Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27585/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA CLQVI 29-525 nel procedimento iscritto al numero 6876 del ruolo generale dell'anno 2022, pendente tra [OSCURATO:PERSONA] PRMVSSO1L43B774K domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la correzione - di ufficio - di errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6763/2022, pubblicata in data 10 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione - rilevato che nel provvedimento indicato in epigrafe risulta, per mero errore materiale, inserito nel Collegio giudicante il nominativo della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] in luogo di quello della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], quale componente del Collegio stesso, che ha effettivamente Ric. n. 6876/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 1 di 2 sit partecipato all'adunanza camerale ed alla camera di consiglio, come del resto emerge dagli atti dell'ufficio - ritenuto necessario provvedere, di ufficio, alla correzione del suddetto errore materiale; per questi motivi La Corte: - dispone che, nell'intestazione del provvedimento indicato in epigrafe sia inserito, come componente del collegio, il nominativo della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in luogo di quello della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] - dispone che la cancelleria provveda alle conseguenti necessarie annotazioni.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA CLQVI 29-525 nel procedimento iscritto al numero 6876 del ruolo generale dell'anno 2022, pendente tra [OSCURATO:PERSONA] PRMVSSO1L43B774K domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la correzione - di ufficio - di errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6763/2022, pubblicata in data 10 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione - rilevato che nel provvedimento indicato in epigrafe risulta, per mero errore materiale, inserito nel Collegio giudicante il nominativo della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] in luogo di quello della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], quale componente del Collegio stesso, che ha effettivamente Ric. n. 6876/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 1 di 2 sit partecipato all'adunanza camerale ed alla camera di consiglio, come del resto emerge dagli atti dell'ufficio - ritenuto necessario provvedere, di ufficio, alla correzione del suddetto errore materiale; per questi motivi La Corte: - dispone che, nell'intestazione del provvedimento indicato in epigrafe sia inserito, come componente del collegio, il nominativo della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in luogo di quello della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] - dispone che la cancelleria provveda alle conseguenti necessarie annotazioni. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 luglio 2022.
Sentenza Cassazione n. 27585/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris