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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09440/2026

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8/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 2613/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda di MariaRosa Ruocco, nei confronti del Comune di Ercolano, diaccertamento del diritto all'inquadramento nella categoria C delNumero registro generale 25253/2022CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Autonomie locali del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aN umero sezionale 5243/2025Numero di raccolta generale 9440/2026decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con condanna dell'Ente resistentDea ta pubblicazione 14/04/2026alla ricostruzione della carriera ed al pagamento della sommadi € 78.334,22 a titolo di differenze retributive, nonché quelleazionate, in via subordinata, di accertamento dello svolgimentodi mansioni superiori di insegnante di scuola materna econdanna al pagamento delle conseguenti differenzeretributive oppure, a titolo di indebito arricchimento ex art.2041 c.c.; infine, respingeva la domanda di condanna alrisarcimento del danno ed al pagamento dei contributiprevidenziali.2.

Avverso la sentenza del Tribunale la signora Ruoccoproponeva appello lamentando un'erronea e contraddittoriainterpretazione degli atti processuali e la violazione e falsaapplicazione dell'art. 2909 c.c.; in particolare, si censurava lasentenza per avere accolto l'eccezione di giudicato in relazionealla pronuncia n.60/2017 del Tribunale di Napoli, sostenendoche la causa petendi dei due giudizi era diversa, in quanto lapredetta sentenza non aveva esaminato le questioni di fatto edi diritto, ma si era limitata ad accertare la sussistenza di unpronunciamento precedente (sentenza del Consiglio di Stato n.469/1996) sulla medesima domanda.3.

La Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame concondanna alle spese, valorizzando il giudicato intervenuto inordine alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 60/2017, attesoche, come precisato nella sentenza impugnata, la domandariproposta dall'odierna appellante ha obiettivamente ilmedesimo petitum e causa petendi della controversia già decisadal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli con la citatasentenza n. 60/2017.Numero registro generale 25253/20223.1 Ad avviso della Corte distrettuale il petitum, comune adN umero sezionale 5243/2025Numero di raccolta generale 9440/2026entrambe le cause, è costituito pacificamente dalla domanda dDia ta pubblicazione 14/04/2026accertamento del diritto della Ruocco all'inquadramento, inrelazione alle mansioni di insegnante espletate, nella categoriaC ex CCNL del comparto Regioni e autonomie locali del31.3.1999 dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché di condanna allaricostruzione della carriera e condanna del datore di lavoro alpagamento della somma di € 78.334,22 a titolo di differenzeretributive; analoga è anche la domanda subordinata diaccertamento dello svolgimento di mansioni superiori econdanna al pagamento delle differenze retributive oppure atitolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.3.2 Secondo la Corte di merito, l'unica differenza riscontrabileè il periodo a partire dal quale si richiede l'accertamento deldiritto al diverso inquadramento, ossia dal 20.01.1989 in luogodell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], indicato nel ricorso di primo grado di questogiudizio.3.3 Pertanto, la Corte ne faceva conseguire che le doglianzeproposte in relazione al mancato esame della questione nelmerito e delle circostanze di fatto e di diritto avrebbero dovutoessere formulate quale specifico motivo di impugnazione dellaprima sentenza del Tribunale di Napoli n. 60/2017, che alcontrario, non era stata appellata passando pertanto in cosagiudicata; era, infatti, in quella sede che l'odierna appellanteavrebbe dovuto sollevare le sue contestazioni in relazioneall'eccezione di giudicato accolta sul precedentepronunciamento del Consiglio di Stato n. 496/96 e dunquechiedere una revisio prioris instantiae, oltre che una autonomavalutazione dei fatti e delle situazioni nuove, verificatesi dopo ilgiudicato amministrativo.Numero registro generale 25253/20224. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con ricorso assistitoN umero sezionale 5243/2025Numero di raccolta generale 9440/2026da cinque motivi cui resiste con controricorso il Comune dDia ta pubblicazione 14/04/2026Ercolano.5.

