CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 1941
Cassazione n. 47093/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza di secondo grado; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 agosto 2017 la Corte d'assise di Catanzaro, in rito ordinario, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 18 luglio 2012, porto in luogo pubblico dell'arma clandestina con cui era stato commesso il reato, e detenzione di vari proiettili senza averne fatto denuncia all'autorità. Con sentenza del 27 maggio 2021, sull'appello del pubblico ministero, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Verrino, per l'omicidio a lui contestato, alla pena di 14 anni di reclusione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce nullità della sentenza impugnata per inammissibilità a monte dell'atto di appello del pubblico ministero. In particolare, si sostiene che l'atto di appello sarebbe meramente rivalutativo e non conterrebbe specifiche censure alla sentenza di primo grado. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per omesso esame dei capi 2) e 3) dell'imputazione, che riguardavano il porto in luogo pubblico dell'arma clandestina con cui era stato commesso il reato, e detenzione di vari proiettili. I due reati in questione non comparivano nell'epigrafe della sentenza impugnata, ma il solo capo 2) compariva, ,pefó, nell'appello del pubblico ministero, che però avrebbe dovuto enunciare i capi ed i punti cui si riferiva la impugnazione. Con il terzo motivo lamenta nullità della sentenza per errata ricostruzione delle emergenze processuali, in quanto il possesso della pistola a distanza di due anni dal fatto è stata giustificata con la tranquillità di Verrino per l'archiviazione delle indagini ma in realtà il procedimento era stato archiviato contro ignoti; in quanto il frame che riprende l'autovettura incrociata dalla testimone Agosto non consente di andare oltre l'inizio della targa, ovvero le lettere MI, il che non permette di individuare con certezza nell'auto di Verrino tale autovettura, anche atteso che la stessa non aveva alcun elemento distintivo diverso da quelli di fabbrica, come da consulenza di parte privata, e non essendo rilevante che non vi fossero auto simili in zona, perché nel periodo estivo vi è afflusso turistico; che il calcolo dei tempi di percorrenza dell'autovettura della teste Agosto @al punto in cui ha incrociato l'auto Alfa attribuita a Verrino e quello del ritrovamento del corpo erano necessari 70 secondi)non ha nulla di scientifico e si fonda sul presupposto errato che la teste Agosto abbia chiamato il 112 nel momento stesso di arrivo sul posto, quando è verosimile pensare che abbia impiegato qualche tempo per comprendere cosa fosse successo e decidere; in quanto la sentenza impugnata ricostruisce un movente di inimicizia di cui non vi è prova, perché la stessa moglie di Mustara riferisce che Verrino aveva smesso di frequentare la loro casa, ma mai chiesto nulla indietro per le regalie; in quanto con una forzatura la sentenza impugnata ha ricondotto a Verrino l'indizio dei forestieri in auto scura atteso che Verrino era tornato in paese dal 2006, e perché si tratterebbe di una pista più attendibile atteso che Verrino da solo, ed a 70 anni, non sarebbe stato in grado di sollevare il corpo di Mustara; in quanto la testimone Agosto è stata ritenuta credibile, nonostante non abbia trovato conferma nelle telecamere di sicurezza la sua dichiarazione di aver visto Verrino passare in auto davanti al suo negozio. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la conferma della sentenza di secondo grado. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo, in cui si deduce la nullità della sentenza impugnata per inammissibilità a monte dell'atto di appello del pubblico ministero, in quanto lo stesso sarebbe meramente rivalutativo e non conterrebbe specifiche censure alla sentenza di primo grado, non è fondato. L'appello del pubblico ministero del 5 ottobre 2017, pur contenendo anche parti narrative, è strutturato nella forma della critica alla sentenza; esso contiene, infatti, censure al ragionamento del giudice di primo grado, ad esempio, nella parte che si riferisce al dato cronologico su cui aveva fondato la decisione il giudice di primo grado o nella parte che si riferisce alle ragioni della conservazione delle lettere da parte di Verrino ed alla sottoposizione del medesimo ad una azione estorsiva ad opera di ignoti, in cui si denuncia nella sostanza una sorta di travisamento della prova per omissione, che avrebbe potuto essere valutato finanche come motivo di ricorso per cassazione. In definitiva, l'appello non è strutturato come una mera narrazione alternativa a quella effettuata dal giudice in sentenza, ma contiene le critiche alla stessa che consentono di ritenere soddisfatto il requisito della specificità estrinseca del motivo di impugnazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 2. Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di interesse.In esso si deduce nullità della sentenza per omesso esame dei capi 2) e 3) dell'imputazione, che riguardavano il porto in luogo pubblico dell'arma clandestina con cui era stato commesso il reato, e la detenzione di vari proiettili. In realtà, l'imputato, che era stato assolto in primo grado anche da questi due reati, non risulta esser stato condannato in appello per essi, in quanto dalla lettura della motivazione della decisione di secondo grado si comprende che lo stesso è condannato solo per l'omicidio volontario; i reati relativi alle armi non compaiono neanche nel calcolo della pena (che è contenuto a pag. 20 della sentenza impugnata: pena base anni 21 di reclusione, ridotta ex art. 62-bis cod. pen.i a quella per cui è condanna; nel calcolo non compare alcun riferimento ad aumenti per continuazione); anche in dispositivo si parla di condanna per "il reato" a lui ascritto, e non per una pluralità di reati; la stessa intestazione della sentenza non contiene le due imputazioni oggetto di questo motivo di ricorso. In definitiva, il motivo di ricorso è dedicato a due reati satellite per cui l'imputato non è stato attinto da condanna. In mancanza di condanna per il porto dell'arma e la detenzione dei proiettili, diventa irrilevante stabilire se sia corretta o meno la decisione della Corte di assise di appello, che ha evidentemente ritenuto non incardinato dall'atto di appello del pubblico ministero il rapporto processuale di secondo grado su tali reati satellite, in quanto l'accoglimento del motivo di ricorso non determinerebbe comunque per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578). 3. Il terzo motivo è infondato. Le censure formulate nel motivo di ricorso investono non l'erronea qualificazione giuridica del fatto attribuito all'imputato, o vizi della procedura giurisdizionale che ha portato alla sua condanna, ma soltanto la struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Le censure mirano a contestare la correttezza dell'applicazione dei criteri di valutazione degli elementi probatori mediante il\ quale si è formato il convincimento del giudice di secondo grado. Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova, però, è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo iogico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.Nel caso in esame, il ricorrente censura come profili di illogicità della motivazione quelle che sono in realtà conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito sulla base di valutazioni del materiale probatorio (la pronuncia ha concluso, valutando gli indizi, nel senso che il possesso della pistola a distanza di due anni dal fatto possa trovare una sua giustificazione logica nel tempo decorso che aveva tranquillizzato l'autore del reato, giustificazione che, collegata o meno all'intervenuta archiviazione del procedimento penale contro ignoti, può non essere condivisa, ma non è una conclusione priva di logica, perchè in effetti per regola di esperienza generale il decorso del tempo diminuisce le cautele del reo nel cancellare le tracce del reato; la pronuncia ha concluso, valutando gli indizi, nel senso che le cifre leggibili della targa dell'auto incrociata dalla testimone Agosto, unite a tipologia di modello ed accertamento di polizia, inducano ad attribuire in modo univoco a Verrino l'autovettura in questione, che, pur molto contestata dalla difesa, è una conclusione coerente con gli accertamenti di polizia per un modello di auto così vecchio, caratterizzato ancora da una targa che richiamava la provincia di immatricolazione, che nel 2012 difficilmente poteva essere stato usato per il viaggio da qualche turista sceso in Calabria nel periodo estivo). Il ricorrente censura anche come profili di illogicità della motivazione quelli che sono, in realtà, profili di mancata valutazione di elementi introdotti in giudizio cui, però, il giudice del merito ha legittimamente, nell'esercizio dei suoi poteri di valutazione complessiva del compendio probatorio, attribuito rilievo subvalente (quali le dichiarazioni della moglie di Mustara, che ha negato che il marito dovesse ancora restituire il prestito ricevuto da Verrino ed ha qualificato lo stesso come una mera regalia non soggetta ad obbligo di restituzione, dichiarazioni correttamente ritenute non decisive, in quanto lasciano impregiudicati i dubbi sui reali contorni degli accordi presi a voce tra imputato e vittima in merito a tale somma di denaro). La deduzione difensiva, poi, secondo cui la teste Agosto prima di chiamare il 112 potrebbe aver impiegato qualche tempo per comprendere cosa fosse successo così inficiando il calcolo sui tempi di percorrenza dell'autovettura, introduce un argomento congetturale, che non è, pertanto, idoneo ad incidere sul giudizio di credibilità della teste. In definitiva, in modo non illogico la sentenza impugnata ha ritenuto che il combinato degli indizi a carico (su tutti l'accertato possesso dell'arma del delitto, sia pure a molto tempo di distanza dallo stesso, ed il documentato passaggio in auto di Verrino il giorno del fatto in prossimità dei luoghi dello stesso), con il collante costituito dal movente (il prestito non restituito). siano prova sufficiente, anche nello standard della motivazione rafforzata, oltre ogni ragionevole dubbio dell'attribuibilità del fatto all'imputato, e le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono, quindi, in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01). 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 5. Nel giudizio di cassazione si sono costituite anche le parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato. In ossequio al principio della soccombenza, l'imputato ricorrente deve, pertanto, essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile, che, in quanto ammessa al gratuito patrocinio, va disposto in favore dello Stato. Alla liquidazione delle stesse ed alla emissione del decreto di pagamento provvederà ex art. 83 d.P.R. 115 del 2002 il giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760, secondo cui "in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R."). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con separat