Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:312
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]308/06
[OSCURATO:PERSONA], su istanza di:
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Intertanko) e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] of State for Transport
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Trasporto marittimo — Inquinamento provocato dalle navi — Direttiva 2005/35/CE — Validità — [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] 73/78 — Effetti giuridici — Invocabilità — Negligenza grave — Principio della certezza del diritto»
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/35)
2.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti
3.
Trasporti — Trasporti marittimi — Inquinamento provocato da navi e introduzione di sanzioni per violazioni — Direttiva 2005/35
(Art. 249 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/35, artt. 4 e 8)
1.
Stante che gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità prevalgono sugli atti di diritto comunitario derivato, la validità
di un atto di diritto comunitario derivato può essere inficiata dall’incompatibilità di quest’ultimo con siffatte disposizioni
del diritto internazionale. Qualora tale invalidità sia fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale, la Corte verifica quindi,
in applicazione dell’art. 234 CE, la validità dell’atto comunitario in esame alla luce di tutte le norme del diritto internazionale,
purché siano rispettate due condizioni. In primo luogo, la Comunità deve essere vincolata da tali norme. In secondo luogo,
la Corte può procedere all’esame della validità di una normativa comunitaria alla luce di un trattato internazionale solo
ove ciò non sia escluso né dalla natura né dalla struttura di esso e, inoltre, le sue disposizioni appaiano, dal punto di
vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise.
Posto che la Comunità non è vincolata dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi
(convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78), neanche la circostanza che la direttiva 2005/35, relativa all’inquinamento provocato dalle navi
e all’introduzione di sanzioni per violazioni, sia volta a incorporare nel diritto comunitario talune norme contenute in quest’ultima
è sufficiente, di per sé, affinché la Corte sia tenuta a sindacare la legittimità di tale direttiva alla luce della detta
convenzione. È vero che le competenze della Comunità devono essere esercitate nel rispetto del diritto internazionale, comprese
le disposizioni delle convenzioni internazionali quando codificano norme consuetudinarie sancite dal diritto internazionale
generale. Ciononostante, atteso che le norme 9 e 11, lett. b), dell’allegato I e 5 e 6, lett. b), dell’allegato II di tale
convenzione [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono l’espressione di norme consuetudinarie sancite dal diritto internazionale generale, la
validità della direttiva 2005/35 non può essere valutata alla luce di tale convenzione sebbene questa sia vincolante per gli
[OSCURATO:PERSONA] membri.
(v. punti 42‑45, 50‑52, dispositivo 1)
2.
Per quanto riguarda la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 1982 (convenzione
di [OSCURATO:PERSONA]), essa è stata sottoscritta dalla Comunità e poi approvata con decisione 98/392, con la conseguenza che vincola
la Comunità, e che le disposizioni di tale convenzione, da quel momento, formano parte integrante dell’ordinamento giuridico
comunitario. Tuttavia, la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] non stabilisce norme destinate ad applicarsi direttamente ed immediatamente
ai singoli né a conferire a questi ultimi diritti o libertà che possano essere invocati nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente
dal comportamento dello Stato di bandiera della nave. Ne risulta che la natura e la struttura della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ostano a che la Corte possa valutare la validità di un atto comunitario alla luce della stessa.
(v. punti 53, 64‑65, dispositivo 1)
3.
L’art. 4 della direttiva 2005/35, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni,
in combinato disposto con l’art. 8 di quest’ultima, obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a punire gli scarichi di sostanze inquinanti
dalle navi se effettuati «intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave», senza però definire tali nozioni. Tuttavia,
dette diverse nozioni, in particolare quella di «negligenza grave», corrispondono a criteri relativi al sorgere della responsabilità
idonei ad applicarsi ad un numero indefinito di situazioni che risulta impossibile tipizzare a priori, e non a comportamenti
precisi, suscettibili di essere dettagliatamente descritti in un atto normativo di diritto comunitario o di diritto nazionale.
Peraltro, tali nozioni sono pienamente integrate ed utilizzate nei rispettivi sistemi giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri. A tale
riguardo, la nozione di «negligenza grave» ai sensi del detto art. 4 deve essere intesa nel senso che implica un’azione o
un’omissione involontaria mediante la quale il responsabile viola, in maniera qualificata, l’obbligo di diligenza che avrebbe
dovuto e potuto rispettare alla luce delle sue qualità, conoscenze, capacità nonché della sua situazione soggettiva. Infine,
in conformità all’art. 249 CE, la direttiva 2005/35 deve essere trasposta dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nei loro rispettivi ordinamenti
giuridici. Pertanto, la definizione stessa delle violazioni di cui all’art. 4 di tale direttiva e le sanzioni applicabili
sono quelle che risultano dalle disposizioni emanate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
Ne consegue che l’art. 4 della direttiva 2005/35, in combinato disposto con l’art. 8 della stessa, non viola il principio
generale di certezza del diritto nella parte in cui impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di punire gli scarichi di sostanze inquinanti
dalle navi effettuati per «negligenza grave», senza definire tale nozione.
(v. punti 72‑74, 77‑79, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
3 giugno 2008 (
*
)
«Trasporto marittimo – Inquinamento provocato dalle navi – Direttiva 2005/35/CE – Validità – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] 73/78 – Effetti giuridici – Invocabilità – Negligenza grave – Principio della certezza del diritto»
Nel procedimento C‑308/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of
Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 4 luglio 2006, pervenuta
in cancelleria il 14 luglio 2006, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
, su istanza di:
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Intertanko),
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Intercargo),
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of State for Transport,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, L. [OSCURATO:PERSONA], presidenti
di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, J. Malenovský (relatore), A.Ó Caoimh, dalla sig.ra P. Lindh e
dal sig. J.-C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancellieri: sig.re L. Hewlett, amministratore principale, e C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 settembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Intertanko), l’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
(Intercargo), il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], dai sigg. C.
Greenwood, QC, e H. Mercer, barrister;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra C. Gibbs, in qualità di agente, assistita dai sigg. C. Lewis e S. Wordsworth,
barrister;
– per il governo danese, dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra B. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente;
– per il governo ellenico, dalle sig.re A. Samoni-Rantou e S. Chala, nonché dal sig. G. Karipsiadis, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e L. Butel, nonché dalla sig.ra C. Jurgensen, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo cipriota, dal sig. D. Lysandrou e dalla sig.ra N. Charalampidou, in qualità di agenti;
– per il governo maltese, dal sig. S. Camilleri, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dalle sig.re K. Wistrand e A. Falk, in qualità di agenti;
– per il Parlamento europeo, dalla sig.ra M. Gómez-Leal e dal sig. J. Rodrigues, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, dalla sig.ra E. Karlsson e dal sig. E. Chaboureau, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. K. Simonsson, H. Ringbom e F. Hoffmeister, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 novembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per
violazioni (GU L 255, pag. 11, e – rettifiche – GU 2006, L 33, pag. 87, e L 105, pag. 65).
2
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra l’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
(Intertanko), l’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Intercargo), il [OSCURATO:PERSONA]‑operation [OSCURATO:PERSONA],
il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] of State for Transport (Ministero dei Trasporti),
dall’altra, a proposito dell’attuazione della direttiva 2005/35.
Contesto normativo
Il diritto internazionale
3
La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 1982 (in prosieguo: la «convenzione
di [OSCURATO:PERSONA]»), è entrata in vigore il 16 novembre 1994. Essa è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione
del Consiglio 23 marzo 1998, 98/392/CE (GU L 179, pag. 1).
4
L’art. 2 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] descrive il regime giuridico del mare territoriale nei seguenti termini:
«1. La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago,
delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale.
(…)
3. La sovranità sul mare territoriale si esercita alle condizioni della [convenzione di [OSCURATO:PERSONA]] e delle altre norme del
diritto internazionale».
5
Ai sensi dell’art. 17 di tale convenzione:
«Alle condizioni della [convenzione di [OSCURATO:PERSONA]], le navi di tutti gli [OSCURATO:PERSONA], costieri o privi di litorale, godono del
diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale».
6
L’art. 34 della detta convenzione precisa come segue il regime giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione
internazionale:
«1. Il regime del passaggio attraverso gli stretti usati per la navigazione internazionale, quale viene stabilito nella presente
parte, non deve sotto alcun altro aspetto modificare né il regime giuridico delle acque di tali stretti, né l’esercizio di
sovranità o giurisdizione su tali acque, sui relativi fondi marini, sul loro sottosuolo e sullo spazio aereo soprastante,
da parte degli [OSCURATO:PERSONA] rivieraschi.
2. La sovranità o la giurisdizione degli [OSCURATO:PERSONA] rivieraschi viene esercitata conformemente alla presente parte e alle altre
norme del diritto internazionale».
7
L’art. 42 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] così recita:
«1. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli [OSCURATO:PERSONA] rivieraschi possono emanare leggi e regolamenti relativi
al passaggio in transito negli stretti, in merito a tutte o una qualsiasi delle seguenti materie:
(…)
b) prevenzione, riduzione e controllo dell’inquinamento, attraverso l’applicazione delle pertinenti norme internazionali relative
allo scarico nello stretto di idrocarburi, residui di idrocarburi, e altre sostanze nocive;
(…)».
8
La parte V di tale convenzione prevede un regime giuridico specifico applicabile alla zona economica esclusiva.
9
In tale parte, l’art. 56, n. 1, della detta convenzione stabilisce quanto segue:
«1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode di:
a) diritti sovrani sia ai fini dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali,
biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo,
sia ai fini di altre attività connesse con l’esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia
derivata dall’acqua, dalle correnti e dai venti;
(…)».
10
Ai sensi dell’art. 58, n. 1, della stessa convenzione:
«Nella zona economica esclusiva tutti gli [OSCURATO:PERSONA], sia costieri sia privi di litorale, godono, conformemente alle specifiche
disposizioni della convenzione [di [OSCURATO:PERSONA]], delle libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e
cavi sottomarini, indicate all’articolo 87, e di altri usi del mare, leciti in ambito internazionale, collegati con tali libertà,
come quelli associati alle operazioni di navi, aeromobili, condotte e cavi sottomarini, e compatibili con le altre disposizioni
della [convenzione di [OSCURATO:PERSONA]]».
11
Secondo l’art. 79, n. 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]:
«Tutti gli [OSCURATO:PERSONA] hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale conformemente alle
disposizioni del presente articolo».
12
L’art. 89 di tale convenzione così dispone:
«Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell’alto mare».
13
L’art. 90 della detta convenzione è formulato come segue:
«Ogni Stato, sia costiero sia privo di litorale, ha il diritto di far navigare nell’alto mare navi battenti la sua bandiera».
14
L’art. 116 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] così recita:
«Tutti gli [OSCURATO:PERSONA] hanno diritto a che i soggetti aventi la loro nazionalità esercitino la pesca nell’alto mare (…)».
15
La parte XII di tale convenzione è dedicata alla protezione e preservazione dell’ambiente marino.
16
L’art. 211 della detta convenzione, contenuto in tale parte XII, enuncia quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA], agendo tramite le competenti organizzazioni internazionali o una conferenza diplomatica generale, stabiliscono
regole e norme internazionali atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino causato
da navi, e favoriscono l’adozione, attraverso gli stessi canali e ogni qualvolta sia opportuno, di sistemi di canalizzazione
del traffico intesi a ridurre al minimo il rischio di incidenti che possano provocare l’inquinamento dell’ambiente marino,
incluse le coste, e danni conseguenti agli interessi connessi degli [OSCURATO:PERSONA] costieri. Tali regole e norme sono ugualmente riesaminate
nel tempo, secondo necessità.
2. [OSCURATO:PERSONA] adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino
causato da navi che battono la loro bandiera o da essi immatricolate. Tali leggi e regolamenti debbono avere efficacia non
inferiore rispetto alle regole e norme internazionali generalmente accettate, emanate attraverso la competente organizzazione
internazionale o conferenza diplomatica generale.
(…)
4. [OSCURATO:PERSONA] costieri, nell’esercizio della propria sovranità nel proprio mare territoriale, possono adottare leggi e regolamenti
per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento marino da parte di navi straniere, incluse le navi che esercitano
il diritto di passaggio inoffensivo. Tali leggi e regolamenti non debbono ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere,
ai sensi della parte II, sezione 3.
5. [OSCURATO:PERSONA] costieri, ai fini dell’applicazione prevista nella sezione 6, possono adottare nella propria zona economica esclusiva
leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento provocato da navi, che si conformino
e diano applicazione alle regole e norme internazionali generalmente accettate, stabilite attraverso la competente organizzazione
internazionale o conferenza diplomatica generale.
(...)».
17
[OSCURATO:PERSONA] internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre 1973, come
completata dal protocollo del 17 febbraio 1978 (in prosieguo: la «convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78»), istituisce alcune norme per
la lotta all’inquinamento marino.
18
Le disposizioni in materia di prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi sono sancite all’allegato I della convenzione [OSCURATO:PERSONA]
73/78.
19
Ai sensi della norma 9 di tale allegato, fatte salve le disposizioni delle norme 10 e 11 del detto allegato e del paragrafo
2 di tale norma 9, viene vietato ad ogni nave alla quale si applichi il detto allegato di scaricare in mare idrocarburi o
miscele di acqua e idrocarburi, tranne nel caso in cui siano soddisfatte talune condizioni tassativamente elencate.
20
La norma 10 del detto allegato I prevede taluni metodi di prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi dovuto alle navi in
esercizio nelle zone speciali.
21
La norma 11 dello stesso allegato, intitolata «Eccezioni», dispone quanto segue:
«Le norme 9 e 10 del presente allegato non si applicano:
a) allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi effettuato da una nave per assicurare la propria sicurezza
o quella di un’altra nave, o salvare delle vite umane in mare; o
b) allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi provenenti da un’avaria alla nave o al suo equipaggiamento:
i) a condizione che siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni dopo l’avaria o la scoperta dello scarico per impedire
o ridurre tale scarico, e
ii) tranne il caso in cui il proprietario o il comandante abbia agito con l’intenzione di provocare l’avaria o incautamente e
con la consapevolezza che l’avaria sarebbe probabilmente avvenuta; o
c) allo scarico in mare di sostanze contenenti degli idrocarburi approvato dall’autorità [dello Stato di bandiera], quando tali
sostanze siano utilizzate per lottare contro un particolare caso di inquinamento al fine di ridurre i danni dovuti a tale
inquinamento. Ogni scarico di tale natura dovrà essere sottoposto all’approvazione del governo sotto la cui giurisdizione
sia previsto che lo scarico possa avvenire».
22
Le norme relative alla prevenzione dell’inquinamento causato dalle sostanze liquide nocive sono contenute nell’allegato II
della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78.
23
La norma 5 di tale allegato vieta lo scarico in mare delle sostanze di cui al detto allegato, tranne nel caso in cui siano
soddisfatte talune condizioni tassativamente elencate. La norma 6, lett. a)-c), dello stesso allegato riprende, in termini
analoghi, le eccezioni previste dalla norma 11, lett. a)-c), dell’allegato I della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78.
Il diritto comunitario
24
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2005/35:
«1. La presente direttiva è applicabile, conformemente al diritto internazionale, agli scarichi di sostanze inquinanti:
a) nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro, nella misura in cui è applicabile il regime [OSCURATO:PERSONA];
b) nelle acque territoriali di uno Stato membro;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato
nella parte III, sezione 2 della convenzione [di [OSCURATO:PERSONA]], nella misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su
tali stretti;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto internazionale;
e) in alto mare».
25
L’art. 4 di tale direttiva stabilisce quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi in una delle aree di cui all’articolo
3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni
sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667/GAI che completa la presente direttiva, e in presenza delle circostanze
previste da tale decisione».
26
A norma dell’art. 5 della direttiva 2005/35:
«1. Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1 non è considerato una violazione se
soddisfa le condizioni di cui all’allegato I, norme 9, 10, 11 a) o 11 c), o all’allegato II, norme 5, 6 a) o 6 c), della convenzione
[OSCURATO:PERSONA] 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) e e), non è considerato una
violazione da parte del proprietario, del comandante o dell’equipaggio posto sotto la responsabilità di quest’ultimo, se soddisfa
le condizioni di cui all’allegato I, norma 11 b), o all’allegato II, norma 6 b), della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78».
27
L’art. 8 della direttiva 2005/35 così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le violazioni di cui all’articolo 4 siano soggette a sanzioni
efficaci, proporzionate e dissuasive, che possono comprendere sanzioni penali o amministrative.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a chiunque sia
responsabile di una violazione ai sensi dell’articolo 4».
[OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali
28
I ricorrenti nella causa principale formano un gruppo di organizzazioni del settore del trasporto marittimo che rappresenta
una parte sostanziale di tale settore. Essi hanno presentato dinanzi al giudice del rinvio un ricorso di legittimità («judicial
review») relativo all’attuazione della direttiva 2005/35.
29
Con decisione 4 luglio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, con riferimento agli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, alla zona economica esclusiva o zona equivalente
di uno Stato membro e all’alto mare, l’art. 5, n. 2, della direttiva [2005/35] sia invalido, in quanto limita le eccezioni
di cui all’allegato I, norma 11, lett. b), (…) e all’allegato II, norma 6, lett. b), della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78 al proprietario,
al comandante e all’equipaggio.
2) Se, con riferimento al mare territoriale di uno Stato membro:
a) l’art. 4 della direttiva [2005/35] sia invalido, in quanto impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare il criterio della negligenza
grave ai fini dell’accertamento della responsabilità in caso di scarico di sostanze inquinanti; e/o
b) l’art. 5, n. 1, della direttiva [2005/35] sia invalido in quanto esclude l’applicazione delle eccezioni di cui all’allegato
I, norma 11, lett. b), e all’allegato II, norma 6, lett. b), della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78.
3) Se l’art. 4 della direttiva [2005/35], imponendo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare norme nazionali che includano il criterio della
negligenza grave ai fini dell’accertamento della responsabilità e che puniscano lo scarico nelle acque territoriali, leda
il diritto di passaggio inoffensivo riconosciuto dalla convenzione [di [OSCURATO:PERSONA]] e, in tal caso, se l’art. 4 sia, sotto
tale profilo, invalido.
4) Se l’uso dell’espressione “negligenza grave” all’art. 4 della direttiva [2005/35] violi il principio della certezza del diritto
e se, in tal caso, l’art. 4 sia, sotto tale profilo, invalido».
Sulla ricevibilità
30
Il governo francese nutre dubbi in merito alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale poiché, a suo avviso,
il giudice del rinvio non ha illustrato le circostanze in cui è stato adito. Diversamente da cause come quella definita con
sentenza 10 dicembre 2002, causa C‑491/01, [OSCURATO:PERSONA] (Investments) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11453),
la detta domanda non preciserebbe che i ricorrenti nella causa principale hanno inteso esercitare un ricorso volto a contestare
la trasposizione della direttiva 2005/35 da parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord.
31
A tale proposito occorre ricordare che, quando una questione concernente la validità di un atto adottato dalle istituzioni
comunitarie è sollevata dinanzi ad un giudice nazionale, spetta a quest’ultimo giudicare se una decisione su tale punto sia
necessaria per pronunciare la sua sentenza e, pertanto, chiedere alla Corte di statuire su tale questione. Di conseguenza,
qualora le questioni sollevate dal giudice nazionale riguardino la validità di una disposizione di diritto comunitario, in
via di principio la Corte è tenuta a statuire [sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Investments) e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto
34 nonché la giurisprudenza citata].
