CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 47905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di: 1) REDIN [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) GIANNELLI Leonardo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/05/2023 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo una declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze ha assolto REDIN [OSCURATO:PERSONA] e GIANNELLI Leonardo dal reato di falso loro ascritto al capo c) della rubrica nelle rispettive qualità di legale rappresentante della committente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la REDIN) e di tecnico incaricato asseveratore (il GIANNELLI), in relazione alla pratica di accatastamento di un immobile in Firenze di proprietà della società predetta (emerge dalla sentenza impugnata che, in relazione alle altre imputazioni relative agli abusi edilizi di cui al capo a, e all'ulteriore ipotesi di falso di cui al capo b, era stata già pronunciata sentenza dichiarativa dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione). 2. Propone ricorso diretto per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo violazione di legge. Dopo aver richiamato il percorso argomentativo del Tribunale (che aveva evidenziato le diverse finalità delle pratiche urbanistico-edilizie da quelle catastali, e l'insussistenza di un dovere del professionista di previa verifica della conformità dei due piani: aspetti condivisi dal P.M. ricorrente), se ne censura la svalutazione di quanto attestato dal GIANNELLI con riferimento al "palco morto". A tale locuzione doveva infatti attribuirsi - a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale - un significato strettamente tecnico-giuridico (ovvero quello di una parte di abitazione posta in alto e non destinabile ad alcun uso se non di ricovero di beni di uso non quotidiano), con una netta differenza rispetto al "soppalco atto a incrementare abusivamente la superficie utile dell'unità abitativa" per difetto di altezza necessaria. Su tali basi, il P.M. ricorrente ritiene "conclamata" la configurabilità del reato sia quanto al riferito cambio di destinazione da ufficio a civile abitazione (non essendovi mai stata una destinazione ad ufficio), sia quanto alla prospettata presenza di un "palco morto" (essendo stata invece pacificamente accertata la realizzazione di un soppalco in modo tale da incrementare abusivamente la superficie dell'unità abitativa (essendo ivi collocata la "zona notte" dell'appartamento). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere convertito in appello e trasmesso alla Corte d'Appello di Firenze, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. 2. Pur avendo formalmente dedotto una violazione di legge, il P.M. ricorrente ha in realtà censurato la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, lamentando in particolare una errata valutazione del riferimento al "palco morto" contenuto nelle dichiarazioni e nella documentazione per cui è causa: locuzione cui il giudicante aveva sostanzialmente negato una effettiva autonoma rilevanza giuridica (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), laddove invece, ad avviso del P.M. ricorrente, era proprio la valenza tecnico-giuridica dell'espressione "palco morto" a confortare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria contestata ai ricorrenti. Appare dunque evidente che le censure dedotte in ricorso riguardano la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, ed il percorso argomentativo sviluppato in forza della predetta ricostruzione. In tale contesto, deve farsi applicazione del comma 3 dell'art. 569 cod. proc. pen.: l'impugnazione proposta deve essere convertita in appello, con conseguente trasmissione alla Corte d'Appello di Firenze per il giudizio. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Firenze per il giudizio. Così deciso il 18 ottobre