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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00186/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seat-ite le conclusioni del PG 6t . r?...0..u...t...40-A-3 e/Ai_ (.3t—o_ c_sut-A. r---12—t/ 3.-•. t ga.ett ,Q12_ n‘)i-A-1AAA-1-4-t.n ) W 12.%) ,ee_ - ,ot.t.l >t_ 't utrelo , i A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 14 luglio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 8 gennaio 2020, nel procedimento (ex art.35 bis ord.pen.) introdotto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen.) . 1.1 L'oggetto della decisione emessa dal MdS, in accoglimento del reclamo del Dantese, è rappresentato dalle modalità di controllo del detenuto durante la esecuzione delle visite mediche.

In particolare, risulta che il principio affermato nella decisione del MdS, condiviso dal Tribunale di Sorveglianza, è quello per cui la vigilanza da parte degli agenti di polizia penitenziaria può essere soltanto visiva (restando all'esterno della porta del locale ove si tiene la visita) ma non anche auditiva, in ragione del rispetto della dignità e della riservatezza del detenuto, salva l'esistenza e la puntuale indicazione di un pericolo di comportamenti violenti del detenuto o di coartazione della libertà di giudizio del sanitario. 1.2 Nel confermare la decisione emessa dal MdS, il Tribunale rileva che : a) le circolari emesse dal DAP e relative al tema in esame, si esprimono per la necessità della sorveglianza visiva ma non auditiva, salve le particolari ipotesi di pericolosità del detenuto, in concreto, tali da imporre misure preventive per il compimento di atti di violenza verso altri o sé medesimo; b) le disposizioni regolamentari dell'Istituto de L'Aquila hanno, di contro, esteso la deroga al controllo solo visivo a tutte le visite realizzate da soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. ; c) tale generalizzazione non è conforme tanto alle citate fonti sub-primarie che al generale principio di tutela della dignità umana di cui all'art.3 Cedu, dovendosi ritenere che la estensione al controllo uditivo della visita possa avvenire solo sulla base di specifica valutazione della condizione del singolo detenuto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - il Ministero della Giustizia, con deduzione di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 n ricorrente non nega che la Circolare del 2.10.2017 prevede, in via generale, il controllo solo visivo durante le visite mediche, a tutela della dignità e della riservatezza.Tuttavia si evidenzia che la opzione seguita dal MdS e convalidata dal Tribunale contiene una ulteriore limitazione al controllo visivo (nel senso che non sarebbe consentito durante l'eventuale denudamento del detenuto), da un lato, e dall'altro non considera che nella ipotesi di avvenuta sottoposizione al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. la deroga, con previsione del controllo anche auditivo, ben poteva essere prevista - come nell'Istituto dell'Aquila - in via generale, trattandosi di detenuti che sono sottoposti ad una forma diversa di trattamento proprio in ragione della loro più elevata pericolosità.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Un primo aspetto sollevato riguarda la previsione - effettivamente contenuta nel provvedimento emesso dal MdS - anche di una breve interruzione del controllo visivo correlata al momento del denudamento del detenuto.

Il Tribunale di Sorveglianza se ne occupa lì dove ribadisce che tutte le deroghe (fermo restando che la tutela della riservatezza e della dignità della persona trova proprio in simili momenti di esposizione del proprio corpo una pregnante espressione) sono possibili lì dove sia argomentata - in concreto la necessità di un più stringente controllo derivante da situazioni particolari riguardanti la persona.

Il tema, pertanto, non va autonomamente trattato, perché rientra nel profilo di doglianza più generale, rappresentato dalla possibilità - o meno - di introdurre deroghe 'generalizzate' e rapportate alla 'categoria' dei soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. 3.2 Sotto tale profilo, che risulta essenziale, il ricorso è infondato.

Nella linea evolutiva della giurisprudenza di questa Corte di legittimità va ritenuto ormai pacifico che, anche in aderenza ai principi contenuti in più arresti del giudice delle leggi, non possono derivare dall'avvenuta applicazione del regime differenziato dei limiti alla fruizione di diritti che non trovino riscontro nel modello legale e funzionale di cui all'art.41 bis medesimo e che non riguardino in modo specifico la finalità di inibire contatti tra il soggetto ristretto ed il contesto criminale di provenienza o il radicamento di posizioni di particolare influenza su altri detenuti (si veda, di recente, quanto ribadito da Sez.

I n. 33917 del 15.7.2021, rv 281794).

Va ricordato, sul punto, che nella lettura dei contenuti dell'art.41 bis operata dalla Corte Costituzionale è stato più volte evidenziato che le singole «difformità» nel trattamento dei soggetti sottoposti al regime differenziato devono essere giustificate, in concreto, dalle particolari esigenze di tutela della sicurezza pubblica perseguite dal legislatore : [..] non potrebbe, per converso, considerarsi legittimo, a questo scopo, l'impiego di misure più restrittive nei confronti di singoli detenuti in funzione di semplice discriminazione negativa, non altrimenti giustificata, rispetto alle regole e ai diritti valevoli per tutti [..] (così C. cost. sent. n.351 del 1996).

Ciò posto, è da ritenersi che - in un contesto di massima necessità di assicurare la tutela della dignità umana come la visita medica - la 'generalizzazione' di un pericolo di compimento di atti lesivi o di coartazione della libera determinazione del sanitario, tale da imporre un controllo anche uditivo della visita, non può farsi discendere in via automatica dalla sottoposizione al regime differenziato, ma necessita di una congrua e puntuale motivazione individualizzata.

La linea interpretativa seguita dal Tribunale di Sorveglianza va pertanto ritenuta del tutto conforme agli indirizzi nomofilattici, con rigetto del proposto ricorso.

Data la natura pubblica del soggetto proponente, al rigetto non segue altra statuizione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso .

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seat-ite le conclusioni del PG 6t . r?...0..u...t...40-A-3 e/Ai_ (.3t—o_ c_sut-A. r---12—t/ 3.-•. t ga.ett ,Q12_ n‘)i-A-1AAA-1-4-t.n ) W 12.%) ,ee_ - ,ot.t.l >t_ 't utrelo , i A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 14 luglio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 8 gennaio 2020, nel procedimento (ex art.35 bis ord.pen.) introdotto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen.) . 1.1 L'oggetto della decisione emessa dal MdS, in accoglimento del reclamo del Dantese, è rappresentato dalle modalità di controllo del detenuto durante la esecuzione delle visite mediche. In particolare, risulta che il principio affermato nella decisione del MdS, condiviso dal Tribunale di Sorveglianza, è quello per cui la vigilanza da parte degli agenti di polizia penitenziaria può essere soltanto visiva (restando all'esterno della porta del locale ove si tiene la visita) ma non anche auditiva, in ragione del rispetto della dignità e della riservatezza del detenuto, salva l'esistenza e la puntuale indicazione di un pericolo di comportamenti violenti del detenuto o di coartazione della libertà di giudizio del sanitario. 1.2 Nel confermare la decisione emessa dal MdS, il Tribunale rileva che : a) le circolari emesse dal DAP e relative al tema in esame, si esprimono per la necessità della sorveglianza visiva ma non auditiva, salve le particolari ipotesi di pericolosità del detenuto, in concreto, tali da imporre misure preventive per il compimento di atti di violenza verso altri o sé medesimo; b) le disposizioni regolamentari dell'Istituto de L'Aquila hanno, di contro, esteso la deroga al controllo solo visivo a tutte le visite realizzate da soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. ; c) tale generalizzazione non è conforme tanto alle citate fonti sub-primarie che al generale principio di tutela della dignità umana di cui all'art.3 Cedu, dovendosi ritenere che la estensione al controllo uditivo della visita possa avvenire solo sulla base di specifica valutazione della condizione del singolo detenuto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - il Ministero della Giustizia, con deduzione di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 n ricorrente non nega che la Circolare del 2.10.2017 prevede, in via generale, il controllo solo visivo durante le visite mediche, a tutela della dignità e della riservatezza.Tuttavia si evidenzia che la opzione seguita dal MdS e convalidata dal Tribunale contiene una ulteriore limitazione al controllo visivo (nel senso che non sarebbe consentito durante l'eventuale denudamento del detenuto), da un lato, e dall'altro non considera che nella ipotesi di avvenuta sottoposizione al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. la deroga, con previsione del controllo anche auditivo, ben poteva essere prevista - come nell'Istituto dell'Aquila - in via generale, trattandosi di detenuti che sono sottoposti ad una forma diversa di trattamento proprio in ragione della loro più elevata pericolosità. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Un primo aspetto sollevato riguarda la previsione - effettivamente contenuta nel provvedimento emesso dal MdS - anche di una breve interruzione del controllo visivo correlata al momento del denudamento del detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza se ne occupa lì dove ribadisce che tutte le deroghe (fermo restando che la tutela della riservatezza e della dignità della persona trova proprio in simili momenti di esposizione del proprio corpo una pregnante espressione) sono possibili lì dove sia argomentata - in concreto la necessità di un più stringente controllo derivante da situazioni particolari riguardanti la persona. Il tema, pertanto, non va autonomamente trattato, perché rientra nel profilo di doglianza più generale, rappresentato dalla possibilità - o meno - di introdurre deroghe 'generalizzate' e rapportate alla 'categoria' dei soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. 3.2 Sotto tale profilo, che risulta essenziale, il ricorso è infondato. Nella linea evolutiva della giurisprudenza di questa Corte di legittimità va ritenuto ormai pacifico che, anche in aderenza ai principi contenuti in più arresti del giudice delle leggi, non possono derivare dall'avvenuta applicazione del regime differenziato dei limiti alla fruizione di diritti che non trovino riscontro nel modello legale e funzionale di cui all'art.41 bis medesimo e che non riguardino in modo specifico la finalità di inibire contatti tra il soggetto ristretto ed il contesto criminale di provenienza o il radicamento di posizioni di particolare influenza su altri detenuti (si veda, di recente, quanto ribadito da Sez. I n. 33917 del 15.7.2021, rv 281794). Va ricordato, sul punto, che nella lettura dei contenuti dell'art.41 bis operata dalla Corte Costituzionale è stato più volte evidenziato che le singole «difformità» nel trattamento dei soggetti sottoposti al regime differenziato devono essere giustificate, in concreto, dalle particolari esigenze di tutela della sicurezza pubblica perseguite dal legislatore : [..] non potrebbe, per converso, considerarsi legittimo, a questo scopo, l'impiego di misure più restrittive nei confronti di singoli detenuti in funzione di semplice discriminazione negativa, non altrimenti giustificata, rispetto alle regole e ai diritti valevoli per tutti [..] (così C. cost. sent. n.351 del 1996). Ciò posto, è da ritenersi che - in un contesto di massima necessità di assicurare la tutela della dignità umana come la visita medica - la 'generalizzazione' di un pericolo di compimento di atti lesivi o di coartazione della libera determinazione del sanitario, tale da imporre un controllo anche uditivo della visita, non può farsi discendere in via automatica dalla sottoposizione al regime differenziato, ma necessita di una congrua e puntuale motivazione individualizzata. La linea interpretativa seguita dal Tribunale di Sorveglianza va pertanto ritenuta del tutto conforme agli indirizzi nomofilattici, con rigetto del proposto ricorso. Data la natura pubblica del soggetto proponente, al rigetto non segue altra statuizione. P.Q.M. Rigetta il ricorso . Così dec
Sentenza Cassazione n. 00186/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris