CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 26696/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il marzo 2026 il Tribunale di Arezzo ha dichiarato non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 385 cod. pen., per mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, deducendo la violazione degli artt. 385 cod. pen. e 420-bis cod. proc. pen. sul rilievo che la condotta di evasione, contestata a [OSCURATO:PERSONA], integrerebbe una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, riconducibile alla disciplina dell'art. 420-bis cod. proc. pen., che consente di procedere in assenza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione, commesso il primo marzo 2024 mediante volontario allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare. Va ricordato che, a seguito della riformulazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen., operata dall'art. 23 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il legislatore ha previsto, per l'imputato non comparso, nei cui confronti non ricorrano i presupposti per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., uno specifico provvedimento in rito: la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. La pronuncia presuppone l'accertamento, anche indiziario, dell'insussistenza delle condizioni per dichiarare l'assenza. Quando non risulti positivamente provata la conoscenza del processo da parte dell'imputato, e dunque la volontarietà della mancata comparizione, il giudice, dopo un ultimo tentativo di notifica personale dell'avviso di fissazione dell'udienza, della richiesta di rinvio a giudizio e del verbale d'udienza, è tenuto a emettere tale sentenza. 3. Giova anche ricordare che le Sezioni unite hanno chiarito che l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius, restando poi libero di non partecipare al processo. Solo in tal caso il giudizio può svolgersi legittimamente in sua assenza, con la rappresentanza del difensore; ove, invece, manchi la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo deve essere sospeso (così, in motivazione, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01). In questa prospettiva, il delitto di evasione contestato a [OSCURATO:PERSONA] non presenta, ai fini che rilevano, profili distintivi rispetto a qualsiasi altro reato attribuito a un imputato divenuto irreperibile dopo la condotta. In mancanza di regolare notifica e della prova della conoscenza del processo, ovvero fuori deicasi di cui agli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen., l'assenza dell'imputato impone al giudice di pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. 4. Nel caso di specie, dopo il volontario allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, che integra la condotta di evasione contestata, non risulta provato che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del conseguente processo; ne deriva l'inapplicabilità degli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen. Va inoltre rilevato che la mancata sospensione del processo avrebbe determinato la nullità della sentenza, secondo quanto già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 14438 del 09/04/2026, E., Rv. 289798 - 01), secondo cui la sentenza emessa nei confronti di imputato irreperibile, in violazione dell'obbligo di pronunciare sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420- quater cod. proc. pen., è affetta, ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., da nullità assoluta per omessa notifica della vocatio in ius, rilevabile in ogni stato e grado del processo; non opera, in tale ipotesi, la sanatoria prevista dall'art. 604, comma 5 -bis, cod. proc. pen. per la diversa fattispecie dell'erronea dichiarazione di assenza. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto dalla Parte pubblica. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M