CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, Ns, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si censura l'integrazione del reato, sia in ordine alle sussistenza degli elementi oggettivi che soggettivi, è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha valorizzato la condotta minacciosa tesa ad impedire il controllo, non solo dell'identità' dello Sforza, ma dell'autovettura che, infatti, all'esito degli accertamenti risultava condotta con patente sospesa dal ricorrente/ oltre che priva di copertura assicurativa, mentre indifferente veniva ritenuto lo stato alterato al fini del valutato esistente dolo del reato (pagg. 6 e 7); rilevato che anche il secondo motivo, con cui si critica l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche/costituisce .loglianza superata con corretti argomenti in fatto e diritto dalla Corte di merito che ha apprezzato la negativa personalità del ricorrente gravato / da plurimi precedenti penali tali da deporre per l'inclinazione al delitto, motivazione non illogica e pertanto insindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso