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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 1997

Cassazione n. 09348/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1997 avverso l'ordinanza emessa il 26/07/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26/07/2023, il G.i.p. del Tribunale di Brescia ha convalidato il provvedimento del Questore di Brescia impositivo degli obblighi di presentazione, ivi meglio specificati, imposti a SALOGNI Matteo in occasione degli incontri di calcio disputati in casa o fuori casa dal [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 6

I. n. 401 del 1989.

2. Ricorre per cassazione il SALOGNI, a mezzo del proprio difensore, d deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla lesione dei diritti difensivi per essere l'ordinanza stata emessa prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore.

Si precisa, al riguardo, che tale notifica era stata effettuata il 24/07/2023 alle ore 12.55, che il P.M. aveva ritualmente chiesto la convalida alle 12.30 del giorno successivo, e che il G.i.p. aveva emesso l'ordinanza di convalida il 26/07/2023 in orario imprecisato e quindi, "molto probabilmente", prima della scadenza delle 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al principio di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Si lamenta la totale assenza di motivazione al riguardo.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento all'obbligo, imposto al ricorrente, di presentarsi in Questura per tre volte in occasione delle partite del BRESCIA e della Nazionale italiana.

Si lamenta anche in questo caso l'assenza di motivazione, con ampi richiami giurisprudenziali.

2.4. Vizio di motivazione con riferimento all'obbligo imposto anche durante le partite amichevoli.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, l'Avvocato Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, ritenendo fondato il primo motivo.

4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore si associa alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], rappresentando che erano stati medio tempore accolti ricorsi aventi identico contenuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato, ed assume rilievo assorbente delle altre censure formulate in ricorso.

2. Secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 -

01. In senso conforme, cfr. ad es.

Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632 - 01).

Nella specie, come già ricordato in sede espositiva, è pacifico che la notifica al SALOGNI del provvedimento del Questore è stata effettuata in data 24/07/2023 alle ore 12.55, e che il G.i.p., accogliendo la richiesta di convalida formulata dal P.M. il giorno successivo, ha emesso l'ordinanza di convalida il 26/07/2023, senza alcuna indicazione relativa all'orario.

È vero che, secondo un orientamento emerso nell'elaborazione interpretativa di questa Suprema Corte, «in tema di convalida del provvedimento del Questore ex art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza non comporta la caducazione della misura, ove sia possibile ricavare dagli atti che il giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all'interessato, prescritto, a pena di nullità, a tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa».

Altrettanto vero è, peraltro, che nel caso di specie non è emersa alcuna indicazione idonea a comprovare il rispetto, da parte del G.i.p., del richiamato termine dilatorio.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, e la conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento emesso dal Questore di Brescia in data 27/02/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione in quella sede imposto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 27/02/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1997 avverso l'ordinanza emessa il 26/07/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26/07/2023, il G.i.p. del Tribunale di Brescia ha convalidato il provvedimento del Questore di Brescia impositivo degli obblighi di presentazione, ivi meglio specificati, imposti a SALOGNI Matteo in occasione degli incontri di calcio disputati in casa o fuori casa dal [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989. 2. Ricorre per cassazione il SALOGNI, a mezzo del proprio difensore, d deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla lesione dei diritti difensivi per essere l'ordinanza stata emessa prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore. Si precisa, al riguardo, che tale notifica era stata effettuata il 24/07/2023 alle ore 12.55, che il P.M. aveva ritualmente chiesto la convalida alle 12.30 del giorno successivo, e che il G.i.p. aveva emesso l'ordinanza di convalida il 26/07/2023 in orario imprecisato e quindi, "molto probabilmente", prima della scadenza delle 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al principio di gradualità e proporzionalità della sanzione. Si lamenta la totale assenza di motivazione al riguardo. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento all'obbligo, imposto al ricorrente, di presentarsi in Questura per tre volte in occasione delle partite del BRESCIA e della Nazionale italiana. Si lamenta anche in questo caso l'assenza di motivazione, con ampi richiami giurisprudenziali. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento all'obbligo imposto anche durante le partite amichevoli. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, l'Avvocato Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, ritenendo fondato il primo motivo. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore si associa alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], rappresentando che erano stati medio tempore accolti ricorsi aventi identico contenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, ed assume rilievo assorbente delle altre censure formulate in ricorso. 2. Secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632 - 01). Nella specie, come già ricordato in sede espositiva, è pacifico che la notifica al SALOGNI del provvedimento del Questore è stata effettuata in data 24/07/2023 alle ore 12.55, e che il G.i.p., accogliendo la richiesta di convalida formulata dal P.M. il giorno successivo, ha emesso l'ordinanza di convalida il 26/07/2023, senza alcuna indicazione relativa all'orario. È vero che, secondo un orientamento emerso nell'elaborazione interpretativa di questa Suprema Corte, «in tema di convalida del provvedimento del Questore ex art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza non comporta la caducazione della misura, ove sia possibile ricavare dagli atti che il giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all'interessato, prescritto, a pena di nullità, a tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa». Altrettanto vero è, peraltro, che nel caso di specie non è emersa alcuna indicazione idonea a comprovare il rispetto, da parte del G.i.p., del richiamato termine dilatorio. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, e la conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento emesso dal Questore di Brescia in data 27/02/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione in quella sede imposto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 27/02/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di com
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