CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21263/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Paolicelli;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 273/2020,depositata il 20/01/2020.Numero registro generale 14241/2020Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 21263/2026Data pubblicazione 23/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. La geometra [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto e ottenuto tre decreti chehanno ingiunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e, in via congiunta, di [OSCURATO:PERSONA] e LidiaDallospedale il pagamento di euro 127.338,70. La ricorrente ha dedotto diavere ricevuto un incarico professionale dagli ingiunti per realizzare“relazioni di stima al fine di specificare la reale consistenza degli immobilidi loro proprietà”, per “espletare le condizioni di vendita” convenuta tra leparti, nonché per la “redazione di quattro scritture preliminari perl’alienazione dell’area” tra gli ingiunti e la ditta [OSCURATO:PERSONA]. Gliingiunti hanno proposto opposizione ai decreti, sostenendo che laricorrente non aveva mai posto in essere l’attività dalla stessaasseritamente svolta. I giudizi di opposizione sono stati riuniti. Con lasentenza n. 914/2015 il Tribunale di Piacenza ha revocato i decretiingiuntivi e ha condannato gli opponenti al pagamento in favore dellaricorrente della somma di euro 76.703,22.2. La sentenza è stata impugnata dagli opponenti che hanno chiesto lariforma integrale della sentenza impugnata. Con la pronuncia n. 273/2020la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente accolto il gravame: hacondannato in solido gli appellanti a corrispondere in favore di Camorali lasomma di euro 33.172,74 e – ritenuta infondata la doglianza relativa allacompensazione delle spese disposta dal primo giudice “attesa laponderazione della reciproca soccombenza” – ha condannato l’appellata alpagamento delle spese del giudizio d’appello, che ha liquidato in euro5.338.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14241/2020Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 21263/2026Data pubblicazione 23/06/2026Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dai controricorrenti.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in tre motivi.1) Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., difettodi motivazione, nonché violazione o/e falsa applicazione degli artt. 2233c.c. commi 1 e 2, 111 Cost. in combinato con l'art. 132 c.p.c.; violazionee/o errata applicazione della legge n. 144/1949 e successive modifiche ed.m. 4/4/2001: la Corte d’appello ha rideterminato il compenso dellaricorrente in violazione dei criteri equitativi utili nell’individuazione di unacorretta quantificazione del credito spettante al professionista, cheavrebbe dovuto essere condotta in conformità e adeguata all’oggetto e alvalore delle opere svolte, nonché alla natura e all’importanza delle attivitàeffettuate, considerando l’innegabile vantaggio economico apportato allaproprietà dei [OSCURATO:PERSONA]; l’art. 26 della legge n. 144/1949 prevede chel’onorario debba essere quantificato in ragione del tempo impiegato, dellaestensione, dell’importanza dell’opera ovvero dell’importanza dell’incarico;gli onorari spettanti alla ricorrente dovevano essere valutati anche inconsiderazione di tutte le attività effettivamente svolte e che solo perbrevità non sono state dettagliate nella parcella.Il motivo non può essere accolto. La ricorrente contesta al giudiced’appello di avere reso una pronuncia “sorretta da una motivazionecarente, incongrua e contraddittoria”, avendo rideterminato il compenso inviolazione dei criteri equitativi utili nell’individuare la correttaquantificazione del credito del professionista e, in particolare, per nonavere considerato il vantaggio economico apportato alla proprietà deiBotti, che hanno visto moltiplicare “esponenzialmente” il valore dei propriterreni. Ad avviso della ricorrente l’incarico doveva essere consideratoglobalmente e non scomposto per singole voci.Le censure sono inammissibili laddove richiamano la violazione di unparametro, la carenza e contraddittorietà della motivazione, nonNumero registro generale 14241/2020Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 21263/2026Data pubblicazione 23/06/2026applicabile al caso in esame. A seguito della riforma del n. 5 dell’art. 360c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimocostituzionale", così che risulta denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. le pronunce delle sezioniunite di questa Corte n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018).Quanto poi alla mancata valutazione globale dell’attività svolta dallaricorrente, va osservato come la Corte d’appello abbia fatto riferimentoalle deduzioni della stessa ricorrente, ossia alle attività da essa indicatenella parcella posta alla base dei decreti ingiuntivi e come non potessefare riferimento ad attività non dedotte “per brevità”.Quanto, infine, alla violazione del decoro della professione, si tratta di unacensura generica, non avendo la ricorrente offerto specificazioni alriguardo e dovendo poi considerarsi che l’importo riconosciuto in appelloalla ricorrente è comunque stato di euro 33.172,74.2) Il secondo motivo lamenta, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,difetto di motivazione, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la Corte d’appelloha sorvolato, o meglio ha omesso di esprimersi, sulla complessa edispendiosa attività professionale svolta dalla ricorrente, ossia larealizzazione degli studi di massima di tre villette, la realizzazione dellequattro scritture preliminari per l’alienazione dell’area tra i [OSCURATO:PERSONA] e la dittaEste Immobiliare, l’attività tecnico-professionale riguardante gli attipreliminari, preparatori e propedeutici ad assicurare la vendibilità delsecondo lotto di 40.000 metri quadri; la Corte d’appello ritieneerroneamente che la ricorrente non abbia svolto alcun tipo di attivitàNumero registro generale 14241/2020Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 21263/2026Data pubblicazione 23/06/2026tecnica per quanto riguarda il secondo lotto di 40.000 metri quadri; inogni caso il secondo lotto veniva inserito come area edificabile con il pianoparticolareggiato attuativo 2004-2009 non grazie all’accordo diprogramma, ma grazie all’attività della ricorrente; i testi escussi hannodato atto e confermato il lavoro svolto dalla ricorrente, in particolare i testiMezzadri, Caminati, Zanrei, Braghi e Palazzi.Il motivo non può essere accolto. La censura è anzitutto inammissibile,per le ragioni sopra esposte, laddove di nuovo si richiama il vizio di difettodi motivazione.La ricorrente contesta poi l’omesso esame di fatti decisivi, ossia l’attivitàprofessionale svolta in relazione alla realizzazione degli studi di massimadi tre villette, alla realizzazione di quattro scritture preliminari perl’alienazione dell’area e all’attività volta ad assicurare la vendibilità delsecondo lotto, circostanze confermate dai testimoni. Al riguardo vasottolineato che non è ravvisabile l’omesso esame denunciato. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti riconosciuto l’attività svolta dalla ricorrente in relazionealla richiesta di classificazione dell’area da agricola a edificabile, nonchéalla richiesta di certificato urbanistico e l’attività svolta in relazione alleofferte di acquisto, avendo ritenuto che per la prima fase relativa al primolotto le dichiarazioni testimoniali forniscano prova della attività diinteressamento e interlocuzione della ricorrente. Non è però stato provato,ad avviso del giudice d’appello, che l’inserimento dei lotti nel nuovo pianoregolatore sia avvenuto per l’operato determinante della ricorrente, che èstata esclusa dalla predisposizione dell’accordo di programma. [OSCURATO:PERSONA] non ha poi ritenuto provata l’attività svolta in relazione allaredazione delle quattro scritture preliminari, in quanto dalle provetestimoniali e dal testo delle scritture risulta che le medesime sono stateredatte interamente da uno studio legale, previ contatti con un altrostudio legale, cosicché risulta come la ricorrente non avesse maipartecipato alla redazione dei contratti preliminari in questione. Risulta poiNumero registro generale 14241/2020Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 21263/2026Data pubblicazione 23/06/2026assorbita, ad avviso del giudice d’appello, ogni ulteriore questione relativaalla seconda fase e al secondo lotto, in ordine alla quale è pacifico che lecontrodeduzioni siano state redatte da due altri professionisti, come anchela bozza dell’accordo di programma e la sottoscrizione del pianoparticolareggiato, anche qui in base a prove documentali e a dichiarazionitestimoniali.La ricorrente, pertanto, censura la valutazione delle prove documentali etestimoniali operata dal giudice d’appello, valutazione che il medesimo haargomentato e che non è pertanto censurabile da parte di questa Corte dilegittimità.3) Il terzo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., difettodi motivazione, nonché violazione o/e falsa applicazione degli artt. 91c.p.c., 111 Cost. in combinato disposto con l'art. 132 c.p.c.; violazione delprincipio di causalità: risulta incomprensibile evincere su quali presuppostila Corte d’appello abbia condannato la ricorrente alle spese di lite; l’attoreparzialmente vittorioso non può essere condannato al pagamento di unaparte delle spese di lite.Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha riformato la sentenzaimpugnata, condannandole controparti a corrispondere alla ricorrente lasomma di euro 33.172,74, somma inferiore a quella liquidata in primogrado. Alla luce dell’accoglimento del gravame, la Corte d’appello avrebbedovuto rideterminare le spese del primo grado e del grado d’appello sullabase dell’esito complessivo della lite, poiché la valutazione dellasoccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad uncriterio unitario e globale (cfr. Cass. n. 2700/2025, nonché Cass., sez.un., n. 32906/2022). Il giudice d’appello ha invece confermato lacompensazione delle spese disposta dal primo giudice e ha condannato laricorrente al pagamento delle spese d’appello. Al riguardo va ricordato chel'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domandaarticolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,Numero registro generale 14241/2020Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 21263/2026Data pubblicazione 23/06/2026configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domandecontrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o incaso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, enon consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamentodelle spese processuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza deglialtri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass., sez. un.,n. 32061/2022).II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivoaccolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che sipronuncerà sulle spese dei gradi di merito alla luce dei principi di dirittosopra ricordati. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigettati i primi due motivi di ricorso;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diBologna in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 14 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco