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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 36284/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di RAVENNA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 16/12/2021, ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PUBBLICO MINISTERO del TRIBUNALE di RAVENNA in data 11/2/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati cui agli artt.640, 586 bis, 483 e 494 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, e 253 cod. proc. pen. 1.2.

Violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta carenza di interesse quanto al sequestro della c.d. copia forense effettuata sul contenuto dell'intero server aziendale, delle caselle di posta elettronica e del pc dell'indagato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, e 253 cod. proc. pen. rilevando che la conclusiA)e del Tribunale quanto alla pertinenzialità tra i prodotti e i componenti sottoposti a sequestro e il reato sarebbe errata.

Le sostanze rinvenute, infatti, sarebbero tutte lecite e non sarebbero in alcun modo riferibili al medicinale con effetti dopanti denominato ARANESP oggetto del reato contestato.

Sotto tale profilo, pertanto, il sequestro sarebbe esplorativo e, pertanto, questo risulterebbe illegittimo.

La doglianza è manifestamente infondata.

1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez.

Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).

1.2. Il sequestro probatorio, d'altro canto, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, è un mezzo di ricerca della prova che, verificata l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, viene disposto all'esito di una valutazione effettuata in una prospettiva investigativa, cioè in base della necessità di mantenere il vincolo reale su determinati beni al fine di acquisire ulteriori prove in relazione al fatto (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01).

In tale corretta prospettiva la sussistenza del rapporto di pertinenza tra i beni sequestrati e il reato deve essere valutata prescindendo dalla natura del bene, che in sé può essere anche lecita, ma con riferimento all'attività illecita oggetto della contestazione.

1.3. Nel caso di specie il Tribunale del riesame, conformandosi ai principi indicati, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza del nesso di pertinenza tra i beni oggetto del sequestro e il reato ipotizzato.Con il riferimento all'attività illecita, il traffico di medicinali, infatti, il giudice del riesame ha reso idonea motivazione quanto alla necessità di mantenere il vincolo sui preparati galenici e sulle sostanze chimiche rinvenute al fine di accertare in concreto tutti gli aspetti dell'attività esercitata e anche l'ampiezza del fenomeno illecito oggetto di indagine.

2. Nel secondo motivo la difesa la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta carenza di interesse quanto al sequestro della c.d. copia forense effettuata sul contenuto dell'intero server aziendale, delle caselle di posta elettronica e del pc dell'indagato In specifico il ricorrente rileva che la conclusione del Tribunale quanto alla carenza di interesse della richiesta di riesame del sequestro della copia forense dei supporti informatici sarebbe errata.

In tale ipotesi, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, la mera restituzione del bene "contenitore" non escluderebbe l'interesse a vedere dichiarata l'illegittimità della copia dei dati in questo contenuti che nel caso di specie, in assenza di una pertinenza con i reati ipotizzati, sarebbe stata evidentemente effettuata a soli fini esplorativi non consentiti.

La doglianza, formulata in termini generici, non è consentita.

Il Tribunale del riesame, a fronte dell'evidente sussistenza del nesso di pertinenzialità e della necessità investigativa, con lo specifico riferimento alla genericità e astrattezza della doglianza quanto all'interesse del ricorrente in ordine all'illegittimità dell'estrazione della copia forense del contenuto dei computer, ha correttamente concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione proposta.

Ad analoga conclusione, d'altro canto, deve pervenirsi in questa sede nella quale il ricorrente si è limitato a rilevare che la finalità del sequestro sarebbe soltanto esplorativa.

A prescindere dall'infondatezza di tale asserzione -è innegabile che il contenuto del pc e delle mali sia necessario all'accertamento dei reati contestati- il ricorso, infatti, risulta aspecifico in quanto nello stesso non è indicato l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (cfr. Sez.

U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 e, da ultimo, Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella, Rv. 274975 - 01 per la quale "è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati, qualora non venga dedotta, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati, non essendo a tal fine sufficiente il mero interesse del ricorrente ad una pronunzia sulla legittimità del provvedimento cautelare").

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di RAVENNA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 16/12/2021, ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PUBBLICO MINISTERO del TRIBUNALE di RAVENNA in data 11/2/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati cui agli artt.640, 586 bis, 483 e 494 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, e 253 cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta carenza di interesse quanto al sequestro della c.d. copia forense effettuata sul contenuto dell'intero server aziendale, delle caselle di posta elettronica e del pc dell'indagato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, e 253 cod. proc. pen. rilevando che la conclusiA)e del Tribunale quanto alla pertinenzialità tra i prodotti e i componenti sottoposti a sequestro e il reato sarebbe errata. Le sostanze rinvenute, infatti, sarebbero tutte lecite e non sarebbero in alcun modo riferibili al medicinale con effetti dopanti denominato ARANESP oggetto del reato contestato. Sotto tale profilo, pertanto, il sequestro sarebbe esplorativo e, pertanto, questo risulterebbe illegittimo. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. Il sequestro probatorio, d'altro canto, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, è un mezzo di ricerca della prova che, verificata l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, viene disposto all'esito di una valutazione effettuata in una prospettiva investigativa, cioè in base della necessità di mantenere il vincolo reale su determinati beni al fine di acquisire ulteriori prove in relazione al fatto (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01). In tale corretta prospettiva la sussistenza del rapporto di pertinenza tra i beni sequestrati e il reato deve essere valutata prescindendo dalla natura del bene, che in sé può essere anche lecita, ma con riferimento all'attività illecita oggetto della contestazione. 1.3. Nel caso di specie il Tribunale del riesame, conformandosi ai principi indicati, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza del nesso di pertinenza tra i beni oggetto del sequestro e il reato ipotizzato.Con il riferimento all'attività illecita, il traffico di medicinali, infatti, il giudice del riesame ha reso idonea motivazione quanto alla necessità di mantenere il vincolo sui preparati galenici e sulle sostanze chimiche rinvenute al fine di accertare in concreto tutti gli aspetti dell'attività esercitata e anche l'ampiezza del fenomeno illecito oggetto di indagine. 2. Nel secondo motivo la difesa la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta carenza di interesse quanto al sequestro della c.d. copia forense effettuata sul contenuto dell'intero server aziendale, delle caselle di posta elettronica e del pc dell'indagato In specifico il ricorrente rileva che la conclusione del Tribunale quanto alla carenza di interesse della richiesta di riesame del sequestro della copia forense dei supporti informatici sarebbe errata. In tale ipotesi, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, la mera restituzione del bene "contenitore" non escluderebbe l'interesse a vedere dichiarata l'illegittimità della copia dei dati in questo contenuti che nel caso di specie, in assenza di una pertinenza con i reati ipotizzati, sarebbe stata evidentemente effettuata a soli fini esplorativi non consentiti. La doglianza, formulata in termini generici, non è consentita. Il Tribunale del riesame, a fronte dell'evidente sussistenza del nesso di pertinenzialità e della necessità investigativa, con lo specifico riferimento alla genericità e astrattezza della doglianza quanto all'interesse del ricorrente in ordine all'illegittimità dell'estrazione della copia forense del contenuto dei computer, ha correttamente concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione proposta. Ad analoga conclusione, d'altro canto, deve pervenirsi in questa sede nella quale il ricorrente si è limitato a rilevare che la finalità del sequestro sarebbe soltanto esplorativa. A prescindere dall'infondatezza di tale asserzione -è innegabile che il contenuto del pc e delle mali sia necessario all'accertamento dei reati contestati- il ricorso, infatti, risulta aspecifico in quanto nello stesso non è indicato l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (cfr. Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 e, da ultimo, Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella, Rv. 274975 - 01 per la quale "è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati, qualora non venga dedotta, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati, non essendo a tal fine sufficiente il mero interesse del ricorrente ad una pronunzia sulla legittimità del provvedimento cautelare"). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
Decreto Cassazione n. 36284/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris