CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 dicembre 2021
Cassazione n. 41918/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33347-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore elet- tivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 137, presso lo stu- dio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2797/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLO- GNA, depositata il 09.10.2019; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 33347/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 8795/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa-[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 41918/2021Data pubblicazione 29/12/2021 ta del 12.10.2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che: con sentenza del 9.10.2019 la Corte di appello di Bologna ha rigettato, a spese compensate, il reclamo proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza n.19/2019 del Tribunale di Ravenna che ne aveva dichiarato il fallimento; la Corte, disattendendo i motivi di reclamo, ha ritenuto legittimata attivamente la creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e comunque legittimata anche l’altra creditrice [OSCURATO:PERSONA], ha accertato il superamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] dei limiti di fallibilità di cui all’art.1 della l.fall, e ha ritenuto dimostrata l’insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA] alla luce del bilancio finale di liquidazione del 2017 e dell’infruttuosità dell’esecuzione forzata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]: avverso la predetta sentenza del 9.10.2019 con atto notificato il 8.11.2019 ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione svolgendo tre motivi, mentre gli intimati [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituiti; è stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia illegittimità del procedimento per violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.6 della legge fall. e assume la totale mancanza di qualità di creditore della parte istante [OSCURATO:PERSONA], ex 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 33347/2019 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 8795/2021 dipendente integralmente soddisfatta alla data della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 41918/2021Data pubblicazione 29/12/2021 fallimento, escluso un modesto e imprecisato importo per spese legali; il primo motivo di ricorso, in tema di violazione art.6 legge fall., appare inammissibile sia perché articola una censura non decisiva in ragione della proposizione dell’istanza di fallimento anche da parte di altro creditore, sia perché non appare pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che afferma che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era creditrice al momento della presentazione della sua istanza, sia, infine, perché la stessa ricorrente riconosce che la predetta sig.ra [OSCURATO:PERSONA] vantava un credito non precisato per spese legali; il vizio motivazionale risulta dedotto del tutto genericamente e promiscuamente, in modo perplesso (una motivazione non può al contempo mancare, essere insufficiente ed essere contraddittoria) e comunque è stato proposto con riferimento all’abrogata formulazione dell’art.360, n.5, c.p.c.; con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia illegittimità del procedimento per violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.6 della legge fall. e assume la totale mancanza di qualità di creditore della parte istante [OSCURATO:PERSONA], poiché il suo credito era contestato e perché la motivazione addotta dalla Corte territoriale era omessa, insufficiente e contraddittoria; il secondo motivo, in tema di violazione dell’art.6 legge fall. con riferimento alla contestazione del credito della [OSCURATO:PERSONA], appare inammissibile perché generico e riversato nel merito in quanto volto a sollecitare una rivalutazione dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale; la censura inoltre si basa su di un assunto manifestamente infondato; infatti, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 33347/2019 scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Sez. U, n. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 8795/2021Numero di raccolta generale 41918/20211521 del 23.01.2013, Rv. 624795 – 01; Sez. 1, n. 30827 del 28.11.2018, Rv. 651884 Data pubblicazione 29/12/2021- 01); quanto al vizio motivazionale, vale – debitamente trasposto - quanto osservato con riferimento al primo motivo; con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.1 della legge fall. e lamenta il mancato superamento significativo dei limiti di fallibilità; contesta l’individuazione dell’arco temporale; deduce mancanza di prova dello stato di insolvenza; si duole infine della motivazione addotta dalla Corte territoriale come omessa, insufficiente e contraddittoria; anche il terzo motivo, in tema di mancato superamento dei limiti di fallibilità, risulta inammissibile perché non pertinente e specifico in quanto non affronta (e tantomeno confuta) la motivazione della sentenza impugnata; questa infatti attribuisce rilievo ai dati dell’anno 2015 con riferimento all’istanza di fallimento della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; la censura è inoltre manifestamente infondata con riferimento alle soglie per l’anno 2016, visto che il superamento della soglia per i ricavi 2016 non è contestato dalla stessa ricorrente; quanto al vizio motivazionale vale – debitamente trasposto - quanto osservato con riferimento al primo motivo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in difetto di costituzione delle parti intimate; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 33347/2019 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 8795/2021Numero di raccolta generale 41918/2021 inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della Data pubblicazione 29/12/2021 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T