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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 05886/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; Letta la memoria del difensore della parte civile che insistito per l'accoglimento del ricorso; Letta la memoria della difesa dell'imputato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 7 marzo 2023, in riforma della pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale del 19-4-2022 assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di concorso in rapina aggravata allo stesso ascritto per non avere commesso il fatto, revocando anche le statuizioni civili.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore della parte civile Burgio, avv.to Campione, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla valenza probatoria del riconoscimento fotografico dell'imputato da parte di Faraoni naniela, vittima della rapina, trattandosi di motivazione contraddittoria in relazione alla certezza del riconoscimento e del tutto illogica; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla valenza probatoria delle prove utilizzate in primo grado per pronunciare sentenza di condanna costituite in particolare dall'accertato utilizzo da parte dell'imputato di un'utenza telefonica risultata agganciata alla cella limitrofa il luogo di esecuzione del delitto in giorni vicini la consumazione della rapina nonché della presenza di una vettura nella disponibilità dell'imputato negli stessi luoghi, sempre in tempi precedenti la commissione del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di appello con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

Ed invero, il giudice di appello, ha ricollegato l'esito assolutorio del giudizio di appello a precise valutazioni esposte in assenza delle lamentate illogicità sottolineando, a pagina 3 della motivazione, come il riconoscimento fotografico di un soggetto che aveva agito a capo coperto non potesse fornire certezza alcuna, che il telefono cellulare poteva essere stato utilizzato anche da altri complici del fatto ed, infine, che anche la presenza sul luogo del delitto della vettura utilizzata dall'imputato risultava segnalata a rilevante distanza temporale dai fatti.

Così che il giudice di appello appare avere fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. 530 cod.proc.pen. dell'oltre ogni ragionevole dubbio non censurabile nella presente sede in assenza di illogicità manifeste pure denunciate.

Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi riproposta dalla parte civile ricorrente.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 10 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Geppi o Ra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; Letta la memoria del difensore della parte civile che insistito per l'accoglimento del ricorso; Letta la memoria della difesa dell'imputato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 7 marzo 2023, in riforma della pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale del 19-4-2022 assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di concorso in rapina aggravata allo stesso ascritto per non avere commesso il fatto, revocando anche le statuizioni civili. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore della parte civile Burgio, avv.to Campione, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla valenza probatoria del riconoscimento fotografico dell'imputato da parte di Faraoni naniela, vittima della rapina, trattandosi di motivazione contraddittoria in relazione alla certezza del riconoscimento e del tutto illogica; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla valenza probatoria delle prove utilizzate in primo grado per pronunciare sentenza di condanna costituite in particolare dall'accertato utilizzo da parte dell'imputato di un'utenza telefonica risultata agganciata alla cella limitrofa il luogo di esecuzione del delitto in giorni vicini la consumazione della rapina nonché della presenza di una vettura nella disponibilità dell'imputato negli stessi luoghi, sempre in tempi precedenti la commissione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di appello con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Ed invero, il giudice di appello, ha ricollegato l'esito assolutorio del giudizio di appello a precise valutazioni esposte in assenza delle lamentate illogicità sottolineando, a pagina 3 della motivazione, come il riconoscimento fotografico di un soggetto che aveva agito a capo coperto non potesse fornire certezza alcuna, che il telefono cellulare poteva essere stato utilizzato anche da altri complici del fatto ed, infine, che anche la presenza sul luogo del delitto della vettura utilizzata dall'imputato risultava segnalata a rilevante distanza temporale dai fatti. Così che il giudice di appello appare avere fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. 530 cod.proc.pen. dell'oltre ogni ragionevole dubbio non censurabile nella presente sede in assenza di illogicità manifeste pure denunciate. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi riproposta dalla parte civile ricorrente. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Geppi o Ra
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