva acquistata con atto del 28.08.1978, 2) la quota di un quinto acquistata dai germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] e pervenuta a quest'ultima tramite successione della madre [OSCURATO:PERSONA] deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con denuncia di successione trascritta il 23/01/1959, 3) la restante quota (del 30%) acquistata dalla sola [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da Maria, Nicolina e [OSCURATO:PERSONA] e pervenuta alle stesse per successione del padre [OSCURATO:PERSONA] deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con denuncia di successione trascritta il 01/07/1969 e "dai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pervenuto agli stessi dal loro rispettivo marito e genitore [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con denuncia di successione trascritta il 02/12/1999". Il giudice del gravame, "almeno limitatamente alle quote acquistate nel 1996 e 2000", accertava che i trasferimenti agli attori erano avvenuti sulla base delle dichiarazioni di successione rilevanti solo ai fini fiscali e che, peraltro, non sussistevano i presupposti per l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sul rivendicante per essere detti titoli successivi al momento indicato dai convenuti Nigro-Zeolla per l'inizio dell'esercizio del loro possesso. Confermava, poi, la pronuncia gravata per quanto concerne il rigetto della riconvenzionale di usucapione; - per la cassazione del provvedimento della Corte di appello di Napoli ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno anche depositato memorie illustrative.Atteso che manca agli atti la prova che la notifica del ricorso sia stata effettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale è intervenuta volontariamente nel giudizio in primo grado e sebbene sia rimasta contumace in appello, è comunque stata parte di tutto l'iter del giudizio, per cui la stessa risulta essere litisconsorte processuale. Ne consegue che risulta necessario disporre la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell'art. 331 c.p.c.. P.Q.M. La Corte, visto l'art. 331 c.p.c., dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], assegnando termine perentorio di giorni novanta a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per le comunicazioni d'ufficio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,
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