CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 22108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; per i ricorrenti gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 28/09/2019, il Tribunale di Como, per quanto è qui di interesse, dichiarava: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato ad essi ascritto al capo A), con eccezione di un episodio e limitatamente ai fatti commessi dal 27/09/2011 (dichiarando estinti per prescrizione i reati anteriori) e, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con sentenza divenuta irrevocabile, li condannava alla pena in aumento di anni 2 e giorni 20 di reclusione, il primo, e di mesi 5 e giorni 20 il secondo; [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi C), H) ed L) e, con la continuazione, lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione. Con l'imputazione sub A), a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano contestati plurimi fatti di falso ideologico in documenti informatici, perché, quali pubblici ufficiali della [OSCURATO:PERSONA], formavano documenti informatici ideologicamente falsi inseriti nelle banche dati della [OSCURATO:PERSONA] "PS 2000" e "Banca del Contravventore", falsificando le schede informatiche per la compilazione, la stampa e l'archiviazione dei verbali, simulando - attraverso l'inserimento di dati falsi - lo stato giuridico del falso ricorso "in attesa di giudizio", simulando così, al fine di non far apparire le omissione, la presentazione, in realtà mai avvenuta, di 243 ricorsi amministrativi da parte dei contravventori. A [OSCURATO:PERSONA] veniva contestato, in concorso con altri, il reato di abuso d'ufficio, perché, in seguito alla notifica di una serie di contravvenzioni per violazione al divieto di sosta, formava false certificazioni/attestazioni in cui si documentava che le violazioni contestate riguardavano autovetture di dipendenti del Compartimento di [OSCURATO:PERSONA] adibiti a compiti istituzionali (capo C), che il veicolo era stato regolarmente autorizzato alla sosta per ragioni di servizio (capo H) e che il veicolo era stato adibito a compiti istituzionali (capo L), così omettendo di avviare la procedura ordinaria di contestazione. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata il 07/10/2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha: dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per essere estinti per prescrizione tutti i reati commessi fino al 06/04/2013, confermando la condanna per Pisano in relazione all'unico fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e per [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'unico fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con rideterminazione per entrambi della pena in aumento per la continuazione in 10 giorni di reclusione; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere estinti per prescrizione in reati di cui ai capi C) e H), rideterminando la pena per il reato di cui al capo L (commesso il 18/02/2013 e il 19/02/2013) in mesi 8 di reclusione.2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. I primi due motivi denunciano vizi di motivazione e inosservanza dell'art. 491-bis cod. pen. in ordine al rigetto del motivo di appello relativo alla non qualificabilità come documento informatico avente efficacia probatoria della finestra informatica del sistema ove era stato "flaggato" il campo "presentato ricorso". Solo il testo attualmente vigente dell'art. 491-bis cod. pen. prevede la definizione di "documento informatico pubblico avente efficacia probatoria", laddove la sentenza impugnata ha omesso di considerare che, nel caso in esame, le prassi informatiche erano meramente di supporto al vero e proprio procedimento amministrativo cartaceo, che è stato espletato in modo consono rispetto alle disposizioni normative. Infondata è la tesi secondo cui l'inserimento di dati falsi all'interno di un archivio configuri il delitto contestato, in quanto la qualifica di documento informatico pubblico può discendere solo da una specifica previsione normativa, mentre la condotta dell'imputato si è limitata al mero inserimento di un dato non corretto al solo fine di sopperire a un difetto di programmazione del sistema informatico, in un campo informativo privo di alcuna efficacia probatoria, come confermato dalla disciplina dettata dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 1, d. Igs. n. 82 del 2005). La condotta contestata è consistita nell'inserimento di un flag sulla casella relativa alla voce "presentato ricorso", come semplice soluzione di ripiego, stante il difetto, nel programma gestionale PS2000, di un apposito campo di "pendenza" dell'istanza di archiviazione alla Prefettura, laddove il campo "presentato ricorso" non ha alcuna efficacia probatoria in difetto di previsione normativa in tal senso. 2.2. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello relativo al dedotto errore dell'imputato nell'inserimento dei dati nel sistema PS2000, in quanto la tesi difensiva non faceva leva su un possibile errore, ma sul rilievo che l'utilizzo del campo informatico "ricorsi", anziché "archiviazione" era imposto dalla circostanza che il sistema presentava evidenti "bachi" e limiti informatici, che non consentivano la corretta gestione dei verbali relativi alle infrazioni che dovevano essere archiviati, come confermato dalla deposizione della teste Gnazzo e dalla perizia Lotito. 2.3. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello relativo alla presenza della documentazione cartacea in aggiunta a quella informatica, sicché non è dato comprendere come possa sostenersi l'esistenza nell'agente della coscienza e volontà di formare un falso documento informatico, laddove la sentenza impugnata si è limitata ad affermare l'evidenza del dolo, senza tener conto che gli inserimenti erano del tutto marginali (1 - 2% del totale dei verbali) e che l'istanza di archiviazione cartacea e la registrazione informatica dell'avvenuta archiviazione smentiscono la sussistenza del dolo. 2.4. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha confermato l'affermazione di responsabilità per il solo fatto del 04/07/2013 in quanto non estinto per prescrizione, sicché il motivo di appello relativo all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] deve ritenersi accolto. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Mentre i primi tre motivi propongono censure e argomenti analoghi a quelli dei primi tre motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in quanto il ricorrente rivestiva compiti meramente esecutivi delle direttive ricevute, sicché nei suoi confronti non può ritenersi la sussistenza del dolo. 4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello, per confermare la condanna del ricorrente per il capo L), che fa riferimento a un unico avviso di violazione (n. 00006630/T), lasciato sul parabrezza dell'agente della [OSCURATO:PERSONA], ha svolto argomentazioni afferenti al diverso capo C), mentre sul capo oggetto di conferma si è soffermata brevemente, senza considerare che, in tale caso, si tratta di un avviso di violazione, non cartolarizzato e non notificato, a differenza di quanto accaduto per il capo C). L'avviso di accertamento non è nornnato dal Codice della strada e, nel caso di specie, è stato archiviato in autotutela il 20/02/2013 e inserito il 19/02/2013, su contestazione avvenuta il 16/02/2013, nei cinque giorni per provvedere con tale procedura. Inoltre, la sentenza impugnata non considera la prova attestante che l'avviso di cui al capo L) era contenuto in una busta indirizzata all'allora [OSCURATO:PERSONA] e non al [OSCURATO:PERSONA], né spiega il fatto che le richiamate intercettazioni telefoniche non riguardano l'avviso di accertamento di cui al capo L) o quale norma sia stata violata archiviando tale azione, laddove la legittimità della procedura è stata confermata dal perito Casale e dal testimone Aiello.4.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 110 cod. pen. La volontà concorsuale del ricorrente non è stata provata o argomentata, tanto più che con riferimento al capo L) deve essere applicato l'art. 4 della legge n. 689 del 1981, sicché comunque la punibilità di [OSCURATO:PERSONA] deve essere esclusa per aver adempiuto a un dovere o a un ordine di servizio. 4.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 110 cod. pen., in quanto la mera connivenza non è punibile, laddove nel caso di specie manca la prova dell'individuazione di elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa del concorso. 5. Rileva il Collegio che i ricorsi non sono inammissibili, sicché deve prendersi atto per tutti i reati ascritti ai ricorrenti del perfezionamento della fattispecie estintiva della prescrizione, perfezionamento intervenuto, per il più recente reato (quello ascritto a [OSCURATO:PERSONA]) e considerata la sospensione pari a giorni 64, il 09/03/2021. Invero, premesso che, come chiarito da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 21, la manifesta infondatezza del ricorso «deve emergere ictu ocu/i, senza un particolare sfoggio di dialettica per rilevarla, altrimenti verrebbe meno ogni possibilità di distinguerla dalla "semplice infondatezza"», i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono inammissibili, avuto riguardo, tra l'altro, al primo motivo (che fa leva anche su questioni comunque meritevoli di analitica disamina), così come non è inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo, in particolare, al primo motivo (anche alla luce delle indicazioni della sentenza di primo grado circa la riferibilità di alcune fonti di prova ai diversi reati ascritti al ricorrente). Non emergono, alla luce della sentenza impugnata e della conforme sentenza di primo grado, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nelle ipotesi - che non ricorrono nei casi di specie - in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. P.Q.M. A