CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04506/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18251/2018 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 37009/2017 depositata i l 29/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente del Tribunale di Roma, con ordinanza del 29.1.2018, accolse il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto di liquidazione del compenso del Pubblico Ministero per la custodia di un ingente quantitativo di scarpe per complessivi 520 metri cubi, conservati in area coperta. Secondo il Tribunale, non erano applicabili le tariffe concordate tra il Presidente del Tribunale di Roma ed il Procuratore della Repubblica in quanto non erano state accettate dal custode; l’indennità di custodia dei beni in sequestro venne quindi determinata con riferimento alle tariffe predisposte dall’Agenzia del Demanio, usualmente applicate dalla Prefettura di Roma nell’ipotesi di sequestro amministrativo. Per la cassazione della citata ordinanza, ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, la controricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione artt.168 e 170 DPR 30 maggio 2002 n.115, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. perché il ricorso per opposizione sarebbe stato tardivamente proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione della fattura elettronica emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivo è infondato. Questa Corte, in una fattispecie analoga intercorsa tra le stesse parti, ha affermato che la conoscenza del riepilogo della liquidazione non equivale alla conoscenza del decreto di liquidazione in tutti i suoi elementi, formali e sostanziali sicchè è del tutto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, l’emissione della fattura da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., evidentemente finalizzata alla regolarizzazione contabile e tributaria dell'incasso da parte del custode dell'importo liquidato (Cass. Civ. 11553/2019). Con il secondo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt.170 del DPR 115/2002 e dell’art. 15 del D. Lgs 150/2011, in relazione all’art.360, comma 1, n.2 c.p.c., si censura la violazione delle norme sulla competenza per aver il Tribunale giudicato in composizione monocratica, a fronte della competenza spettante al Presidente del Tribunale. Il motivo è infondato. Come più volte affermato da questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato (Cassazione civile sez. II, 12/09/2019, n.22795). Ne consegue che non può configurarsi, all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, questione di competenza tra il presidente ed i giudici da questi delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, sicchè non è nulla l'ordinanza impugnata, adottata da un giudice delegato dal Presidente del Tribunale (cfr Cass. Sent. nn. 11553/2019 e 24933/2020; Cass. n. 9911 del 2019; Cass. n. 9879 del 2012; conf. Cass. 15940 del 2015; Cass. n. 18080 del 2013). Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 58, 59 e 70 del DPR 115/2002 e del D.M. 2 settembre 2006, n. 265, dell’art.8 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.; il Ministero ricorrente si duole sia dell'erroneo riconoscimento della natura di uso locale alle tariffe di custodia delle merci previste dall'Agenzia del Demanio che della mancata prova del costante utilizzo di tale tariffe. Essendo incontestato che per i beni diversi dai veicoli o dai natanti non sussisteva alcun decreto o altra fonte normativa che avesse fissato delle tariffe, avrebbe errato il Tribunale ad applicare le tariffe dell’Agenzia del Demanio, utilizzate dalla Prefettura per liquidare i compensi di custodia dei beni mobili oggetto di sequestro amministrativo in quanto gli usi non possono derivare da un'attività di tariffazione predisposta da un'autorità ma costituiscono una fonte normativa autonoma, la cui cogenza deriva dall’opinio iuris ac necessitates. Inoltre, la natura di usi normativi delle tariffe avrebbe dovuto essere allegata dalla parte che ne deduceva la sussistenza, mentre nella specie difetterebbe tale onere di allegazione. Assume il ricorrente che, in tale ipotesi, dovrebbe trovare applicazione il Protocollo adottato dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica di Roma, rivolto ai magistrati dei rispettivi uffici perché adottassero criteri omogenei di liquidazione. Il motivo è infondato. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17,commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali. Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2 del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia. L'art. 8 disp. gen. prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. Nella specie, il rinvio agli usi locali è espressamente previso in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45. Il quadro normativo è stato interpretato nel senso che la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58,comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poichè il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Poichè sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sè, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris(Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonchè 19/1/2016, n. 775 e 776; poi, in seguito: Sez. 2, 4/5/2018 n. 10622; Sez. 2, 7/7/2017 n. 21649; Sez. 2, 15/9/2017 n. 21388). Nella specie, il Tribunale ha accertato che, sebbene non sussistesse, al riguardo, una raccolta degli usi della Provincia di Roma, da anni la Prefettura di Roma determinava le indennità di custodia dei beni in sequestro con riferimento all’Agenzia del Demanio, applicando le riduzioni di cui al DPR 265/2006, sicchè la costante applicazione delle suddette tariffe in ipotesi di custodia del tutto assimilabili a quelle in esame, aveva assunto valore di consuetudine (Cassazione civile sez. VI, 06/11/2020, n.24933; v. anche cass. n. 11553/2019 cit.) Il Tribunale non ha, quindi, attribuito valore di uso al fatto che l'Agenzia del Demanio abbia predisposto il tariffario in questione, ma al fatto storico osservato e ritenuto abituale che la Prefettura applicava tali tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa, che a loro volta, evidentemente recepivano tali compensi. Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivocon distrazione in favore del difensore anticipatario. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese f