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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01147/2025

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18608/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] lumba (pec: [OSCURATO:EMAIL]) , elettiva- mentedomiciliato presso il suo studio in Roma, via Archimede n.143 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- Oggetto:operazioniogget- tivamenteinesistenti – in- daginibancarie liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 costituita ai soli fini dell’even- tualepartecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod.proc. civ. ; –resistente – avversola sentenza n. 59 / 3 / 20 1 7 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Lazio depositata il 18 . 1 .20 1 7 , non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 27176 / 3 1 /201 5 con la quale era stato parzialmente accolt o i l ricors o avverso un avvis o di accerta- mento notificat o a l contribuente per II.DD. e IVA relativamente all’annodi imposta 20 0 9 .

Acarico del Dr. [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di medico generico convenzionatocon il S.S.N., venivano svolte indagin i circa l’uso di fattureemesse per operazioni inesistenti, funzionali alla creazione di fittizicrediti IVA da utilizzare in compensazione.

Emergeva che nei confrontidel contribuente, nel corso del triennio 2008 - 2010, erano statieffettuati diversi bonifici da parte della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] coopcon causale “rate acquisto terreni” o similari .

Ulteriori bonifici, percomplessivi euro 420.000,00 venivano effettuati d a lla coopera- tivaRoma [OSCURATO:PERSONA] p .

D a un controllo all’Anagrafe tribu- tarianon risultava che le due c ooperative , il cui oggetto sociale era costituito dalla prestazione di servizi di pulizia e logistica, avessero registrato contratti preliminari o definitivi per acquisto di immobili neltriennio considerato.

L’Amministrazione finanziaria disponeva in- dagini finanziarie su conti bancari intestati a l contribuente , ex art.32,d.P.R. n. 600/73 e art. 51 , d.P.R. 633/72 e, all’esito, lo invitava al preventivo contraddittorio, ma egli non si presentava né forniva giustificazione delle anomale movimentazioni bancarie contestate.

Venivano così emessi tre avvisi di accertamento, uno per ciascuna annualità.

Il giudice di prime cure , in adesione alla stessa sollecitazione dell’Agenzia,accoglieva nel merito in parte le doglianze della parte ricorrente e annullava l’atto di accertamento limitatamente ai pre- lievi, applicando il disposto della sentenza n.228/2014 della Corte costituzionale trattandosi di contribuente professionista , e confer- mavanel resto le riprese .

Ilgiudice d’appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo cheil contribuente non avesse offerto la prova specifica riguardante analiticamentei singoli versamenti bancari richiesta in caso di accer- tamentibancari come quelli occorsi nella specie.

Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contri- buente, affidato a sei motiv i che illustra con memoria , mentre l’Agenziadelle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale par- tecipazioneall’udienza di discussione .

Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso, a i sensi dell’art. 360, comma 1, n . 3), cod. proc. civ., viene prospettata la violazione e falsa applica- zione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e n. 112 cod. proc. civ. per omessapronuncia da parte del giudice sulla questione dell’omessa sottoscrizionedell’avviso impugnato da parte del capo dell’ufficio o daun sostituto validamente delegato . 2.Il motivo è inammissibile, sia per la tecnica di formulazione che nonindividua il paradigma processuale dell’art. 360, comma 1, cod. proc.civ. pertinente all’omessa pronuncia, che è il n.4 con relativi requisitidi specificità, sia per novità, dal momento che il ricorso non allega né dimostra la tempestiva proposizione della questione in primogrado e riproposizione in appello .

3. Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza peromessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno e di giudi- cato esterno sollevati dal contribuente, in violazione degli artt.112, 324cod. proc. civ. e 2909 cod. civ..

Il ricorrente lamenta il fatto che ladecisione si sia basata su una lettura errata dei motivi di appello chel’avrebbe condotta alla erronea integrale conferma dell’avviso di accertamentoattraverso un nuovo e completo riesame della pretesa erariale.

Ciò sarebbe stato precluso dal giudicato interno in ordine adalcuni punti della motivazione della sentenza di primo grado, non oggetto di appello dell’Agenzia, la cui conseguenza doveva essere quantomenola riduzione del maggior reddito imponibile nella misura dellemovimentazioni giustificate e non più contestate.

Inoltre, il giudice non avrebbe tenuto conto del giudicato esterno discendentedalla sentenza n. 3971/09/16 resa della C.T.R. relativa- mentea diverso anno d’imposta nell’arco del triennio oggetto di ac- certamento, ma i cui effetti avrebbero dovuto essere estesi anche allapresente controversia, essendo a dire del ricorrente identiche le questioniaffrontate. 4.Il motivo è inammissibile. 4.1.Da un lato, con riferimento al prospettato giudicato interno, il ricorsonon riproduce l’atto di appello dell’Agenzia al fine di consen- tire la verifica della decisività della censura, alla luce dell’accerta- mento contenuto alla terza pagina della sentenza della intervenuta proposizione di appello anche nel merito circa la fondatezza delle ripreseoggetto di accertamento.

4.2. Quanto al giudicato esterno, s ulla base di quanto esposto nel ricorsoanche a livello di allegazione mancano le condizioni di fatto perritenere operante l’effetto ex art. 2909 cod. civ. con riferimento alleimposte periodiche oggetto di ripresa, posto che gli accertamenti bancarie le operazioni contestate come inesistenti possono condurre a risultati divergenti a seconda dell’anno oggetto di imposta, trat- tandosidi operazioni economiche che, astrattamente, possono sus- sistereper un’annualità e non per un’altra, così come i singoli movi- menti bancari contestati possono trovare giustificazione caso per caso. 5.Con il terzo motivo il ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt.23, 24, 32, 54, 57 e 58 d.lgs. n.546/92 e 112 cod.proc. civ. per aver l’Agenzia, tardivamente costituita, sollevato inappello eccezioni nuove mai formulate in primo grado. 6.Il motivo è inammissibile, sia per difetto di specificità , sia per es- serequelle evidenziate in censura (circa la fase di liquidazione della cooperativa,il suo stato debitorio e la contraddittori età di un'opera- zionestraordinaria, nonché la mancata redistribuzione delle somme aglialtri comproprietari, cfr. pp.26 e 27 ricorso) delle mere difese o comunquecircostanze irrilevanti ai fini del decidere.

Inoltre, la censura ex art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 è anche manifestamenteinfondata, nella parte in cui a pag.26 del ricorso fa riferimentoalla presunta irritualità de l deposito di nuovi documenti inappello che, al contrario, è comunque sempre consentito. 7.Con il quarto motivo di ricorso, in rapporto all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4 ), cod. proc. civ., viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art.32 d.P.R. n.600/73 e 11 2 cod. proc. civ. da partedella sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrile- vantii motivi personali addotti dal ricorrente a giustificazione dell’im- possibilitàdi produrre in sede amministrativa la documentazione ri- chiestadall’Amministrazione. 8.Il mezzo di impugnazione è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi espressa dal giudice sulla questione, dal momento chela CTR è vero che ha inizialmente accertato l’assenza di cause impeditiveall’esibizione documentale in fase procedimentale, ma poi ha implicitamente ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta dal contribuente nel giudizio e non esibita in sede amministrativa, avendola valutata, e l’ha ritenuta non adeguata alla giustificazione dellemovimentazioni bancarie contestate. 9.Il quinto motivo di ricorso, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3) deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1321, 1350, 1351e ss., 1703 e ss., 2697, 2727, 2729 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. con riferimento alla « qualità di comproprietario del Santinelli, allascelta del suo c/c ed alla mancata redistribuzione delle somme » . 10.Il motivo è inammissibile .

Ècondivisa la giurisprudenza della Corte (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959) secondo la quale il motivo del ricorso deve necessaria- mente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esigeuna precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rien- trinelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché èinammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formu- latacon un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro con- fusie inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fat- tispeciedi vizio enucleata dal codice di rito.

Nella censura in esame, sottol’ombrello della violazione di legge è chiesto il riesame di una pluralità di questioni di fatto, connesse alle indagini bancarie alla basedelle riprese ad imposizione.

Alproposito, va ribadito che i n tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 conriferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal pro- fessionistao lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare inmodo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, es- sendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzio- nalen. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprendito- rialee professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (Sez.5, Sentenza n. 16697 del 09/08/2016, Rv. 640983 – 01; con- forme,Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3628 del 10/02/2017, Rv. 643207 - 01).

Lasentenza impugnata è pienamente conforme al principio di diritto dicui a tale arresto giurisprudenziale , e la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversainterpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accerta- mentidi fatto compiuti dal giudice di merito.

11. Il sesto motivo rubricato “spese di lite” , solo un abbozzo senza neppure indicazione del pertinente paradigma dell’art.360, primo comma,cod. proc. civ. è inammissibile sia per la tecnica di formula- zione sia perché diretto manifestamente ad ottenere una sostitu- zionedella decisione di merito, non ottenibile nei termini richiesti in sededi legittimità.

Ilgiudizio di cassazione (cfr. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) è ungiudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di meritodevono trovare collocazione entro un elenco tassativo di mo- tivi,in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità delladecisione che non consente di riesaminare e di valutare auto- nomamenteil merito di un capo della decisione. 11.1.Inoltre, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dicedi merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazionedel mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prenderein esame l'eventualità di una compensazione, non può es- serecensurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza dimotivazione (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019, Rv. 653610,nonché Cass. n. 3122 del 2020, non massimata). 12.Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Le spese di lite non se- guono la soccombenza in assenza di effettiva attività difensiva da partedell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18608/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] lumba (pec: [OSCURATO:EMAIL]) , elettiva- mentedomiciliato presso il suo studio in Roma, via Archimede n.143 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- Oggetto:operazioniogget- tivamenteinesistenti – in- daginibancarie liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 costituita ai soli fini dell’even- tualepartecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod.proc. civ. ; –resistente – avversola sentenza n. 59 / 3 / 20 1 7 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Lazio depositata il 18 . 1 .20 1 7 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 27176 / 3 1 /201 5 con la quale era stato parzialmente accolt o i l ricors o avverso un avvis o di accerta- mento notificat o a l contribuente per II.DD. e IVA relativamente all’annodi imposta 20 0 9 . Acarico del Dr. [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di medico generico convenzionatocon il S.S.N., venivano svolte indagin i circa l’uso di fattureemesse per operazioni inesistenti, funzionali alla creazione di fittizicrediti IVA da utilizzare in compensazione. Emergeva che nei confrontidel contribuente, nel corso del triennio 2008 - 2010, erano statieffettuati diversi bonifici da parte della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] coopcon causale “rate acquisto terreni” o similari . Ulteriori bonifici, percomplessivi euro 420.000,00 venivano effettuati d a lla coopera- tivaRoma [OSCURATO:PERSONA] p . D a un controllo all’Anagrafe tribu- tarianon risultava che le due c ooperative , il cui oggetto sociale era costituito dalla prestazione di servizi di pulizia e logistica, avessero registrato contratti preliminari o definitivi per acquisto di immobili neltriennio considerato. L’Amministrazione finanziaria disponeva in- dagini finanziarie su conti bancari intestati a l contribuente , ex art.32,d.P.R. n. 600/73 e art. 51 , d.P.R. 633/72 e, all’esito, lo invitava al preventivo contraddittorio, ma egli non si presentava né forniva giustificazione delle anomale movimentazioni bancarie contestate. Venivano così emessi tre avvisi di accertamento, uno per ciascuna annualità. Il giudice di prime cure , in adesione alla stessa sollecitazione dell’Agenzia,accoglieva nel merito in parte le doglianze della parte ricorrente e annullava l’atto di accertamento limitatamente ai pre- lievi, applicando il disposto della sentenza n.228/2014 della Corte costituzionale trattandosi di contribuente professionista , e confer- mavanel resto le riprese . Ilgiudice d’appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo cheil contribuente non avesse offerto la prova specifica riguardante analiticamentei singoli versamenti bancari richiesta in caso di accer- tamentibancari come quelli occorsi nella specie. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contri- buente, affidato a sei motiv i che illustra con memoria , mentre l’Agenziadelle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale par- tecipazioneall’udienza di discussione . Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso, a i sensi dell’art. 360, comma 1, n . 3), cod. proc. civ., viene prospettata la violazione e falsa applica- zione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e n. 112 cod. proc. civ. per omessapronuncia da parte del giudice sulla questione dell’omessa sottoscrizionedell’avviso impugnato da parte del capo dell’ufficio o daun sostituto validamente delegato . 2.Il motivo è inammissibile, sia per la tecnica di formulazione che nonindividua il paradigma processuale dell’art. 360, comma 1, cod. proc.civ. pertinente all’omessa pronuncia, che è il n.4 con relativi requisitidi specificità, sia per novità, dal momento che il ricorso non allega né dimostra la tempestiva proposizione della questione in primogrado e riproposizione in appello . 3. Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza peromessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno e di giudi- cato esterno sollevati dal contribuente, in violazione degli artt.112, 324cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.. Il ricorrente lamenta il fatto che ladecisione si sia basata su una lettura errata dei motivi di appello chel’avrebbe condotta alla erronea integrale conferma dell’avviso di accertamentoattraverso un nuovo e completo riesame della pretesa erariale. Ciò sarebbe stato precluso dal giudicato interno in ordine adalcuni punti della motivazione della sentenza di primo grado, non oggetto di appello dell’Agenzia, la cui conseguenza doveva essere quantomenola riduzione del maggior reddito imponibile nella misura dellemovimentazioni giustificate e non più contestate. Inoltre, il giudice non avrebbe tenuto conto del giudicato esterno discendentedalla sentenza n. 3971/09/16 resa della C.T.R. relativa- mentea diverso anno d’imposta nell’arco del triennio oggetto di ac- certamento, ma i cui effetti avrebbero dovuto essere estesi anche allapresente controversia, essendo a dire del ricorrente identiche le questioniaffrontate. 4.Il motivo è inammissibile. 4.1.Da un lato, con riferimento al prospettato giudicato interno, il ricorsonon riproduce l’atto di appello dell’Agenzia al fine di consen- tire la verifica della decisività della censura, alla luce dell’accerta- mento contenuto alla terza pagina della sentenza della intervenuta proposizione di appello anche nel merito circa la fondatezza delle ripreseoggetto di accertamento. 4.2. Quanto al giudicato esterno, s ulla base di quanto esposto nel ricorsoanche a livello di allegazione mancano le condizioni di fatto perritenere operante l’effetto ex art. 2909 cod. civ. con riferimento alleimposte periodiche oggetto di ripresa, posto che gli accertamenti bancarie le operazioni contestate come inesistenti possono condurre a risultati divergenti a seconda dell’anno oggetto di imposta, trat- tandosidi operazioni economiche che, astrattamente, possono sus- sistereper un’annualità e non per un’altra, così come i singoli movi- menti bancari contestati possono trovare giustificazione caso per caso. 5.Con il terzo motivo il ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt.23, 24, 32, 54, 57 e 58 d.lgs. n.546/92 e 112 cod.proc. civ. per aver l’Agenzia, tardivamente costituita, sollevato inappello eccezioni nuove mai formulate in primo grado. 6.Il motivo è inammissibile, sia per difetto di specificità , sia per es- serequelle evidenziate in censura (circa la fase di liquidazione della cooperativa,il suo stato debitorio e la contraddittori età di un'opera- zionestraordinaria, nonché la mancata redistribuzione delle somme aglialtri comproprietari, cfr. pp.26 e 27 ricorso) delle mere difese o comunquecircostanze irrilevanti ai fini del decidere. Inoltre, la censura ex art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 è anche manifestamenteinfondata, nella parte in cui a pag.26 del ricorso fa riferimentoalla presunta irritualità de l deposito di nuovi documenti inappello che, al contrario, è comunque sempre consentito. 7.Con il quarto motivo di ricorso, in rapporto all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4 ), cod. proc. civ., viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art.32 d.P.R. n.600/73 e 11 2 cod. proc. civ. da partedella sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrile- vantii motivi personali addotti dal ricorrente a giustificazione dell’im- possibilitàdi produrre in sede amministrativa la documentazione ri- chiestadall’Amministrazione. 8.Il mezzo di impugnazione è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi espressa dal giudice sulla questione, dal momento chela CTR è vero che ha inizialmente accertato l’assenza di cause impeditiveall’esibizione documentale in fase procedimentale, ma poi ha implicitamente ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta dal contribuente nel giudizio e non esibita in sede amministrativa, avendola valutata, e l’ha ritenuta non adeguata alla giustificazione dellemovimentazioni bancarie contestate. 9.Il quinto motivo di ricorso, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3) deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1321, 1350, 1351e ss., 1703 e ss., 2697, 2727, 2729 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. con riferimento alla « qualità di comproprietario del Santinelli, allascelta del suo c/c ed alla mancata redistribuzione delle somme » . 10.Il motivo è inammissibile . Ècondivisa la giurisprudenza della Corte (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959) secondo la quale il motivo del ricorso deve necessaria- mente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esigeuna precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rien- trinelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché èinammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formu- latacon un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro con- fusie inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fat- tispeciedi vizio enucleata dal codice di rito. Nella censura in esame, sottol’ombrello della violazione di legge è chiesto il riesame di una pluralità di questioni di fatto, connesse alle indagini bancarie alla basedelle riprese ad imposizione. Alproposito, va ribadito che i n tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 conriferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal pro- fessionistao lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare inmodo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, es- sendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzio- nalen. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprendito- rialee professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (Sez.5, Sentenza n. 16697 del 09/08/2016, Rv. 640983 – 01; con- forme,Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3628 del 10/02/2017, Rv. 643207 - 01). Lasentenza impugnata è pienamente conforme al principio di diritto dicui a tale arresto giurisprudenziale , e la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversainterpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accerta- mentidi fatto compiuti dal giudice di merito. 11. Il sesto motivo rubricato “spese di lite” , solo un abbozzo senza neppure indicazione del pertinente paradigma dell’art.360, primo comma,cod. proc. civ. è inammissibile sia per la tecnica di formula- zione sia perché diretto manifestamente ad ottenere una sostitu- zionedella decisione di merito, non ottenibile nei termini richiesti in sededi legittimità. Ilgiudizio di cassazione (cfr. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) è ungiudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di meritodevono trovare collocazione entro un elenco tassativo di mo- tivi,in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità delladecisione che non consente di riesaminare e di valutare auto- nomamenteil merito di un capo della decisione. 11.1.Inoltre, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dicedi merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazionedel mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prenderein esame l'eventualità di una compensazione, non può es- serecensurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza dimotivazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019, Rv. 653610,nonché Cass. n. 3122 del 2020, non massimata). 12.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite non se- guono la soccombenza in assenza di effettiva attività difensiva da partedell’
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