CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 08583/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Atri avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Teramo visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Teramo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato all’odierno ricorrente la pena concordata in ordine ai reati a lui ascritti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando vizio di motivazione. Secondo la difesa la sentenza non conteneva adeguata motivazione in ordine alla decisione assunta. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.La contestazione della pronuncia per vizio di motivazione esula dunque dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, li 06/02/2026 Il