CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 18236/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14918-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma,Piazza dei Martiri d i Befiore 4 , presso lo studio degli AvvocatiDelfo Maria SAMBATARO e Marco MARINELLI, che li rappresentanoe dife nd ono ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] BONDI ; -controricorrente - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Estinzione del giudizio R.G.N.14918/2022 Cron. Rep. Ud.8/2/2023 Adunanza camerale nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ; -intimati - Avverso la sentenza n. 42 /2 2 del la C orte di Appello di Trento , depositata il 25/02/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . In fattoe in diritto - che [OSCURATO:PERSONA] in Wiech, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] in Zippel ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 42/22, del 25 febbraio 2022, della Corte di Appello di Trento, che ne ha dichiarato inammissibile il gravameavverso la sentenza n. 71/ 2021 , del 31 marzo 2021, resa dal Tribunale di Rovereto, che aveva rigettato la domanda risarcitoria dagli stessi proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -che, in punto di fatto, gli odierni ricorrent i riferisc ono di aver convenuto in giudizio il Graziola,per conseguire il ristoro dei danni conseguenti al decesso della loro congiunta [OSCURATO:PERSONA]; -che, costituitosi in giudizio il convenuto , i n proprio e per la società GPS di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché autorizzata la chiamata in causa della società [OSCURATO:SOCIETA]., dalla quale il Graziola chiedeva di essere manlevato per il caso di eventuale condanna risarcitoria, l’esito del primo grado consisteva nel rigetto della domanda, per ritenuta carenza di prova del danno subito dagli attori; - che esperito gravame, lo stesso veniva dichiarato inammissibile, sul rilievo dell’assenza di idonea procura ad impugnare, per essere stata la stessa rilasciata all’estero e non autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale, bensì dallo stesso difensore, privo, però, di tale potere fuori dai confini dell’Italia; - che avverso la sentenza della Corte territoriale veniva proposto ricorso per cassazione, sulla base –come detto – d i due motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione del combinato disposto dell’art. 83 cod. proc. civ. e dell’art. 83, comma 20-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché falsa applicazione dell’art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218 e dell’art. 2702 cod.civ. - che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 134 e 182, comma 2, cod. proc. civ. , nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.; -che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il solo Graziola in proprio, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale ha aderito anche il Graziola, con richiesta di totale compensazione delle spese; -che la rinuncia present a i requisiti richiesti dagli art t. 390 e 391 cod. proc. civ; - che sussistono , altresì, i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti. PQM La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità , compensando integralmente tra le parti le spesedello stesso. Così deciso in Roma, all’esito di adu