Entrambe le parti depositano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, va rilevato che il ricorso veniva notificato il19/20.10.2022 (v. cartoline di ricevimento UNEP allegate alricorso) e, pertanto, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. succitato,vigente ratione temporis, il termine per la notifica delcontroricorso alla ricorrente andava a scadere il 29/11/2022.Ciò posto il controricorso veniva notificato il 06/12/2022 (v.ricevuta PEC prodotta con la nota di deposito documenti del17/11/2025) e, quindi, oltre i quaranta giorni decorrenti dallanotifica del ricorso, avvenuta in data 19/20.10.2022.Conseguentemente il controricorso deve ritenersi tardivo equindi inammissibile, con conseguente inammissibilità anchedelle memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazionecamerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovarecomunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cuila parte inosservante delle regole del rito non può che subire leconseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delledifese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, conla conseguenza che venuta a mancare tale udienza nessunaconf. ex multis Cass. ord. n. 239221/2020; Cass. ord. n.4428/2022; Cass. Civ. n. 11275/2005).Ne consegue, altresì, l’insussistenza del diritto delcontroricorrente al rimborso delle spese processuali nellaipotesi di rigetto del ricorso. (Cass. Civ. n. 25746/2024).2.

Con il motivo primo motivo parte ricorrente impugNnuam erloa r egistro generale 25253/2022Numero sezionale 5243/2025sentenza della Corte di Appello di Napoli “In relazione Naulml’earor td.i raccolta generale 9440/2026360 1° comma n. 3 c.p.c.: Violazione dell’art. 50 del d.lgs. nD.a ta pubblicazione 14/04/2026167 del 2000 (T.U.E.L) e degli artt. 75 comma 82, 83 e 91 c.p.c.Difetto di costituzione dell’appellato per inesistenza dellaprocura ed alle liti – Error in procedendo”.2.1 L'articolo 75, 3° comma, c.p.c. statuisce che le personegiuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi le rappresenta anorma di legge o di statuto.Ciò posto, il motivo si incentra sulla necessità che, agli atti delgiudizio, dovesse essere depositata una procura alle liticonferita dal sindaco, quale unico soggetto legittimato adprocessum, quale legale rappresentante del Comune.In disparte la inammissibilità non venendo riportata la procura2.2 quale fatto processuale (vedi Cass. 23834/2019;2771/2017), il motivo è infondato.2.3 Va seguito al riguardo seguito l’orientamento secondo cuicon l'impugnazione, in sede di legittimità, della sentenzad'appello non può essere messa in discussione l'ammissibilitàdella costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto ilprofilo del difetto di ritualità e validità della procura conferitadalla parte appellante, ove la questione non sia statatempestivamente sollevata nello stesso secondo grado digiudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio didovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività edella legittimità dei relativi poteri rappresentativi (Cass. Sez. 5,Sentenza n. 29779 del 19/11/2024; [OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n.12461 del 18/05/2017).2.4 Sebbene in riferimento al processo ordinario di cognizioneil principio è stato riaffermato, nella misura in cui si è ribaditoche la questione relativa al difetto di legittimazione processuale,pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere coordinata cNuomne roi lr egistro generale 25253/2022Numero sezionale 5243/2025sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990,N ucmoemro dei raccolta generale 9440/2026modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l'assenzDaa ta pubblicazione 14/04/2026dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata nonoltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essereinserita tra i motivi di impugnazione.

Ne consegue che, inmancanza di tempestiva censura nel corso dei due predettimomenti processuali e qualora il giudice di merito non abbiaritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazionedei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciatola procura "ad litem", la doglianza non è proponibile per la primavolta con il ricorso per cassazione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.33769 del 19/12/2019).3.

Con il secondo motivo di ricorso, controparte lamenta: “Inrelazione all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.

Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti”.3.1 Il motivo è inammissibile.3.2 Va premesso che Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7724 del09/03/2022 (Rv. 664193 - 01) ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame difatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quandola decisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sianofondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione aifatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudicedi appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice.3.3 Orbene la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravameconformandosi pienamente a quanto statuito in primo grado,valorizzando il giudicato intervenuto in ordine alla sentenzNaum dereo lr egistro generale 25253/2022Numero sezionale 5243/2025Tribunale di Napoli n. 60/2017, atteso che, come precisatoNu mneeroll dai raccolta generale 9440/2026sentenza di prime cure, la domanda riproposta dall'odiernDaa ta pubblicazione 14/04/2026appellante ha obiettivamente il medesimo petitum e causapetendi della controversia già decisa dal giudice del lavoro delTribunale di Napoli con la citata sentenza n. 60/2017.3.3 Inoltre, va rilevato come non si possa parlare nel caso dispecie di omesso esame, ma di assorbimento della questionedel riconoscimento della parità scolastica ottenuta dalla scuolamaterna di Ercolano dedotta dalla ricorrente a sostegno delleproprie domande sulla scorta del giudicato esterno.4.

In ordine al terzo motivo del ricorso “In relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.: Nullità della sentenza per motivazioneapparente in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.c. 2 n.4 – Error in procedendo” se ne rileva l’infondatezza.4.1 Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondisu un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché ilvizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali. (Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).Numero registro generale 25253/20224.2 Orbene, la motivazione esiste e si fonda sul giudicatoN umero sezionale 5243/2025Numero di raccolta generale 9440/2026esterno.

Data pubblicazione 14/04/20265.

Il quarto motivo denuncia Violazione e falsa applicazionedell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. nonché omessarilevazione di un fatto allegato e non contestato da riteneredecisivo – Error in judicando” “In relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.5.1 Il motivo è inammissibile in quanto non soddisfa i requisitidi contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art.366, comma 1, n. 3, 4 e 6, c.p.c.La ricorrente avrebbe dovuto indicare precisamente i fattiprocessuali alla base del vizio denunciato, producendo ingiudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione sidolga, indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo essosi trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, etrascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nelrispetto del principio di autosufficienza.

Nel ricorso non sonotrascritte le domande formulate nel giudizio di merito ai finidella necessaria verifica della loro diversità rispetto a quelleformulate nel precedente giudizio la cui sentenza è passata incosa giudicata.Pertanto, la censura non aggredisce utilmente la sentenzaimpugnata, laddove rappresenta la sussistenza del giudicatoesterno (dedotto e deducibile) richiamando il consolidatoorientamento giurisprudenziale in ordine all'autorità delgiudicato, secondo cui "l'autorità del giudicato copre sia ildedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridichefatte espressamente valere, in via di azione o in via dieccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), maanche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotteo enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie dellapretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono Ncuommeroe re gistro generale 25253/2022Numero sezionale 5243/2025precedenti logici essenziali e indefettibili della decNiusmioeron dei raccolta generale 9440/2026(giudicato implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stessDea ta pubblicazione 14/04/2026parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapportogiuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento compiuto circa una situazionegiuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di dirittoincidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause ocostituenti indispensabile premessa logica della statuizionecontenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono ilriesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui ilsuccessivo giudizio abbia finalità diverse da quelle checostituiscono lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. 2018n. 15533, n.5486 del 2019, 2019 n. 26089 ed anche 2020, n.3285).6.

Il quinto motivo denuncia “In relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c la violazione di legge per omessa applicazionedell’art. 1, comma 4, lett.

H), della legge n. 62 del 10 marzo2000 e violazione per omessa applicazione degli artt. 3 e 28comma 2 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA].”6.1 La questione del diritto della Ruocco ad essere inquadratacome docente, anche in considerazione del preteso svolgimentoda parte sua di tali mansioni, superiori a quelle in realtà svolte,resta assorbita dal rigetto dei precedenti motivi, e in particolaredel rigetto della domanda di riconoscimento all’inquadramentonei ruoli delle insegnanti di scuola materna.7.

Non occorre provvedere sulle spese processuali per quantoevidenziato al punto sub

1. che precede.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.Numero registro generale 25253/2022Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002,N umero sezionale 5243/2025Numero di raccolta generale 9440/2026dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per Dila ta pubblicazione 14/04/2026versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 16 dicembre 2025.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 2613/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda di MariaRosa Ruocco, nei confronti del Comune di Ercolano, diaccertamento del diritto all'inquadramento nella categoria C delNumero registro generale 25253/2022CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Autonomie locali del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aN umero sezionale 5243/2025Numero di raccolta generale 9440/2026decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con condanna dell'Ente resistentDea ta pubblicazione 14/04/2026alla ricostruzione della carriera ed al pagamento della sommadi € 78.334,22 a titolo di differenze retributive, nonché quelleazionate, in via subordinata, di accertamento dello svolgimentodi mansioni superiori di insegnante di scuola materna econdanna al pagamento delle conseguenti differenzeretributive oppure, a titolo di indebito arricchimento ex art.2041 c.c.; infine, respingeva la domanda di condanna alrisarcimento del danno ed al pagamento dei contributiprevidenziali.2. Avverso la sentenza del Tribunale la signora Ruoccoproponeva appello lamentando un'erronea e contraddittoriainterpretazione degli atti processuali e la violazione e falsaapplicazione dell'art. 2909 c.c.; in particolare, si censurava lasentenza per avere accolto l'eccezione di giudicato in relazionealla pronuncia n.60/2017 del Tribunale di Napoli, sostenendoche la causa petendi dei due giudizi era diversa, in quanto lapredetta sentenza non aveva esaminato le questioni di fatto edi diritto, ma si era limitata ad accertare la sussistenza di unpronunciamento precedente (sentenza del Consiglio di Stato n.469/1996) sulla medesima domanda.3. La Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame concondanna alle spese, valorizzando il giudicato intervenuto inordine alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 60/2017, attesoche, come precisato nella sentenza impugnata, la domandariproposta dall'odierna appellante ha obiettivamente ilmedesimo petitum e causa petendi della controversia già decisadal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli con la citatasentenza n. 60/2017.Numero registro generale 25253/20223.1 Ad avviso della Corte distrettuale il petitum, comune adN umero sezionale 5243/2025Numero di raccolta generale 9440/2026entrambe le cause, è costituito pacificamente dalla domanda dDia ta pubblicazione 14/04/2026accertamento del diritto della Ruocco all'inquadramento, inrelazione alle mansioni di insegnante espletate, nella categoriaC ex CCNL del comparto Regioni e autonomie locali del31.3.1999 dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché di condanna allaricostruzione della carriera e condanna del datore di lavoro alpagamento della somma di € 78.334,22 a titolo di differenzeretributive; analoga è anche la domanda subordinata diaccertamento dello svolgimento di mansioni superiori econdanna al pagamento delle differenze retributive oppure atitolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.3.2 Secondo la Corte di merito, l'unica differenza riscontrabileè il periodo a partire dal quale si richiede l'accertamento deldiritto al diverso inquadramento, ossia dal 20.01.1989 in luogodell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], indicato nel ricorso di primo grado di questogiudizio.3.3 Pertanto, la Corte ne faceva conseguire che le doglianzeproposte in relazione al mancato esame della questione nelmerito e delle circostanze di fatto e di diritto avrebbero dovutoessere formulate quale specifico motivo di impugnazione dellaprima sentenza del Tribunale di Napoli n. 60/2017, che alcontrario, non era stata appellata passando pertanto in cosagiudicata; era, infatti, in quella sede che l'odierna appellanteavrebbe dovuto sollevare le sue contestazioni in relazioneall'eccezione di giudicato accolta sul precedentepronunciamento del Consiglio di Stato n. 496/96 e dunquechiedere una revisio prioris instantiae, oltre che una autonomavalutazione dei fatti e delle situazioni nuove, verificatesi dopo ilgiudicato amministrativo.Numero registro generale 25253/20224. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con ricorso assistitoN umero sezionale 5243/2025Numero di raccolta generale 9440/2026da cinque motivi cui resiste con controricorso il Comune dDia ta pubblicazione 14/04/2026Ercolano.5. Entrambe le parti depositano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso veniva notificato il19/20.10.2022 (v. cartoline di ricevimento UNEP allegate alricorso) e, pertanto, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. succitato,vigente ratione temporis, il termine per la notifica delcontroricorso alla ricorrente andava a scadere il 29/11/2022.Ciò posto il controricorso veniva notificato il 06/12/2022 (v.ricevuta PEC prodotta con la nota di deposito documenti del17/11/2025) e, quindi, oltre i quaranta giorni decorrenti dallanotifica del ricorso, avvenuta in data 19/20.10.2022.Conseguentemente il controricorso deve ritenersi tardivo equindi inammissibile, con conseguente inammissibilità anchedelle memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazionecamerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovarecomunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cuila parte inosservante delle regole del rito non può che subire leconseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delledifese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, conla conseguenza che venuta a mancare tale udienza nessunaconf. ex multis Cass. ord. n. 239221/2020; Cass. ord. n.4428/2022; Cass. Civ. n. 11275/2005).Ne consegue, altresì, l’insussistenza del diritto delcontroricorrente al rimborso delle spese processuali nellaipotesi di rigetto del ricorso. (Cass. Civ. n. 25746/2024).2. Con il motivo primo motivo parte ricorrente impugNnuam erloa r egistro generale 25253/2022Numero sezionale 5243/2025sentenza della Corte di Appello di Napoli “In relazione Naulml’earor td.i raccolta generale 9440/2026360 1° comma n. 3 c.p.c.: Violazione dell’art. 50 del d.lgs. nD.a ta pubblicazione 14/04/2026167 del 2000 (T.U.E.L) e degli artt. 75 comma 82, 83 e 91 c.p.c.Difetto di costituzione dell’appellato per inesistenza dellaprocura ed alle liti – Error in procedendo”.2.1 L'articolo 75, 3° comma, c.p.c. statuisce che le personegiuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi le rappresenta anorma di legge o di statuto.Ciò posto, il motivo si incentra sulla necessità che, agli atti delgiudizio, dovesse essere depositata una procura alle liticonferita dal sindaco, quale unico soggetto legittimato adprocessum, quale legale rappresentante del Comune.In disparte la inammissibilità non venendo riportata la procura2.2 quale fatto processuale (vedi Cass. 23834/2019;2771/2017), il motivo è infondato.2.3 Va seguito al riguardo seguito l’orientamento secondo cuicon l'impugnazione, in sede di legittimità, della sentenzad'appello non può essere messa in discussione l'ammissibilitàdella costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto ilprofilo del difetto di ritualità e validità della procura conferitadalla parte appellante, ove la questione non sia statatempestivamente sollevata nello stesso secondo grado digiudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio didovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività edella legittimità dei relativi poteri rappresentativi (Cass. Sez. 5,Sentenza n. 29779 del 19/11/2024; [OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n.12461 del 18/05/2017).2.4 Sebbene in riferimento al processo ordinario di cognizioneil principio è stato riaffermato, nella misura in cui si è ribaditoche la questione relativa al difetto di legittimazione processuale,pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere coordinata cNuomne roi lr egistro generale 25253/2022Numero sezionale 5243/2025sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990,N ucmoemro dei raccolta generale 9440/2026modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l'assenzDaa ta pubblicazione 14/04/2026dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata nonoltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essereinserita tra i motivi di impugnazione. Ne consegue che, inmancanza di tempestiva censura nel corso dei due predettimomenti processuali e qualora il giudice di merito non abbiaritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazionedei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciatola procura "ad litem", la doglianza non è proponibile per la primavolta con il ricorso per cassazione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.33769 del 19/12/2019).3. Con il secondo motivo di ricorso, controparte lamenta: “Inrelazione all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti”.3.1 Il motivo è inammissibile.3.2 Va premesso che Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7724 del09/03/2022 (Rv. 664193 - 01) ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame difatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quandola decisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sianofondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione aifatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudicedi appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice.3.3 Orbene la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravameconformandosi pienamente a quanto statuito in primo grado,valorizzando il giudicato intervenuto in ordine alla sentenzNaum dereo lr egistro generale 25253/2022Numero sezionale 5243/2025Tribunale di Napoli n. 60/2017, atteso che, come precisatoNu mneeroll dai raccolta generale 9440/2026sentenza di prime cure, la domanda riproposta dall'odiernDaa ta pubblicazione 14/04/2026appellante