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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 27803/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art.4 1.110/75 non essendo stata analizzata, a suo dire, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e, in particolare, la prova del possesso da parte sua del bastone sequestrato ; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di Palermo; Ritenuto, quindi, che il ricorrente con i lamentati vizi vorrebbe in realtà pervenire ad una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi processuali già coerentemente esaminati dalla Corte distrettuale; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 11 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art.4 1.110/75 non essendo stata analizzata, a suo dire, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e, in particolare, la prova del possesso da parte sua del bastone sequestrato ; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di Palermo; Ritenuto, quindi, che il ricorrente con i lamentati vizi vorrebbe in realtà pervenire ad una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi processuali già coerentemente esaminati dalla Corte distrettuale; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 11 maggio 2023.
Sentenza Cassazione n. 27803/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris