CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27585/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA CLQVI 29-525 nel procedimento iscritto al numero 6876 del ruolo generale dell'anno 2022, pendente tra [OSCURATO:PERSONA] PRMVSSO1L43B774K domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la correzione - di ufficio - di errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6763/2022, pubblicata in data 10 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione - rilevato che nel provvedimento indicato in epigrafe risulta, per mero errore materiale, inserito nel Collegio giudicante il nominativo della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] in luogo di quello della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], quale componente del Collegio stesso, che ha effettivamente Ric. n. 6876/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 1 di 2 sit partecipato all'adunanza camerale ed alla camera di consiglio, come del resto emerge dagli atti dell'ufficio - ritenuto necessario provvedere, di ufficio, alla correzione del suddetto errore materiale; per questi motivi La Corte: - dispone che, nell'intestazione del provvedimento indicato in epigrafe sia inserito, come componente del collegio, il nominativo della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in luogo di quello della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] - dispone che la cancelleria provveda alle conseguenti necessarie annotazioni. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 luglio 2022.