Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 6/2018
ECLI:EU:T:2018:100
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0166
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
27 febbraio 2018 (
*1
)
«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una custodia per telefono cellulare – Divulgazione del disegno o modello – Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale»
Nella causa T‑166/15,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a Essen (Germania), rappresentato inizialmente da S. Kettler, successivamente da F. Klopmeier e G. Becker, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
, rappresentato da S. Hanne, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressato nel procedimento dinnanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a Parigi (Francia),
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 gennaio 2015 (procedimento R 460/2013-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA],
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, L. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2015,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 agosto 2015,
vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1
o
dicembre 2015,
visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le risposte a tali quesiti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 10 e l’11 maggio 2017,
viste le osservazioni delle parti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2017 sulle risposte alle misure di organizzazione del procedimento,
visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
I.
Fatti
1
Il 25 dicembre 2011 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la registrazione di un disegno o modello comunitario all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (
GU 2002, L 3, pag. 1
). Lo stesso rivendicava la priorità di un deposito effettuato in Francia il 30 giugno 2011.
2
Il disegno o modello di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «disegno o modello contestato») è il seguente disegno o modello:
3
Secondo la domanda di registrazione, il disegno o modello contestato è destinato ad essere utilizzato per «custodie per telefoni, borse per computer portatili, custodie (per telefoni cellulari), custodie per computer, custodie per telefoni cellulari» di cui alla classe 03.01 ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato.
4
L’EUIPO ha registrato il disegno o modello contestato il 25 dicembre 2011 con il numero 001968496-0002, con data di priorità del 30 giugno 2011, pubblicato nel
Bollettino dei disegni e modelli comunitari n
. 35/2012, del 17 febbraio 2012.
5
Il 4 maggio 2012 il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, ha presentato all’EUIPO, in forza dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato per assenza di novità. Secondo il ricorrente, egli stesso commercializza, con il marchio mumbi, accessori per telefoni cellulari, in particolare, custodie per tali apparecchi, principalmente sul portale di vendita on-line «amazon.de», con nome di venditore HandyNow.
6
A sostegno della sua domanda di nullità, il ricorrente afferma che il disegno o modello contestato era stato divulgato prima della data di priorità, il 30 giugno 2011, nelle seguenti circostanze:
–
inizialmente, il 23 maggio 2011, lo stesso avrebbe acquistato da un grossista custodie corrispondenti al disegno o modello contestato (fattura, allegato D 1 della domanda di nullità); in seguito, il 26 maggio 2011, avrebbe pubblicato tali custodie, senza illustrazione, sul sito di vendita on-line«amazon.de» (stampa della schermata del sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de», allegato D 2 della domanda di nullità); infine, il 30 maggio 2011, avrebbe venduto la prima custodia (fattura, allegato D 3 della domanda di nullità);
–
il 15 giugno 2011 l’offerta di vendita sul sito «amazon.de» è stata corredata dall’immagine della custodia di cui trattasi (stampa della schermata del sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de», allegato D 4a della domanda di nullità);
–
il 27 giugno 2011 l’immagine della custodia in questione è stata nuovamente pubblicata su [OSCURATO:PERSONA] (stampa della schermata del sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de», allegato D 4b della domanda di nullità); per pubblicare tale immagine, il 26 maggio 2011 sarebbe stata realizzata una foto (fotografia digitale, allegato D 5 della domanda di nullità).
7
Il ricorrente ha fatto presente che i documenti prodotti in allegato alla sua domanda di nullità, menzionati al punto 6 supra, provavano la divulgazione del disegno o modello contestato prima della data di priorità del 30 giugno 2011 e che i seguenti documenti la confermavano:
–
una dichiarazione giurata con la quale un fornitore attesta che il ricorrente ha «acquistato» presso di lui, il 31 maggio 2011, una custodia come quella riprodotta nella suddetta dichiarazione (allegato D 6 della domanda di nullità);
–
tre newsletter inviategli da un sito di vendita on-line tra il 15 ed il 29 giugno 2011 e che contengono l’immagine della custodia in questione (allegati da D 7 a D 9 della domanda di nullità);
–
un prospetto che gli ha inviato un fornitore il 9 giugno 2011 e che riproduce la custodia di cui si tratta (allegato D 10 della domanda di nullità);
–
l’immagine, sul sito «amazon.de», di una custodia offerta in vendita dal 31 dicembre 2010 (allegato D 11 della domanda di nullità);
–
una conferma di vendita on-line di una custodia (allegato D 12 della domanda di nullità);
–
alcune stampe di schermate del sito [OSCURATO:PERSONA] eBay.com in ungherese (allegato D 13 della domanda di nullità).
8
Il 22 gennaio 2013 la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato a causa dell’assenza del carattere individuale dello stesso, conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. Quanto alla divulgazione, la divisione di annullamento ha considerato che gli allegati da D 1 a D 11 della domanda di nullità ne costituivano valide prove, tenuto conto del fatto che recavano data antecedente alla data di priorità del 30 giugno 2011 e che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato che la divulgazione era stata effettuata conformemente alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.
9
L’8 marzo 2013 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione della divisione di annullamento.
10
Nelle osservazioni su tale ricorso, presentate il 30 ottobre 2013, il ricorrente, oltre agli elementi di prova forniti durante il procedimento amministrativo dinanzi alla divisione di annullamento (allegati da D 1 a D 13 della domanda di nullità) ha prodotto i tre seguenti nuovi elementi di prova:
–
una versione francese dell’allegato D 6 della domanda di nullità (allegato D 6b delle osservazioni del ricorrente);
–
una dichiarazione giurata del ricorrente che attesta che le stampe di schermate dei siti [OSCURATO:PERSONA] non sono state modificate né per quanto riguarda la data né per quanto riguarda gli elementi dell’immagine (allegato D 14 delle osservazioni del ricorrente);
–
una dichiarazione giurata di un terzo che attesta che le newsletter di cui agli allegati D 7 e D 8 della domanda di nullità sono state correttamente inviate al ricorrente (allegato D 15 delle osservazioni del ricorrente).
11
Con decisione del 13 gennaio 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di nullità. La stessa ha considerato, in sostanza, che le prove erano insufficienti per provare la divulgazione del disegno o modello contestato prima del 30 giugno 2011.
II.
Conclusioni delle parti
12
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il disegno o modello contestato;
–
in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso per una nuova decisione sulla nullità del disegno o modello contestato;
–
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dal ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.
13
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare il ricorrente alle spese.
III.
In diritto
A.
Sulla ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale
14
L’EUIPO contesta la ricevibilità degli elementi di prova prodotti dal ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale. Occorre evidenziare che, nel suo ricorso, il ricorrente procede a una nuova esposizione approfondita dei fatti e produce numerosi elementi di prova nuovi (allegati da A 2 ad A 27 del ricorso) che non erano menzionati nel procedimento dinanzi all’EUIPO. Facendo riferimento alla giurisprudenza costante del Tribunale, l’EUIPO ritiene che tale nuova esposizione dei fatti e i corrispondenti elementi di prova non possano essere tenuti in considerazione, giacché modificherebbero l’oggetto della controversia.
15
Il ricorrente sostiene che il Tribunale è tenuto a prendere in considerazione gli elementi di prova contestati, poiché non modificherebbero l’oggetto della controversia, ma semplicemente preciserebbero e approfondirebbero la sua precedente esposizione dei fatti.
16
Occorre rilevare che il ricorrente non contesta che gli elementi di prova di cui agli allegati da A 2 ad A 27 del ricorso siano stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Quindi, tali documenti costituiscono correttamente elementi di prova nuovi, di cui la commissione di ricorso non disponeva al momento in cui ha reso la decisione impugnata.
17
Gli allegati di cui si tratta, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale e la loro descrizione nella nuova esposizione dei fatti contenuta nel ricorso non possono quindi essere tenuti in considerazione. Infatti, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi ad esso [sentenza del 13 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – THC (Radiatori per riscaldamento),
T‑83/11 e T‑84/11
,
EU:T:2012:592
, punto
28
]. Ciò posto, occorre respingere in quanto irricevibili gli allegati da A 2 ad A 27 del ricorso e la nuova esposizione dei fatti quale figura nel ricorso.
B.
Nel merito
1.
Sulle conclusioni volte all’annullamento e al rinvio dinanzi alla commissione di ricorso
18
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento. Il secondo motivo verte sulla violazione delle «forme sostanziali». Il terzo motivo verte sul fatto che la commissione di ricorso non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza secondo la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva validamente rivendicare la priorità del disegno o modello contestato.
19
Nell’ambito del primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il disegno o modello contestato non era stato oggetto di una divulgazione anteriore suscettibile di vanificarne la novità. In particolare, la commissione di ricorso avrebbe proceduto ad una valutazione erronea degli elementi di prova prodotti dal ricorrente negandogli qualsiasi valore probatorio. In realtà, i documenti prodotti dimostrerebbero in modo attendibile che il disegno o il modello contestato era già stato divulgato prima della sua registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.
20
L’EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente. Ritiene, in sostanza, che il ricorrente abbrevi le lunghe spiegazioni della commissione di ricorso e non pervenga a confutarle.
21
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione europea.
22
Secondo la giurisprudenza, un disegno o modello si considera quindi divulgato una volta che la parte che fa valere la divulgazione ne abbia provato i fatti costitutivi. Per opporsi a questa presunzione spetta, invece, alla parte che contesta la divulgazione dimostrare in modo adeguato che le circostanze del caso potevano ragionevolmente impedire che tali fatti fossero conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato [sentenza del 21 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Impliva (Ombrelli),
T‑22/13 e T‑23/13
,
EU:T:2015:310
, punto
26
].
23
La divulgazione di un disegno o modello anteriore non può essere dimostrata da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino una divulgazione effettiva del disegno o modello anteriore sul mercato [v. sentenza del 9 marzo 2012, Coverpla/UAMI – Heinz-Glas (Flacon),
T‑450/08
, non pubblicata,
EU:T:2012:117
, punto
24
e giurisprudenza ivi citata].
24
Emerge inoltre dalla giurisprudenza che gli elementi di prova forniti dal richiedente la nullità devono essere valutati gli uni rispetto agli altri. Infatti, se alcuni di tali elementi possono essere insufficienti da soli a dimostrare la divulgazione di un disegno o modello anteriore, tuttavia, qualora siano associati o considerati unitamente ad altri documenti o informazioni, possono contribuire a formare la prova della divulgazione (sentenza del 9 marzo 2012, Flacon,
T‑450/08
, non pubblicata,
EU:T:2012:117
, punto
25
).
25
Inoltre, per valutare l’efficacia probatoria di un documento, si deve verificare la verosimiglianza e la veridicità dell’informazione in esso contenuta. Occorre considerare, in particolare, da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato e a chi è destinato e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia sensato e affidabile (v. sentenza del 9 marzo 2012, Flacon,
T‑450/08
, non pubblicata,
EU:T:2012:117
, punto
26
e giurisprudenza ivi citata).
26
Si deve ricordare che dalla normativa dell’Unione in vigore, applicabile ai disegni o modelli comunitari, si evince, da un lato, che il richiedente la nullità è libero quanto alla scelta della prova che ritiene utile presentare all’EUIPO a sostegno della sua domanda di nullità e, dall’altro, che l’EUIPO è tenuto ad analizzare tutti gli elementi presentati per concludere se sono effettivamente una prova della divulgazione del disegno o modello anteriore [v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 2012, Flacon,
T‑450/08
, non pubblicata,
EU:T:2012:117
, punti da
21
a
23
, e del 14 luglio 2016, Thun 1794/EUIPO – Adekor (Simboli grafici decorativi),
T‑420/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:410
, punto
26
].
27
Dinanzi al Tribunale, al fine di provare che il disegno o modello contestato era già stato divulgato al pubblico prima della sua registrazione da parte dell’EUIPO, con data di priorità 30 giugno 2011, il ricorrente ha fatto riferimento, tra gli elementi di prova prodotti dinanzi alla commissione di ricorso, agli allegati D 2, D 3, D 4a, D4 b, D 5, D 6, da D 7 a D 9 e D 11 della sua domanda di nullità e agli allegati D 6b e D 14 delle sue osservazioni dinanzi alla commissione di ricorso.
28
Tali elementi di prova corrispondono a stampe di schermate del sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de» (allegati D 2, D 4a, D 4b e D 11), ad una fattura (allegato D 3), ad un file con una fotografia della custodia (allegato D 5), a tre messaggi di posta elettronica contenenti newsletter (allegati da D 7 a D 9), a due dichiarazioni di un terzo (allegati D 6 e D 6b) e a una dichiarazione del ricorrente stesso (allegato D 14).
29
È alla luce di tali elementi di prova e della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 22 a 26 che occorre valutare se la commissione di ricorso abbia correttamente considerato che il disegno o modello contestato non era stato oggetto di una divulgazione, prima del 30 giugno 2011, in grado di vanificarne la novità.
30
Emerge dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso ha negato efficacia probatoria a tutti gli elementi di prova prodotti dal ricorrente.
31
Secondo la commissione di ricorso, le stampe di schermate del sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de» (allegati D 2, D 4a, D 4b e D 11) erano prive di efficacia probatoria, principalmente, poiché non erano affidabili e dovevano essere considerate con scetticismo, dal momento che in ognuna di tali stampe di schermate, recanti, rispettivamente, le date del 26 maggio, del 15 e del 27 giugno 2011, è presente un’intestazione con molte informazioni aggiuntive, che abitualmente non sono presenti nelle stampe di schermate dei siti [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, il ricorrente non avrebbe spiegato mediante quale procedimento aveva potuto stampare il contenuto di una pagina [OSCURATO:PERSONA] risalente ad un anno prima (allegati D 2, D 4a e D 4b). Non avrebbe neppure risposto all’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale, quando aveva cercato su [OSCURATO:PERSONA] il modello di custodia con i termini descrittivi utilizzati nell’offerta di vendita contenuti nell’allegato D 4b, era apparsa una custodia completamente differente. Inoltre, quanto alla schermata del sito [OSCURATO:PERSONA] di cui all’allegato D 11, la commissione di ricorso ha sottolineato che la data della messa in vendita di una custodia su [OSCURATO:PERSONA] non corrispondeva alla data di vendita effettiva del prodotto al quale la custodia era destinata (allegato D 11). Le stampe di schermate del sito [OSCURATO:PERSONA] in questione non potrebbero costituire neppure una prova della divulgazione in quanto non contenevano nessuna immagine (allegato D 2) oppure contenevano solo un’immagine sfocata (allegati D 4a e D 11).
32
La fattura del 30 maggio 2011 indirizzata dall’impresa del ricorrente, la HandyNow, al suo cliente (allegato D 3), che doveva provare la vendita di una delle custodie di cui, segnatamente, all’allegato D 2, è stata ritenuta dalla commissione di ricorso priva di efficacia probatoria, poiché la descrizione mediante parole di un prodotto non era sufficiente a provarne la divulgazione.
33
La commissione di ricorso ha respinto anche il file con la foto di una custodia recante la data del 26 maggio 2011 (allegato D 5), che sarebbe servito per l’allegato D 4a come prova della divulgazione, giacché il ricorrente non aveva spiegato in che modo tale file fosse stato realizzato o cosa lo collegasse all’allegato D 4a o in quale misura fosse in grado di dimostrare la divulgazione della custodia in parola.
34
I messaggi di posta elettronica del 15, 22 e 29 giugno 2011, contenenti newsletter che il ricorrente avrebbe ricevuto dalla società di vendita on-line [OSCURATO:PERSONA].com (allegati da D 7 a D 9), sono stati respinti dalla commissione di ricorso, in primo luogo, poiché le immagini erano troppo sfocate, non permettendo quindi di collegarle al disegno o modello contestato, in secondo luogo, poiché i tre messaggi di posta elettronica non erano affidabili date le informazioni anomale presenti nelle loro intestazioni, e, in terzo luogo, poiché tali messaggi di posta elettronica testimoniavano, al più, l’esistenza di una corrispondenza privata tra due persone.
35
La commissione di ricorso ha ritenuto che neanche le due dichiarazioni di terzi che confermano l’acquisto, da parte del ricorrente, della custodia destinata al telefono cellulare [OSCURATO:PERSONA] i9100 (allegato D 6 e allegato D 6b) erano di natura tale da corroborare le affermazioni del ricorrente. La commissione di ricorso ha fatto presente che l’immagine riprodotta nei due allegati di cui trattasi era sfocata, che la dichiarazione non era sufficiente di per sé a provare la divulgazione del disegno o modello contestato e che la stessa provava, al massimo, l’esistenza di una transazione commerciale tra due persone. Per quanto riguarda, più specificatamente, l’allegato D 6b, la commissione di ricorso ha constatato che non si trattava della versione francese dell’allegato D 6, come aveva sostenuto il ricorrente, ma di un documento nuovamente redatto e sottoscritto. Inoltre, tale documento non sarebbe datato e non menzionerebbe il nome dell’acquirente.
36
La dichiarazione del ricorrente che certifica che le stampe di schermate di siti [OSCURATO:PERSONA], la cui affidabilità era stata messa in dubbio dal sig. [OSCURATO:PERSONA], «non sono state modificate né per quanto riguarda la data né per quanto riguarda gli elementi dell’immagine» (allegato D 14), è stata giudicata dalla commissione di ricorso un elemento di prova insufficiente, considerata la presenza di righe di informazioni tecniche nell’intestazione di tali stampe di schermate e anche l’esistenza di modelli di custodia differenti recanti il medesimo riferimento.
37
Nel caso di specie, il Tribunale, alla luce della natura delle prove prodotte dal ricorrente per dimostrare la divulgazione prima del 30 giugno 2011 del disegno o modello contestato, ritiene opportuno esaminare la valutazione dell’efficacia probatoria svolta dalla commissione di ricorso relativamente alle stampe di schermate del sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de» (allegati D 2, D 4a, D 4b e D 11), da un lato, e, ai messaggi di posta elettronica del 15, 22 e 29 giugno 2011, contenenti newsletter del portale di vendita on-line [OSCURATO:PERSONA].com (allegati da D 7 a D 9), dall’altro.
a)
Sulla valutazione dell’efficacia probatoria delle stampe di schermate del sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de» effettuata dalla commissione di ricorso
38
Il Tribunale constata che gli argomenti del ricorrente attinenti alla valutazione effettuata dalla commissione di ricorso relativamente all’efficacia probatoria delle stampe di schermate del sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de» di cui agli allegati D 2, D 4a, D 4b e D 11 si articolano, in sostanza, in tre motivi vertenti, innanzi tutto, sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe negato l’efficacia probatoria di tali allegati a causa di un’intestazione apparentemente anomala e avrebbe ignorato la spiegazione del ricorrente in merito a tale intestazione, poi, sul fatto che la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto delle offerte di vendita proposte sul sito «amazon.de» che contengono l’indicazione di date precise e, infine, sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente escluso la stampa di schermata che mostra un’offerta proposta sul sito «amazon.de», prodotta nell’allegato D 11.
1)
Sul primo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe negato l’efficacia probatoria degli allegati D 2, D 4a e D 4b a causa di un’intestazione apparentemente anomala e avrebbe ignorato la spiegazione del ricorrente circa tale intestazione
39
Il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente estromesso le offerte di vendita proposte sul sito «amazon.de», di cui agli allegati D 2, D 4a e D 4b, per i sospetti circa l’affidabilità del contenuto di tali offerte, più in particolare in ragione della presenza, negli allegati di cui si tratta, di un’intestazione apparentemente anomala, con molte informazioni aggiuntive, e della mancanza di spiegazione da parte del ricorrente circa il procedimento mediante il quale avesse potuto stampare il contenuto di una pagina [OSCURATO:PERSONA] risalente a un anno prima.
40
A tale riguardo, il ricorrente reitera il suo argomento, già dedotto dinanzi all’EUIPO, secondo il quale «tutte le informazioni contenute nell’intestazione vengono salvate al momento dell’archiviazione». Egli ritiene che l’utilizzo del sistema di archiviazione da parte di commercianti, come lui stesso, che propongono prodotti di massa su [OSCURATO:PERSONA], sia ampiamente noto e avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla commissione di ricorso di sua propria iniziativa.
41
L’EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente. Sostiene che la commissione di ricorso ha negato efficacia probatoria sufficiente ai documenti tratti dal sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de» di cui agli allegati D 2, D 4a e D 4b, non solo a causa dell’intestazione di tali documenti, ma anche per altri motivi, quali la scarsa qualità della riproduzione visiva della custodia in questione e la possibilità di manipolare in qualsiasi momento i contenuti di [OSCURATO:PERSONA].
42
Nel caso di specie, si deve osservare che la commissione di ricorso ha respinto gli allegati D 2, D 4a e D 4b per la presenza di un’intestazione apparentemente anomala e la mancanza di spiegazioni del ricorrente circa tale intestazione, considerando che le stampe di schermate dei siti [OSCURATO:PERSONA] potevano essere modificate in ogni momento o erano difficilmente verificabili, cosicché la semplice stampa di una pagina [OSCURATO:PERSONA] non poteva automaticamente far fede del suo contenuto.
43
Pur supponendo che possa sembrare ragionevole considerare, al pari della commissione di ricorso, che il contenuto di un sito [OSCURATO:PERSONA] possa essere modificato in ogni momento e che tale contenuto possa difficilmente essere verificato a posteriori, tali considerazioni non possono applicarsi alle offerte di vendita contenute negli allegati D 4a e D 4b.
44
Infatti, occorre constatare, da un lato, che, contestando la risposta della commissione di ricorso ai sospetti sollevati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’affidabilità dell’allegato D 4b, il ricorrente deduce «un numero di riferimento specifico che corrisponde ad una sola offerta» e, dall’altro lato, che tale allegato contiene effettivamente tale numero, vale a dire il numero ASIN B0058COLXM, immediatamente prima dell’indicazione della data di disponibilità dell’offerta sul sito di vendita on-line «amazon.de».
45
Come fatto presente dal ricorrente nella risposta alle misure di organizzazione del procedimento, il numero ASIN è un riferimento unico attribuito a ciascun articolo presente nel catalogo che permette di identificare tale articolo sulla piattaforma di vendita on-line [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la pagina [OSCURATO:PERSONA] «Aiuto di [OSCURATO:PERSONA]», il numero ASIN attribuito ad un prodotto è creato quando il prodotto è proposto per la prima volta nel catalogo di [OSCURATO:PERSONA] ed è vietato creare un nuovo numero ASIN per un prodotto che è già proposto su [OSCURATO:PERSONA]. A tale scopo, secondo la medesima pagina [OSCURATO:PERSONA], se un venditore trasmette ad [OSCURATO:PERSONA] dati relativi ad un prodotto, è automaticamente verificato se già esista una pagina [OSCURATO:PERSONA] di prodotti o una pagina [OSCURATO:PERSONA] di offerte di vendita con un numero ASIN per il prodotto di cui il venditore vuole proporre la vendita.
46
Poiché tali osservazioni del ricorrente in riposta alle misure di organizzazione del procedimento non sono state contestate dall’EUIPO, il Tribunale non ha motivo di non applicarle anche all’allegato D 4a, nel quale il prodotto di cui è causa è, anch’esso, designato con il suo numero ASIN. Pertanto, dal momento che il numero unico ASIN è stato creato specificamente per designare ciascun prodotto del catalogo di [OSCURATO:PERSONA], la commissione di ricorso non poteva validamente sostenere che l’informazione contenuta negli allegati D 4a e D 4b relativi alle custodie in questione, ivi comprese le loro descrizioni, immagini e il momento della loro messa in vendita, poteva essere modificata in ogni istante o era difficilmente verificabile.
47
Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti dell’EUIPO.
48
In primo luogo, l’EUIPO sostiene che, menzionando i numeri di riferimento specifici attribuiti ad una sola offerta di vendita, il ricorrente non ha precisato che tali numeri erano numeri ASIN. Tale argomento deve essere respinto.
49
Infatti, non vi è nessuna ragione di ritenere che esista un altro numero di riferimento specifico per le offerte di vendita che sono presentate sul sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de». Inoltre, l’EUIPO stesso non deduce né l’inesistenza dei numeri ASIN per designare prodotti venduti sul sito di vendita on-line [OSCURATO:PERSONA] né un altro numero che dovrebbe essere considerato come un numero di riferimento specifico attribuito ai prodotti venduti su tale sito.
50
In secondo luogo, secondo l’EUIPO, il significato dei numeri ASIN non può essere considerato notorio, sicché il ricorrente avrebbe dovuto dare ulteriori spiegazioni su tali numeri. Tale argomento non può essere accolto.
51
Occorre evidenziare che, nelle osservazioni del 30 ottobre 2013 al ricorso introdotto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla commissione di ricorso, il ricorrente ha menzionato due allegati con numero ASIN, rispettivamente B0052TD 5OM e B005RFUT 72, «per farsi un’idea dell’esattezza dell’informazione».
52
Mediante una simile precisazione, il ricorrente non ha certamente spiegato né il modo in cui i numeri ASIN si compongono né le modalità della loro attribuzione da parte del sito di vendita on-line [OSCURATO:PERSONA], ma ha sottolineato l’importanza che poteva essere riconosciuta agli allegati che presentano tali numeri ASIN, consentendo pertanto di dimostrarne la credibilità.
53
In terzo luogo, l’EUIPO dichiara che è tutt’altro che chiaro come tali numeri ASIN potrebbero confutare l’argomento della commissione di ricorso sull’assenza di efficacia probatoria, in particolare, degli allegati D 4a e D 4b.
54
Per le ragioni menzionate al punto 46 supra, la presenza, negli allegati D 4a e D 4b, di un numero unico attribuito ad una sola offerta è palese testimonianza dell’affidabilità di tali allegati per dimostrare la divulgazione del disegno o modello contestato prima del 30 giugno 2011.
55
Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione per aver respinto gli allegati D 4a e D 4b a causa dei sospetti circa la loro affidabilità, senza che sia necessario esaminare gli argomenti del ricorrente, vertenti sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe ignorato la sua spiegazione circa l’intestazione apparentemente anomala dei medesimi allegati. Quanto all’allegato D 2, il Tribunale conclude che, poiché quest’ultimo non presenta numero ASIN e poiché il ricorrente non ha apportato nessun altro elemento di natura tale da dimostrarne l’affidabilità, la commissione di ricorso ha correttamente negato efficacia probatoria a tale allegato.
2)
Sul secondo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe omesso di tener conto delle offerte presentate sul sito «amazon.de» contenenti l’indicazione di date precise
56
Il ricorrente sostiene che, esprimendo dubbi quanto all’autenticità dei documenti presenti agli allegati D 2, D 4a e D 4b, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto che le offerte di vendita proposte sul sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de» e figuranti negli allegati D 4a e D 4b contenevano l’indicazione «In vendita su “amazon.de” dal:», indicando, come data per le offerte in questione, quella del 26 maggio 2011 (allegato D 4a) e del 27 giugno 2011 (allegato D 4b).
57
Il ricorrente sostiene altresì che l’argomento del sig. [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale, quando costui ha cercato su [OSCURATO:PERSONA] il modello di custodia recante i termini descrittivi utilizzati nell’offerta di cui all’allegato D 4b, è apparsa una custodia completamente differente, è erroneo. Infatti, tali termini di ricerca costituirebbero una descrizione di articolo generica e non un numero di riferimento specifico corrispondente ad una sola offerta.
58
L’EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente, sostenendo che la commissione di ricorso non avrebbe ignorato le date menzionate nei documenti di cui agli allegati D 2, D 4a e D 4b. Secondo l’EUIPO, tali date non proverebbero la divulgazione del disegno o modello contestato, poiché l’aspetto di una custodia può cambiare in qualsiasi momento e nondimeno restare sulla piattaforma di vendita [OSCURATO:PERSONA] come un’offerta di vendita permanente.
i)
Sulla mancata considerazione della data del 26 maggio 2011 di cui all’allegato D 4a
59
Quanto alla data del 26 maggio 2011 di cui all’allegato D 4a, occorre constatare che la commissione di ricorso non ha effettivamente tenuto in considerazione, come segnala il ricorrente, l’indicazione «In vendita su “amazon.de” dal: 26 maggio 2011» contenuta nella terza pagina dell’allegato D 4a. Non solo l’immagine contenuta in tale documento, ma nessun’altra informazione inclusa in tale allegato è stata esaminata dalla commissione di ricorso, per il solo motivo che esistevano sospetti circa l’affidabilità del contenuto del documento di cui trattasi e, in generale, circa la possibilità di modificare il contenuto di una pagina [OSCURATO:PERSONA] prima di stamparla da [OSCURATO:PERSONA].
60
Orbene, il Tribunale ha già dichiarato, al punto 55 supra, che la commissione di ricorso aveva commesso un errore per aver respinto gli allegati D 4a e D 4b a causa dei sospetti circa la loro affidabilità.
61
Inoltre, dal momento che si deve valutare l’allegato D 4a nel contesto degli altri elementi di prova prodotti dal ricorrente, occorre constatare che gli allegati D 3 e D 5 confermano che il disegno o modello contestato è oggetto di divulgazione dal 26 maggio 2011.
62
Infatti, la fattura inviata dal ricorrente ad un cliente (allegato D 3) contiene una descrizione della custodia interessata simile a quella presente sul sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de» (mumbi [OSCURATO:PERSONA] HTC Desire HD [OSCURATO:PERSONA] – DesireHD Schutzhülle). Analogamente, tale fattura riporta lo stesso prezzo (EUR 6,99) del prodotto recante il numero ASIN B0052TD 5OM e disponibile su tale sito dal 26 maggio 2011. Inoltre, l’ordine di acquisto di tale custodia è datato 27 maggio 2011, vale a dire l’indomani del 26 maggio 2011. Alla luce di tali elementi, non si può che constatare che la suddetta fattura contiene informazioni sufficientemente precise, che corroborano così quelle presenti negli altri elementi di prova prodotti dal ricorrente, in particolare nell’allegato D 4a.
63
Tuttavia, la commissione di ricorso ha negato ogni efficacia probatoria a tale allegato esclusivamente a causa dell’assenza di immagini. A tale riguardo, occorre precisare che una fattura di solito non presenta, principalmente, immagini. Essa menziona il nome del prodotto, che è uno degli elementi più importanti delle fatture in generale [v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA]-Hesperia ([OSCURATO:PERSONA]),
T‑200/10
, non pubblicata,
EU:T:2013:467
, punto
43
]. Inoltre, una fattura, in via di principio, contiene un riferimento ai dati rilevanti dell’impresa che emette la fattura, circostanza testimoniata anche dalla fattura di cui all’allegato D 3, che, tra gli altri, menziona il codice fiscale unico dell’impresa del ricorrente, la HandyNow.
64
Pertanto, per poter mettere in discussione l’efficacia probatoria di un documento fiscale che dimostra l’esistenza di rapporti commerciali tra un’impresa e un suo cliente e per respingerlo in quanto prova non valida, la commissione di ricorso doveva avere dubbi seri e doveva motivarli, circostanza che non emerge chiaramente dalla decisione impugnata.
65
Per quanto riguarda il file con la foto di una custodia, contenuto nell’allegato D 5, il Tribunale constata che la foto della custodia in parola mostra la forma a prima vista simile al disegno o modello contestato e che il file fa riferimento all’autore di tale foto, vale a dire l’impresa del ricorrente, la HandyNow, alla data del 26 maggio 2011, nonché al marchio del ricorrente, mumbi, che figura anche nella descrizione delle custodie proposte sul sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de» e menzionate agli allegati D 2, D 4a e D 4b. Pertanto, è evidente che l’allegato D 5 è collegato all’allegato D 4a.
66
Gli elementi di prova contenuti negli allegati D 3 e D 5, considerati unitamente all’indicazione, di cui all’allegato D 4a, della data della disponibilità dell’offerta di vendita, vale a dire «dal 26 maggio 2011», sono idonei ad avvalorare l’affermazione che il disegno o modello contestato è stato divulgato dal 26 maggio 2011. Pertanto, la commissione di ricorso ha erroneamente negato efficacia probatoria agli elementi di prova contenuti negli allegati D 3 e D 5.
67
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione per aver omesso di prendere in considerazione la data della disponibilità dell’offerta di vendita, vale a dire il 26 maggio 2011, di cui all’allegato D 4a.
ii)
Sulla mancata considerazione della data del 27 giugno 2011 di cui all’allegato D 4b
68
Quanto alla data del 27 giugno 2011 contenuta nell’allegato D 4b, occorre invece osservare che la commissione di ricorso non ha ignorato l’indicazione della presenza del modello della custodia, preteso identico al disegno o modello contestato, «dal 27 giugno 2011» sul sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de». Al contrario, la stessa l’ha esaminata, insieme a tutto l’allegato D 4b, al punto 33 della decisione impugnata, concludendo per l’assenza di efficacia probatoria di tale allegato. Oltre al motivo che la stampa di schermata di cui si tratta conteneva un’intestazione anomala, la commissione di ricorso ha considerato che le offerte di vendita in parola, anche se a prima vista apparivano come un elemento di prova rilevante della divulgazione del disegno o modello contestato, dovevano essere considerate con scetticismo alla luce della ricerca on-line effettuata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per ritrovare, mediante i termini descrittivi utilizzati nelle offerte proposte sul sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de», il modello di custodia del ricorrente. Infatti, i risultati di tale ricerca avrebbero rivelato una custodia completamente differente da quella del ricorrente presente nelle offerte proposte sul sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de».
69
Il Tribunale ritiene che, alla luce di ciò che è stato rilevato al precedente punto 55 sull’affidabilità degli allegati D 4a e D 4b, la commissione di ricorso ha erroneamente concluso per l’assenza di affidabilità dell’allegato D 4b, che del resto, come è stato constatato dalla commissione di ricorso al punto 33 della decisione impugnata, presentava caratteristiche comuni a quelle del disegno o modello contestato.
70
Quanto ai risultati della ricerca effettuata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA], emerge dal punto 33 della decisione impugnata che le parole chiave utilizzate per tale ricerca erano «mumbi [OSCURATO:PERSONA] TPU [OSCURATO:PERSONA] i9100 S II [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S 2 S 2 SII Schutzhulle», vale a dire il marchio del ricorrente, mumbi, l’indicazione del materiale nonché l’indicazione, probabilmente, del modello del telefono cellulare al quale la custodia era destinata e non un numero di riferimento specifico. Pertanto, occorre affermare, alla stregua del ricorrente, che la ricerca in questione non riguardava la designazione esatta di un modello di custodia di telefono cellulare determinato, ma la sua descrizione.
71
Pertanto, alla luce di quanto affermato ai precedenti punti da 45 a 55 riguardo al numero di riferimento specifico ASIN assegnato a ciascun articolo presente nel catalogo del sito [OSCURATO:PERSONA], si deve concludere che la commissione di ricorso non poteva accogliere i dubbi che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato con la sua ricerca su [OSCURATO:PERSONA].
72
Pertanto, dal momento che i soli risultati di tale ricerca non erano suscettibili di mettere in causa l’efficacia probatoria dell’indicazione, sul sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de», della data di disponibilità del prodotto «dal 27 giugno 2011» (allegato D 4b), occorre concludere che la commissione di ricorso ha effettuato una valutazione erronea dell’efficacia probatoria dell’allegato D 4b.
3)
Sul terzo motivo, vertente sulla circostanza che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente respinto la stampa di schermata che mostra un’offerta proposta sul sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de», prodotta nell’allegato D 11
73
Il ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha erroneamente respinto la stampa di schermata prodotta all’allegato D 11 e che mostra un’offerta di vendita presentata sul sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de» dal 31 dicembre 2010.
74
Per quanto riguarda il fatto che la data presente su taluni siti [OSCURATO:PERSONA] per la messa in vendita di una custodia non corrisponderebbe alla data della vendita effettiva del prodotto al quale tale custodia era destinata, il ricorrente fa presente che la custodia di cui trattasi è adatta a due telefoni cellulari, vale a dire l’iPhone 4S e l’iPhone 4, e che quest’ultimo era già disponibile dal 24 giugno 2010. Secondo il ricorrente, la comparsa sul mercato del telefono cellulare più recente, l’iPhone 4S, avrebbe avuto l’effetto di modificare l’intitolazione del prodotto indicato su [OSCURATO:PERSONA] con il numero ASIN B005RFUT 72.
75
Quanto alla qualità delle immagini contenute nelle stampe di schermate summenzionate, il ricorrente osserva che l’allegato D 11 contiene la fotografia ben visibile di un telefono cellulare con tutte le caratteristiche del disegno o modello contestato. Inoltre, il ricorrente sostiene che la buona qualità della fotografia contenuta in tale allegato si può vedere anche nel fascicolo su cui si basa la decisione della divisione di annullamento.
76
L’EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente. Esso sostiene che le spiegazioni del ricorrente sui dubbi espressi dal sig. [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’allegato D 11 sono privi di rilevanza, perché fornite per la prima volta dinanzi al Tribunale. Comunque, le offerte presentate sulla piattaforma di vendita [OSCURATO:PERSONA], ivi compresa la riproduzione visiva dei prodotti, potrebbero essere modificate in ogni momento dal loro autore.
77
Innanzitutto, quanto all’affermazione, al punto 34 della decisione impugnata, secondo la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che la data contenuta nella stampa di schermata del sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de», per la messa in vendita di una custodia prodotta all’allegato D 11, non corrispondeva alla data della vendita effettiva di uno dei prodotti, nella fattispecie l’iPhone 4S, al quale la custodia era destinata, occorre rilevare, al pari del ricorrente, che la descrizione della custodia di cui all’allegato D 11 non fa riferimento solo all’iPhone 4S, immesso nel mercato dopo la data del 31 dicembre 2010, menzionata nel medesimo allegato, ma anche all’iPhone 4, già commercializzato prima del 31 dicembre 2010.
78
Occorre poi ricordare che, nell’allegato D 11, si tratta di un prodotto messo in vendita sul sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de» e recante il numero ASIN B005RFUT 72. Alla luce dell’unicità di tale numero, come affermato al punto 46 supra, la commissione di ricorso non poteva utilmente asserire che l’allegato D 11 non presentava un’efficacia probatoria sufficiente per quanto concerne la divulgazione.
79
Inoltre, pur ammettendo che la commissione di ricorso abbia potuto ritenere che il documento presente all’allegato D 11 potesse essere modificato in ogni momento, la decisione impugnata non contiene nessuna motivazione che permetta di concludere per una simile modifica.
80
Tale conclusione non può essere messa in discussione dal fatto, dedotto dalla commissione di ricorso al punto 34 della decisione impugnata, che il ricorrente non ha fornito spiegazioni, durante il procedimento amministrativo, circa l’incoerenza temporale tra la data della messa in vendita di una custodia e la data della commercializzazione effettiva del prodotto al quale tale custodia era destinata. A tale riguardo, basta osservare che l’informazione contenuta nell’allegato D 11 fa riferimento sia all’iPhone 4 sia all’iPhone 4S e che è risaputo che la comparsa sul mercato dell’iPhone 4 è stata seguita da quella dell’iPhone 4S.
81
Occorre rilevare che l’argomento dell’EUIPO, secondo il quale le spiegazioni del ricorrente sui dubbi espressi dal sig. [OSCURATO:PERSONA] su tale incoerenza temporale, presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale, sono prive di rilevanza, non incide sulle constatazioni precedenti.
82
Infine, per quanto riguarda la qualità dell’immagine contenuta nell’allegato D 11, il Tribunale afferma che il ricorrente giustamente sostiene che tale immagine è ben visibile nella decisione della divisione di annullamento. Inoltre, la custodia riprodotta in tale immagine presenta, a prima vista, caratteristiche simili al disegno o modello contestato. Pertanto, tale immagine non può essere definita sfocata.
83
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la commissione di ricorso ha effettuato una valutazione erronea del documento di cui all’allegato D 11, negandogli qualsiasi efficacia probatoria.
b)
Sulla valutazione dell’efficacia probatoria dei messaggi di posta elettronica contenenti newsletter del portale di vendita on‑line [OSCURATO:PERSONA].com effettuata dalla commissione di ricorso
84
Il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non poteva rifiutare di prendere in considerazione le newsletter del portale di vendita on-line [OSCURATO:PERSONA].com ricevute dal ricorrente il 15, 22 e 29 giugno 2011 e prodotte agli allegati D 7, D 8 e D 9. Secondo il medesimo le fotografie contenute in tali allegati sono sufficientemente chiare e mostrano tutte le caratteristiche inerenti all’ideazione del disegno o modello contestato. A tale riguardo, egli si riferisce alla decisione della divisione di annullamento per dimostrare che tali fotografie sono di qualità sufficiente.
85
Quanto all’intestazione degli allegati da D 7 a D 9, il ricorrente afferma che tale intestazione riproduce informazioni aggiuntive che sono immagazzinate dal suo sistema di archiviazione.
86
Inoltre, il ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia erroneamente qualificato gli allegati D 7, D 8 e D 9 come corrispondenza privata tra due persone e ne abbia dedotto che gli stessi non consentivano di desumere che il contenuto di tale corrispondenza poteva essere conosciuto, nella normale prassi commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione. Egli sottolinea che, quale destinatario delle newsletter del portale di vendita on-line [OSCURATO:PERSONA].com, fa parte degli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione e che, pertanto, l’invio di tali newsletter al ricorrente il 15, 22 e 29 giugno 2011 dimostra di per sé che il modello in questione era conosciuto negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione.
87
L’EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente. Innanzitutto, esso sottolinea che la qualità della riproduzione visiva della custodia di cui agli allegati da D 7 a D 9 non è sufficiente e che i nuovi documenti allegati al ricorso, che dovrebbero presentare una migliore qualità, sono privi di rilevanza perché prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. L’EUIPO ripete, poi, che l’intestazione dei messaggi di posta elettronica di cui trattasi hanno suscitato dubbi circa la loro efficacia probatoria. Infine, l’EUIPO ritiene che la commissione di ricorso abbia presunto che si trattasse di una corrispondenza privata tenuto conto del fatto che il ricorrente si era limitato ad affermare che tutte le newsletter provenivano dal medesimo fornitore.
88
Quanto alla constatazione della commissione di ricorso, al punto 40 della decisione impugnata, secondo la quale le immagini presenti agli allegati da D 7 a D 9 erano troppo sfocate e non permettevano quindi di stabilire un rapporto con il disegno o modello contestato, è sufficiente constatare, per quanto riguarda l’immagine di cui all’allegato D 7, che le caratteristiche della custodia riprodotte su tale immagine sono ben visibili, come osserva il ricorrente, nella decisione della divisione di annullamento e che le stesse somigliano sufficientemente a quelle del disegno o modello contestato. L’immagine riprodotta all’allegato D 7 non può quindi essere respinta per mancanza di nitidezza.
89
Per quanto riguarda la presunta intestazione anomala del messaggio di posta elettronica di cui all’allegato D 7, occorre osservare che la commissione di ricorso, al punto 40 della decisione impugnata, reitera le sue osservazioni molto generiche effettuate a proposito dell’affidabilità delle prove tratte da [OSCURATO:PERSONA], senza supportare i suoi sospetti che i messaggi di posta elettronica controversi e gli altri due messaggi di cui si tratta, potevano essere modificati in qualsiasi momento. A tale riguardo, essa si basa esclusivamente sulla presunzione che i dati e le immagini immessi on-line e accessibili unicamente da computer possono essere modificati in qualsiasi momento.
90
Certamente, non si può escludere, come ha osservato la commissione di ricorso al punto 30 della decisione impugnata, che il contenuto di un sito [OSCURATO:PERSONA] o di qualunque altro documento elettronico possa essere modificato in qualsiasi momento. Tuttavia, applicare automaticamente tale presunzione, senza avere dubbi seri e verificati che, nel caso di specie, le prove sono state modificate, renderebbe inoperante il principio stabilito dalla giurisprudenza dell’Unione, rammentato al precedente punto 24, secondo il quale gli elementi di prova forniti dal richiedente la nullità devono essere valutati gli uni rispetto agli altri (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2012, Flacon,
T‑450/08
, non pubblicata,
EU:T:2012:117
, punto
26
e giurisprudenza ivi citata).
91
Pertanto, alla luce di quanto affermato al punto 55 supra, la commissione di ricorso ha erroneamente negato efficacia probatoria al messaggio elettronico di cui all’allegato D 7.
92
Tale valutazione non può essere messa in discussione dall’affermazione della commissione di ricorso secondo la quale i messaggi di posta elettronica di cui agli allegati da D 7 a D 9 provano, tutt’al più, l’esistenza di una corrispondenza privata tra due persone.
93
Occorre rilevare che il documento di cui all’allegato D 7 non consiste esclusivamente in un messaggio di posta elettronica tra due persone, ma contiene anche una newsletter indirizzata al ricorrente dalla società di vendita on-line [OSCURATO:PERSONA].com. Al fine di accertare la divulgazione della custodia di cui è causa, è necessario tener conto del contenuto del messaggio e non della sua forma. Una newsletter non può essere qualificata come «corrispondenza privata». Una newsletter è, per natura, destinata ad una moltitudine di persone che si abbonano e il suo obiettivo consiste nel marketing di prodotti. Come è stato fatto presente dal ricorrente, senza contestazione da parte dell’EUIPO, il portale di vendita on-line [OSCURATO:PERSONA].com invia le sue newsletter a migliaia di destinatari e non solo al ricorrente. Inoltre, è noto che il sito [OSCURATO:PERSONA].com è un’importante piattaforma di vendita di prodotti su scala mondiale. Alla luce di tali considerazioni, i criteri sulla base dei quali la commissione di ricorso ha affermato che il messaggio di posta elettronica di cui all’allegato D 7 provava, tutt’al più, l’esistenza di una corrispondenza privata tra due persone, non emergono con chiarezza dalla decisione impugnata.
94
Ciò posto, occorre concludere che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione per aver negato efficacia probatoria al messaggio di posta elettronica contenuto nell’allegato D 7.
95
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che gli errori di valutazione degli elementi di prova commessi dalla commissione di ricorso portino all’annullamento della decisione impugnata. Dal momento che la commissione di ricorso non ha correttamente valutato alcuni elementi di prova che possono incidere sulla definizione della controversia, la sua valutazione della divulgazione del disegno o modello contestato non è stata completa e, conformemente al principio di ripartizione delle competenze tra l’EUIPO e il Tribunale, spetterà adesso agli organi dell’EUIPO adottare una nuova posizione.
96
Conseguentemente, occorre accogliere il primo motivo e annullare la decisione impugnata, senza che occorra pronunciarsi sul secondo e terzo motivo. Non occorre neanche pronunciarsi sulle conclusioni del ricorrente dirette al rinvio della causa dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002, l’EUIPO è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale. Discende da tale ultima disposizione che non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’EUIPO, al quale spetta, infatti, trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del Tribunale [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 15 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Ferrero (FERRÓ),
T‑35/04
,
EU:T:2006:82
, punto
15
e giurisprudenza ivi citata].
2.
Sulle conclusioni volte alla dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato
97
In via principale, il ricorrente chiede, oltre all’annullamento della decisione impugnata, che il Tribunale dichiari la nullità del disegno o modello contestato. L’EUIPO considera che tale domanda è irricevibile, dal momento che, secondo giurisprudenza costante, il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non avrebbe l’effetto di conferirgli la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso e, neppure, la facoltà di procedere a una valutazione sulla quale detta commissione non si è ancora pronunciata.
98
Si deve ricordare che il controllo che il Tribunale esercita ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002 è un controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO e che esso può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se questa, al momento in cui è stata adottata, era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma enunciati all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento suddetto. Ne consegue che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha l’effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, e neppure la facoltà di procedere ad una valutazione sulla quale detta commissione non ha ancora preso posizione. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta ad adottare (v., per analogia, sentenza del 13 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Canaletta di scarico per doccia),
T‑15/13
,
EU:T:2015:281
, punto
89
e giurisprudenza ivi citata).
99
È sufficiente constatare che, nel caso di specie, poiché la decisione impugnata è annullata a causa dell’errore di valutazione della commissione di ricorso sull’efficacia probatoria degli elementi prodotti dal ricorrente volti a dimostrare la divulgazione del disegno o modello contestato e poiché la commissione di ricorso deve pronunciarsi nuovamente sull’efficacia probatoria di tali elementi, così come, poi, sulla nullità del disegno o modello contestato, non spetta al Tribunale pronunciarsi sin d’ora sulla nullità del disegno o modello contestato.
100
Pertanto, le conclusioni del ricorrente volte a che il Tribunale ordini all’EUIPO di dichiarare la nullità del disegno o modello contestato sono irricevibili.
IV.
Sulle spese
101
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto che l’EUIPO sia condannato alle spese, comprese quelle sostenute in occasione del procedimento di ricorso.
102
L’EUIPO, poiché è risultato soccombente, dev’essere condannato a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultimo. Ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, tali spese comprendono anche quelle indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla
commissione di ricorso.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della terza commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 gennaio 2015 (procedimento R 460/2013-3) è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’EUIPO è condannato a sostenere le proprie spese e quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA], comprese le spese indispensabili sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 febbraio 2018.
[OSCURATO:PERSONA]
I. Fatti
II. Conclusioni delle parti
III. In diritto
A. Sulla ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale
B. Nel merito
1. Sulle conclusioni volte all’annullamento e al rinvio dinanzi alla commissione di ricorso
a) Sulla valutazione dell’efficacia probatoria delle stampe di schermate del sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de» effettuata dalla commissione di ricorso
1) Sul primo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe negato l’efficacia probatoria degli allegati D 2, D 4a e D 4b a causa di un’intestazione apparentemente anomala e avrebbe ignorato la spiegazione del ricorrente circa tale intestazione
2) Sul secondo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe omesso di tener conto delle offerte presentate sul sito «amazon.de» contenenti l’indicazione di date precise
i) Sulla mancata considerazione della data del 26 maggio 2011 di cui all’allegato D 4a
ii) Sulla mancata considerazione della data del 27 giugno 2011 di cui all’allegato D 4b
3) Sul terzo motivo, vertente sulla circostanza che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente respinto la stampa di schermata che mostra un’offerta proposta sul sito [OSCURATO:PERSONA] «amazon.de», prodotta nell’allegato D 11
b) Sulla valutazione dell’efficacia probatoria dei messaggi di posta elettronica contenenti newsletter del portale di vendita on‑line [OSCURATO:PERSONA].com effettuata dalla commissione di ricorso
2. Sulle conclusioni volte alla dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato
IV. Sulle spese
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) Lingua processuale: il tedesco.