CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24128/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono ripetitivi (e quindi generici, perché, a fronte di una 'doppia conforme', non aggrediscono - non riescono ad aggredire - la logicità della motivazione con argomentazione nuova o sradicante) e manifestamente infondati; osservato, in particolare, con riferimento alla dedotta nullità per indeterminatezza del capo di imputazione, che risulta del tutto congrua e condivisibile la valutazione di determinatezza effettuata dalla Corte, con riferimento alla specificità del furto commesso, dell'epoca e del luogo, di commissione della ricettazione, nonché del corrispettivo pagato agli autori del furto, essendo irrilevante - ai fini della tutela del diritto di difesa, cui il requisito della specificità della contestazione è posto a presidio - che l'attrezzatura per il lavoro del marmo non fosse specificamente individuata; considerato che il secondo motivo formula critiche che esulano dal giudizio di legittimità poiché dirette alla rivalutazione del fatto, pretendendo un terzo giudizio di merito; in altre parole, è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare una critica di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, mirano alla rielaborazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.Mi ì / i'il iii Giudìziad0 3i2puàs