CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte dì appello di Palermo, con sentenza del 13 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, in data 23 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 - 648-bis cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge in relazione agli artt. 99, 62-bis e 69 cod. pen., non è consentito in sede dì legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521) risulta essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito, in assenza del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02). La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza della recidiva per la precedente condanna, divenuta irrevocabile nell'arco dei cinque anni precedenti e considerata fattore criminogeno determinante per la commissione del reato sub iudice a sua volta ritenuto sintomatico della perdurante inclinazione del reo al delinquere e sulla inidoneità degli elementi favorevoli, indicati dalla difesa, a giustificare l'invocata prevalenza delle generiche sulla recidiva (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 o