ha obiettivamente il medesimo petitum e causapetendi della controversia già decisa dal giudice del lavoro delTribunale di Napoli con la citata sentenza n. 60/2017.3.3 Inoltre, va rilevato come non si possa parlare nel caso dispecie di omesso esame, ma di assorbimento della questionedel riconoscimento della parità scolastica ottenuta dalla scuolamaterna di Ercolano dedotta dalla ricorrente a sostegno delleproprie domande sulla scorta del giudicato esterno.4. In ordine al terzo motivo del ricorso “In relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.: Nullità della sentenza per motivazioneapparente in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.c. 2 n.4 – Error in procedendo” se ne rileva l’infondatezza.4.1 Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondisu un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché ilvizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali. (Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).Numero registro generale 25253/20224.2 Orbene, la motivazione esiste e si fonda sul giudicatoN umero sezionale 5243/2025Numero di raccolta generale 9440/2026esterno. Data pubblicazione 14/04/20265. Il quarto motivo denuncia Violazione e falsa applicazionedell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. nonché omessarilevazione di un fatto allegato e non contestato da riteneredecisivo – Error in judicando” “In relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.5.1 Il motivo è inammissibile in quanto non soddisfa i requisitidi contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art.366, comma 1, n. 3, 4 e 6, c.p.c.La ricorrente avrebbe dovuto indicare precisamente i fattiprocessuali alla base del vizio denunciato, producendo ingiudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione sidolga, indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo essosi trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, etrascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nelrispetto del principio di autosufficienza. Nel ricorso non sonotrascritte le domande formulate nel giudizio di merito ai finidella necessaria verifica della loro diversità rispetto a quelleformulate nel precedente giudizio la cui sentenza è passata incosa giudicata.Pertanto, la censura non aggredisce utilmente la sentenzaimpugnata, laddove rappresenta la sussistenza del giudicatoesterno (dedotto e deducibile) richiamando il consolidatoorientamento giurisprudenziale in ordine all'autorità delgiudicato, secondo cui "l'autorità del giudicato copre sia ildedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridichefatte espressamente valere, in via di azione o in via dieccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), maanche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotteo enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie dellapretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono Ncuommeroe re gistro generale 25253/2022Numero sezionale 5243/2025precedenti logici essenziali e indefettibili della decNiusmioeron dei raccolta generale 9440/2026(giudicato implicito), di talché, qualora due giudizi tra le stessDea ta pubblicazione 14/04/2026parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapportogiuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento compiuto circa una situazionegiuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di dirittoincidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause ocostituenti indispensabile premessa logica della statuizionecontenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono ilriesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui ilsuccessivo giudizio abbia finalità diverse da quelle checostituiscono lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. 2018n. 15533, n.5486 del 2019, 2019 n. 26089 ed anche 2020, n.3285).6. Il quinto motivo denuncia “In relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c la violazione di legge per omessa applicazionedell’art. 1, comma 4, lett. H), della legge n. 62 del 10 marzo2000 e violazione per omessa applicazione degli artt. 3 e 28comma 2 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA].”6.1 La questione del diritto della Ruocco ad essere inquadratacome docente, anche in considerazione del preteso svolgimentoda parte sua di tali mansioni, superiori a quelle in realtà svolte,resta assorbita dal rigetto dei precedenti motivi, e in particolaredel rigetto della domanda di riconoscimento all’inquadramentonei ruoli delle insegnanti di scuola materna.7. Non occorre provvedere sulle spese processuali per quantoevidenziato al punto sub 1. che precede. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.Numero registro generale 25253/2022Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002,N umero sezionale 5243/2025Numero di raccolta generale 9440/2026dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per Dila ta pubblicazione 14/04/2026versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 16 dicembre 2025.La PresidenteCaterina Marotta
Sentenza Cassazione n. 09440/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris