CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 36766/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 7250/2023 della Corte di appello di Torino, del 06/1272023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con sentenza del 12 giugno 2020 il G.U.P. presso il Tribunale di Torino ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui in concorso come di seguito ascritti ai capi A) -delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, commi 4 e 6, D.P.R. 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/90, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, [OSCURATO:PERSONA] cedeva a [OSCURATO:PERSONA] 20 kg. Di hashish che li acquistava a fini di cessione a terzi, trasportati materialmente da Torino a Bra da [OSCURATO:PERSONA], che li riceveva presso lo 3uventus Stadium (oggi [OSCURATO:PERSONA]) da un fiduciario di Bouhmami allo stato non identificato. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone. [OSCURATO:PERSONA] e Bra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo così modificato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA])-, B) -delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, D.P.R. 309/90, erché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/90, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cedevano a [OSCURATO:PERSONA] 62 kg di hashish che li acquistava a fini di cesisone a terzi, materialmente collocati da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del porta-bagagli della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e da questi trasportati da torino a Bra, avendo svolto [OSCURATO:PERSONA] la funzione di "staffetta". Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone. Con l'aggravante di aver commesso il fatto cedendo ingenti quantitativi di stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]-, C) - -delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, D.P.R. 309/90, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/90, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cedevano a [OSCURATO:PERSONA] 150 kg di hashish che lo acquistava a fini di cessione a terzi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone. Con l'aggravante di aver commesso il fatto cedendo ingenti quantitativi di stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]-, ritenute le condotte avvinte dal vincolo della continuazione, r8iconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate e alla recidiva contestata, e lo ha condannato alla pena complessiva di anni quattro di reclusione, euro 30.000,00 di multa, già applicata la riduzione per il rito prescelto, con condanna al pagamento delle spese del procedimento e di mantenimento in carcere. Ne ha ordinato, ai sensi dell'art. 86 DPR 309/90, l'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Lo ha assolto dal reato a lui ascritto al capo E) - delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, D.P.R. 309/90, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/90, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cedevano a [OSCURATO:PERSONA] 60 kg di hashish, operando [OSCURATO:PERSONA] quale referente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (a carico del quale si è proceduto separatamente) quale corriee incaricato da Bonane radoane ed [OSCURATO:PERSONA] consegnando Materialmente lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]. ... per tutti con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone. Per tutti con l'aggravante di aver commesso il fatto cedendo ingenti quantitativi di stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].1.2. Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del tribunale torinese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il capo B) assorbito nel capo C), ha rideterminato la pena al medesimo irrogata in anni tre di reclusione ed euro 24.000,00 di multa; ha confermato, nel resto, la sentenza appellata; ha ordinato la scarcerazione di Bouhmami, per fine pena, alla data del 29.5.2022, se non detenuto per altra causa, ha ordinato la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'imputato limitatamente al capo B), con sospensione del termine di custodia cautelare per la durata del termine assunto ex art. 544 comma 3 cod.proc.pen.. 1.3. Con sentenza n. 19608 del 23 marzo 2022, su ricorso del Procuratore generale e dell'imputato, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso del Procuratore generale, limitatamente all'assorbimento del reato di cui al capo B) nel reato di cui al capo C) e rinviato ad altra sezione della Corte di appello torinese per nuovo giudizio sul punto. Ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con condanna al pagamento delle spese processuali. 1.4. Con sentenza del 6 dicembre 2023 la Corte di appello di Torino, decidendo, nei limiti del devoluto, a seguito del rinvio disposto da questa Corte Suprema, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 12 giugno 2020 dal G.u. p. del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena ad anni 3 mesi 10 giorni 20 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cessazione, invocando l'annullamento della sentenza del 6 dicembre 2023 la Corte di appello di Torino, affidandosi ad un unico motivo con cui deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato assorbimento della condotta di cui al capo B) in quella di cui al capo C). Richiamata e riproposta, testualmente, la lettera delle due conversazioni intercettate - nn. 615 e 630 del 9 maggio 2024- poste dal G.U.P. presso il Tribunale di Torino prima, e dalla Corte di appello del rinvio poi, alla base dell'affermazione di responsabilità per il capo C), interpretate nel senso che l'imputato avesse chiamato [OSCURATO:PERSONA] "per ricevere informazioni circa l'esito dell'affare, dimostrando così di aver un interesse diretto e specifico allo stesso" (cfr.pag 23 della sentenza di primo grado), sostiene la difesa una asseritamente possibile interpretazione delle conversazioni di che trattasi che le ricollegherebbe ai fatti del giorno seguente -consegna di 62 kg di hashish a Dagdag- che effettivamente lo coinvolgono, sì come dedotto dal ricorrente al P.M. in sede di interrogatorio. 1.6. Con memorie e requisitoria scritta il sostituto procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso, con cui, formalmente, si deduce violazione di legge in relazione al mancato assorbimento della condotta di cui al capo B) in quella di cui al capo C) è inammissibile perchè propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano in realtà una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è Er1251~~ inammissibile. Se ne è sopra sintetizzato il contenuto. Risulta pertanto evidente che, pur proponendo lo stesso, formalmente, una doglianza in termini di violazione di legge, che non indica, propone, in realtà, la rilettura delle prove acquisite al processo. Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito' (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente in appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Il ricorso propone, specificamente, la rilettura del significato delle intercettazioni telefoniche poste alla base della condanna. Quanto alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Danno, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Le doglianze sono state, infatti, articolate esclusivamente sulla base di una lettura alternativa degli elementi in fatto, sulla base di richiami di conversazioni intercettate e senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha escluso l'assorbimento della condotta di cui al capo B) in quella di cui al capo C) sulla base del rilievo che, pur provenendo dalla stessa partita di droga, le cessioni sono state due, per diversi quantitativi, a diverse persone e in diverse date ("il fatto che i quantitativi derivassero dalla stessa partita non vale ad elidere la circostanza che l'intermediazione non è stata unica, essendo diretta ad acquirenti diversi, in date diverse [...]. Trattandosi di episodi distinti, non può ritenersi che l'una condotta sia assorbita nell'altra: trattasi di differenti azioni tipiche, distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico [...]"). Con siffatte argomentazioni, immuni da censure sul piano logico e non contraddittorie, la difesa non si è confrontata, non adducendo alcuna considerazione in grado di rappresentare in modo adeguato, e non meramente assertivo, l'eventuale vizio [non di violazione di legge, ma], eventualmente di travisamento della prova. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s