CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 14/9/2020 con la quale, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di 8 mesi di reclusione per il delitto previsto dall'art. 75„ comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto agli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendo stato trovato fuori dall'abitazione oltre l'orario di rientro consentito, fissato per le ore 20.00; fatto accertato in Licata il 18/5/2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.526 cod. proc. pen. e, in particolare, la violazione del divieto di utilizzazione, ai fini della decisione, di atti non presenti nel fascicolo del dibattimento. Invero, la Corte di appello di Palermo avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni dell'imputato contenute nell'istanza di ammissione al «patrocinio a spese dello Stato», le quali sarebbero state estranee al fascicolo processuale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena applicata. Nonostante la richiesta, avanzata con specifico motivo d'appello, di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, la Corte territoriale, con motivazione solo apparente, avrebbe confermato le statuizioni del primo Giudice ricorrendo a semplici frasi di stile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che le censure difensive sono aspecifiche, dal momento che non si confrontano con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, la quale ha evidenziato, al fine Q-‘ di ritenere indimostrate le giustificazioni del ritardo nel rientro presso l'abitazione addotte dall'imputato, come egli non avesse in alcun modo provato di svolgere l'attività lavorativa che aveva, all'uopo, indicato. Peraltro, considerata la rilevanza del ricordato passaggio motivazionale, la doglianza dedotta in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato non appare decisiva, sicché, sotto altro profilo, essa si palesa, oltre che aspecifica, anche generica e, come tale, inammissibile. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, giova ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, onde giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena applicata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931-01). Condizione, questa, pienamente ricorrente nella specie, avendo la Corte territoriale giustificato il giudizio di equivalenza proprio con la necessità di addivenire alla determinazione di una pena adeguata alla concreta gravità del fatto oggetto di giudizio. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. C