32
La Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora, segnatamente,
appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma comunitaria o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice
non hanno alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica
[sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Investments) e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35 nonché la giurisprudenza citata].
33
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i ricorrenti nella causa principale hanno presentato dinanzi alla
[OSCURATO:PERSONA] un ricorso di legittimità diretto a contestare la trasposizione della direttiva 2005/35 nel [OSCURATO:PERSONA] e che essi
possono esperire siffatto ricorso anche se, al momento in cui quest’ultimo è stato proposto, il termine previsto per la trasposizione
di tale direttiva non era ancora scaduto e non era stato adottato alcun provvedimento nazionale per la trasposizione della
direttiva in questione.
34
Inoltre, dinanzi alla Corte non è contestata la pertinenza delle questioni sollevate ai fini della soluzione della controversia
nella causa principale, dato che l’adozione di provvedimenti nazionali diretti a trasporre una direttiva nell’ordinamento
giuridico del [OSCURATO:PERSONA] può essere subordinata alla condizione che tale direttiva sia valida [v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Investments) e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 37].
35
Pertanto, non appare in modo manifesto che il giudizio sulla validità della direttiva 2005/35 richiesto dal giudice del rinvio
non abbia alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della causa principale o riguardi un problema di natura ipotetica.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle prime tre questioni
36
Con le prime tre questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di valutare la validità degli artt. 4 e
5 della direttiva 2005/35 alla luce delle norme 9 e 11, lett. b), dell’allegato I della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78, 5 e 6, lett. b),
dell’allegato II di tale convenzione, nonché riguardo alle disposizioni della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] che precisano le
condizioni per l’esercizio, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] rivieraschi, di taluni dei loro diritti nelle diverse zone marittime.
37
I ricorrenti nella causa principale, nonché i governi ellenico, cipriota e maltese, sostengono che gli artt. 4 e 5 della direttiva
2005/35 non rispettano, sotto vari profili, né la convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78 né la convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare,
sancendo un livello di responsabilità corrispondente alla negligenza grave, tali articoli istituirebbero un regime di responsabilità
più restrittivo per gli scarichi accidentali rispetto a quello previsto dall’art. 4 della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78, in combinato
disposto con le norme 9 e 11, lett. b), dell’allegato I di tale convenzione, nonché 5 e 6, lett. b), del suo allegato II.
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A tale riguardo, i ricorrenti nella causa principale e i suddetti governi partono dalla premessa che la legittimità della
direttiva 2005/35 possa essere valutata alla luce della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], poiché la Comunità è parte di tale convenzione
e quest’ultima costituisce quindi parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario.
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A loro parere, la legittimità della detta direttiva può altresì essere valutata riguardo alla convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78. La
convenzione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, definirebbe e disciplinerebbe la portata della competenza delle parti contraenti nel
contesto della loro azione nell’alto mare, nella zona economica esclusiva e negli stretti internazionali. Pertanto, la Comunità
non sarebbe competente a adottare una normativa che si applichi agli scarichi provenienti da navi non battenti bandiera di
uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, se non nei limiti in cui la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] riconosca alla Comunità il diritto di adottare
siffatta normativa. Ebbene, in forza di tale convenzione, le parti contraenti sarebbero competenti solamente a adottare una
normativa che dia attuazione alle regole e alle norme internazionali in siffatte zone, ossia, nel caso di specie, le disposizioni
della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78. Tale competenza, per quanto riguarda l’alto mare, sarebbe precisata all’art. 211, nn. 1 e
2, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne gli stretti internazionali, agli artt. 42, n. 1, lett. b), e 45 di
tale convenzione e, quanto alla zona economica esclusiva, all’art. 211, n. 5, di essa. Lo stesso varrebbe per le acque territoriali
in forza dell’art. 2, n. 3, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA].
40
I ricorrenti nella causa principale aggiungono che la legittimità della direttiva 2005/35 dovrebbe essere valutata riguardo
alla convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78 anche perché il legislatore comunitario intende trasporre quest’ultima nel diritto comunitario
tramite detta direttiva.
41
Inoltre, il settore del trasporto marittimo sarebbe un settore in cui la Comunità svolge il ruolo di regolatore dell’esecuzione
degli obblighi internazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. La situazione sarebbe analoga a quella vigente in forza dell’Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 (in prosieguo: il «GATT del 1947»), prima dell’avvento dell’Accordo
che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, situazione in cui la Comunità, senza essere divenuta parte del primo
di questi accordi, era succeduta agli [OSCURATO:PERSONA] membri nei loro obblighi come conseguenza della sua attività nel contesto della
politica commerciale comune. In tal modo, i settori disciplinati dal GATT del 1947 erano entrati nell’ambito delle competenze
della Comunità, con la conseguenza che per quest’ultima le disposizioni di tale accordo sono divenute vincolanti.
Giudizio della Corte
42
Come risulta dall’art. 300, n. 7, CE, le istituzioni della Comunità sono vincolate dagli accordi conclusi da quest’ultima
e, di conseguenza, tali accordi prevalgono sugli atti di diritto comunitario derivato (v., in questo senso, sentenze 10 settembre
1996, causa C‑61/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3989, punto 52, e 12 gennaio 2006, causa C‑311/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑609, punto 25).
43
Ne consegue che l’incompatibilità di un atto di diritto comunitario derivato con siffatte disposizioni del diritto internazionale
può incidere sulla sua validità. Qualora tale invalidità sia fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale, la Corte verifica
quindi, in applicazione dell’art. 234 CE, la validità dell’atto comunitario in esame alla luce di tutte le norme del diritto
internazionale, purché siano rispettate due condizioni.
44
In primo luogo, la Comunità deve essere vincolata da tali norme (v. sentenza 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72-24/72,
[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1219, punto 7).
45
In secondo luogo, la Corte può procedere all’esame della validità di una normativa comunitaria alla luce di un trattato internazionale
solo ove ciò non sia escluso né dalla natura né dalla struttura di esso e, inoltre, le sue disposizioni appaiano, dal punto
di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise (v., in questo senso, in particolare, sentenza 10 gennaio
2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑403, punto 39).
46
Occorre pertanto verificare se tali due condizioni siano soddisfatte per quanto riguarda la convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78 e la
convenzione di [OSCURATO:PERSONA].
47
In primo luogo, per quanto riguarda la convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78, occorre innanzi tutto rilevare che la Comunità non ne è parte
contraente.
48
Inoltre, come la Corte ha già dichiarato, non risulta che, in forza del Trattato CE, la Comunità abbia assunto le competenze
precedentemente esercitate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nel campo d’applicazione della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78, né, conseguentemente,
che le disposizioni di quest’ultima siano vincolanti per la Comunità (sentenza 14 luglio 1994, causa C‑379/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3453,
punto 16). A tale proposito, quindi, la convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78 si distingue dal GATT del 1947, nell’ambito del quale la
Comunità ha progressivamente assunto competenze precedentemente esercitate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, con la conseguenza che gli
impegni derivanti da tale accordo sono divenuti per essa vincolanti (v., in questo senso, in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punti 10-18). Pertanto, tale giurisprudenza relativa al GATT del 1947 non può essere trasposta alla
convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78.
49
Vero è che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78. Tuttavia, in mancanza
di un integrale trasferimento alla Comunità delle competenze precedentemente esercitate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, quest’ultima non
può, per il semplice fatto che tutti questi [OSCURATO:PERSONA] sono parti contraenti della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78, essere vincolata dalle
norme in essa contenute, che la Comunità non ha autonomamente approvato.
50
Posto che la Comunità non è vincolata dalla convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78, neanche la circostanza che la direttiva 2005/35 sia
volta a incorporare nel diritto comunitario talune norme contenute in quest’ultima è sufficiente, di per sé, affinché la Corte
sia tenuta a sindacare la legittimità di tale direttiva alla luce della detta convenzione.
51
È vero che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, le competenze della Comunità devono essere esercitate nel rispetto
del diritto internazionale, comprese le disposizioni delle convenzioni internazionali quando codificano norme consuetudinarie
sancite dal diritto internazionale generale (v., in questo senso, sentenze 24 novembre 1992, causa C‑286/90, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6019, punti 9 e 10; 24 novembre 1993, causa C‑405/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6133, punti 13-15, e
16 giugno 1998, causa C‑162/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3655, punto 45). Tuttavia, non risulta che le norme 9 e 11, lett. b),
dell’allegato I della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78, nonché 5 e 6, lett. b), dell’allegato II di tale convenzione costituiscano
espressione di norme consuetudinarie sancite dal diritto internazionale generale.
52
Pertanto, è giocoforza constatare che la validità della direttiva 2005/35 non può essere valutata alla luce della convenzione
[OSCURATO:PERSONA] 73/78, sebbene questa sia vincolante per gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Quest’ultima circostanza, tuttavia, può produrre conseguenze
sull’interpretazione, da una parte, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, delle disposizioni del diritto derivato
che rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78. Infatti, alla luce del principio consuetudinario
della buona fede, che fa parte del diritto internazionale generale, e dell’art. 10 CE, la Corte deve interpretare tali disposizioni
tenendo conto della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78.
53
In secondo luogo, per quanto riguarda la convenzione di [OSCURATO:PERSONA], essa è stata sottoscritta dalla Comunità e poi approvata
con decisione 98/392, con la conseguenza che vincola la Comunità, e che le disposizioni di tale convenzione, da quel momento,
formano parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario (v., sentenza 30 maggio 2006, causa C‑459/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4635, punto 82).
54
Occorre pertanto verificare se la natura e la struttura della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], come emergono, in particolare, dalla
finalità, dal preambolo e dai termini di quest’ultima, non ostino all’esame della validità degli atti comunitari alla luce
delle disposizioni di tale convenzione.
55
Lo scopo principale della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] è quello di codificare, precisare e sviluppare norme di diritto internazionale
generale relative alla pacifica cooperazione della comunità internazionale nell’ambito dell’attività di esplorazione, di utilizzo
e di sfruttamento degli spazi marittimi.
56
A tal fine, secondo il preambolo di tale convenzione, le parti contraenti hanno inteso stabilire, mediante quest’ultima, un
ordinamento giuridico per i mari e per gli oceani che faciliti la navigazione internazionale, che tenga conto degli interessi
e delle necessità di tutta l’umanità e, in particolare, degli interessi e delle necessità specifici dei paesi in via di sviluppo,
e contribuisca al rafforzamento della pace, della sicurezza, della cooperazione e delle relazioni amichevoli tra tutte le
nazioni.
57
In questa prospettiva, la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] stabilisce i regimi giuridici del mare territoriale (artt. 2-33), delle
acque degli stretti usati per la navigazione internazionale (artt. 34-45), delle acque arcipelagiche (artt. 46-54), della
zona economica esclusiva (artt. 55-75), della piattaforma continentale (artt. 76-85) e dell’alto mare (artt. 86-120).
58
Per tutti questi spazi marittimi, tale convenzione mira a stabilire un giusto equilibrio tra gli interessi degli [OSCURATO:PERSONA] nella
loro qualità di [OSCURATO:PERSONA] rivieraschi e gli interessi degli [OSCURATO:PERSONA] nella loro qualità di [OSCURATO:PERSONA] di bandiera, interessi che possono
essere contrapposti. A tale proposito, le parti contraenti, come emerge da varie disposizioni della detta convenzione, quali
gli artt. 2, 33, 34, n. 2, 56 o 89, intendono fissare i limiti materiali e territoriali dei loro rispettivi diritti sovrani.
59
Al contrario, i singoli, in linea di principio, non godono di diritti e di libertà autonome in forza della convenzione di
[OSCURATO:PERSONA]. In particolare, essi possono usufruire della libertà di navigazione solamente se stabiliscono uno stretto rapporto
tra la loro nave e uno Stato che attribuisce a quest’ultima la sua nazionalità divenendo così il suo Stato di bandiera. Tale
rapporto deve essere costituito ai sensi del diritto interno del detto Stato. A questo proposito, l’art. 91 di detta convenzione
precisa che ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, l’immatricolazione
delle navi nel suo territorio e il diritto di battere la sua bandiera, fermo restando che fra tale Stato e le dette navi deve
esistere un legame effettivo. Secondo l’art. 92, n. 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], le navi battono la bandiera di un
solo Stato e non possono cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un porto, a meno che non si verifichi
un effettivo trasferimento di proprietà o cambiamento di immatricolazione.
60
Quando una nave non è riconducibile ad uno Stato, né tale nave né le persone che vi si trovano a bordo godono della libertà
di navigazione. A questo proposito, la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] prevede, in particolare, al suo art. 110, n. 1, che una
nave da guerra che incrocia una nave straniera nell’alto mare può legittimamente abbordarla se vi siano fondati motivi per
sospettare che la nave sia priva di nazionalità.
61
È vero che il tenore letterale di talune disposizioni della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], quali i suoi artt. 17, 110, n. 3,
e 111, n. 8, sembra attribuire diritti alle navi. Tuttavia, da ciò non discende che tali diritti siano in questo modo conferiti
ai singoli che hanno un legame con dette navi, come i proprietari di queste ultime, poiché lo status giuridico internazionale
della nave dipende dallo Stato di bandiera e non dall’appartenenza della nave a talune persone fisiche o giuridiche.
62
Allo stesso modo, è lo Stato di bandiera che è obbligato, ai sensi della detta convenzione, a adottare tutte le misure necessarie
a salvaguardare la sicurezza in mare e, di conseguenza, a tutelare gli interessi degli altri [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, tale Stato può
anche essere ritenuto responsabile, nei confronti degli altri [OSCURATO:PERSONA], dei danni causati da navi battenti la sua bandiera agli
spazi marini soggetti alla sovranità di questi ultimi, quando tali danni siano la conseguenza di un inadempimento dei propri
obblighi da parte dello Stato di bandiera.
63
L’analisi che precede non è invalidata dalla circostanza che la parte XI della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] associ le persone
fisiche e giuridiche all’esplorazione, all’utilizzo e allo sfruttamento del fondo del mare e del relativo sottosuolo al di
là dei limiti della giurisdizione nazionale, in quanto la causa in esame non riguarda affatto le disposizioni di tale parte
XI.
64
In tali circostanze, occorre dichiarare che la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] non stabilisce norme destinate ad applicarsi direttamente
ed immediatamente ai singoli né a conferire a questi ultimi diritti o libertà che possano essere invocati nei confronti degli
[OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal comportamento dello Stato di bandiera della nave.
65
Ne risulta che la natura e la struttura della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ostano a che la Corte possa valutare la validità
di un atto comunitario alla luce di tale convenzione.
66
Di conseguenza, le prime tre questioni devono essere risolte dichiarando che la validità della direttiva 2005/35 non può essere
valutata:
– né alla luce della convenzione [OSCURATO:PERSONA] 73/78,
– né alla luce della convenzione di [OSCURATO:PERSONA].
Sulla quarta questione
67
Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 4 della direttiva 2005/35 sia invalido in quanto,
utilizzando l’espressione «negligenza grave», viola il principio generale della certezza del diritto.
68
I ricorrenti nella causa principale e il governo ellenico ritengono che l’art. 4 della direttiva 2005/35 violi il suddetto
principio, in forza del quale la normativa deve essere chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità
i propri diritti ed obblighi. A loro parere, infatti, tale disposizione introduce, ai fini dell’accertamento della responsabilità
delle persone che causano scarichi di sostanze inquinanti, il criterio della negligenza grave, che non sarebbe in alcun modo
definito dalla direttiva 2005/35 e che risulterebbe quindi inficiato da carenza di chiarezza. Pertanto, le persone interessate
non potrebbero venire a conoscenza del livello di severità della normativa alla quale sono soggette.
Giudizio della Corte
69
Il principio generale della certezza del diritto, che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, esige,
segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti
ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v. sentenze 14 aprile 2005, causa C‑110/03, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2801,
punti 30, nonché IATA e ELFAA, cit., punto 68).
70
Inoltre, nell’obbligare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a considerare taluni comportamenti come violazioni e a sanzionarli, l’art. 4 della
direttiva 2005/35, in combinato disposto con l’art. 8 di quest’ultima, deve altresì rispettare il principio della legalità
dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege), che fa parte dei principi generali del diritto alla base delle
tradizioni costituzionali comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri (v. sentenza 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3633,
punto 49) e che rappresenta una particolare espressione del principio generale della certezza del diritto.
71
Il principio della legalità dei reati e delle pene implica che le disposizioni comunitarie definiscano chiaramente i reati
e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo
della disposizione rilevante e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti
e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale (v., in particolare, sentenza Advocaten voor de [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 50, nonché Corte eur. D.U., sentenza 22 giugno 2000, Coëme e a. c. Belgio,
Recueil des arrêts e décisions
2000‑VII, § 145).
72
È vero che l’art. 4 della direttiva 2005/35, in combinato disposto con l’art. 8 della stessa, obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a punire
gli scarichi di sostanze inquinanti dalle navi se effettuati «intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave», senza
peraltro definire tali nozioni.
73
Occorre tuttavia sottolineare, innanzi tutto, che tali diverse nozioni, in particolare quella di «negligenza grave», oggetto
delle questioni sollevate, corrispondono a criteri relativi al sorgere della responsabilità idonei ad applicarsi ad un numero
indefinito di situazioni che risulta impossibile tipizzare a priori, e non a comportamenti precisi, suscettibili di essere
dettagliatamente descritti in un atto normativo di diritto comunitario o di diritto nazionale.
74
Inoltre, si deve constatare che tali nozioni sono pienamente integrate ed utilizzate nei rispettivi sistemi giuridici degli
[OSCURATO:PERSONA] membri.
75
Tutti questi sistemi ricorrono segnatamente alla nozione di negligenza, che si riferisce a un’azione o un’omissione involontaria
mediante la quale il soggetto responsabile viola il suo obbligo di diligenza.
76
Inoltre, come previsto da numerosi sistemi giuridici nazionali, la nozione di negligenza «grave» può riguardare solamente
una violazione qualificata di un siffatto obbligo di diligenza.
77
Pertanto, la nozione di «negligenza grave» ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2005/35 deve essere intesa nel senso che implica
un’azione o un’omissione involontaria mediante la quale il responsabile viola, in maniera qualificata, l’obbligo di diligenza
che avrebbe dovuto e potuto rispettare alla luce delle sue qualità, conoscenze, capacità nonché della sua situazione soggettiva.
78
Infine, in conformità all’art. 249 CE, la direttiva 2005/35 deve essere trasposta dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nei loro rispettivi ordinamenti
giuridici. Pertanto, la definizione stessa delle violazioni di cui all’art. 4 di tale direttiva e le sanzioni applicabili
sono quelle che risultano dalle disposizioni emanate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
79
Tenuto conto di quanto precede, l’art. 4 della direttiva 2005/35, in combinato disposto con l’art. 8 della stessa, non viola
il principio generale di certezza del diritto nella parte in cui impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di punire gli scarichi di sostanze
inquinanti dalle navi effettuati per «negligenza grave», senza definire tale nozione.
80
Ne consegue che dall’esame della quarta questione non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 4 della
direttiva 2005/35 riguardo al principio generale della certezza del diritto.
Sulle spese
81
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
La validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa all’inquinamento
provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, non può essere valutata:
–
né alla luce della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre
1973, come completata dal protocollo del 17 febbraio 1978;
–
né alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 1982.
2)
Dall’esame della quarta questione non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 4 della direttiva 2005/35
riguardo al principio generale della certezza del diritto.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.