CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28824/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato previsto dall'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata motivata, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, Bruno, Rv. 274910-01), anche con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione della condotta di cui è stata affermata l'obiettiva concreta pericolosità; che, a confutazione, il ricorrente ha addotto non consentite ragioni di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il