CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 13865/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 31/05/2022 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 2/09/2020 del Tribunale di Nola, con la quale gli attuali ricorrenti erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 5, 2, 8 d.lgs 74/2000, come contestati, e condannati alle pene ritenute di giustizia. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, lamentando che i Giudici di appello avrebbero illegittimamente utilizzato la tecnica della motivazione per relationem, è manifestamente infondato; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di "doppia conforme" affermazione di responsabilità è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo la Corte di merito soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. Nella specie, i Giudici di appello non si sono limitati a richiamare le argomentazioni del primo giudice, ma hanno, al contrario, disatteso, con congrue e non manifestamente illogiche argomentazioni, le censure difensive sollevate con i motivi di appello. Rilevato che il secondo motivo (avente ad oggetto violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio quanto ai reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74 del 2000) ed il terzo motivo (avente ad oggetto violazione di legge in relazione all'integrazione dell'elemento psicologico per i reati di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. 74 del 2000) sono inammissibili. La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i reati con argomentazioni congrue e logiche (cfr pag 4 e 5 della sentenza impugnata), non sindacabili nel merito; i motivi, neppure confrontandosi con le specifiche argomentazioni dei giudici di appello, propongono una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie Rilevato che il quarto motivo (avente ad oggetto vizio di illogica motivazione e violazione di legge quanto all'errata valutazione in punto di trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena) è manifestamente infondato. I Giudici di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche e dunque insindacabili in sede di legittimità, hanno denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando l'entità della somma sottratta all'erario ed il prolungarsi nel tempo della condotta fraudolenta. Del pari congrue e non manifestamente illogiche e non sindacabili nel merito sono le argomentazioni poste a fondamento del diniego del beneficio della sospensione condizionale, avendo la Corte territoriale rimarcato come le modalità della condotta (pervicacia con la quale era stato perseguito il disegno delittuoso) determinavano una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di ulteriori reati. Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 11 novembre 2022 Il consig