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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00833/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte di cassazione.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. ;dt [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'Il luglio 2018, che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A) e di estorsione aggravata con l'ulteriore aggravante mafiosa (capo B).

Il ricorso per cassazione, proposto per i profili della responsabilità e dell'aggravante mafiosa in ordine al delitto di estorsione, della responsabilità per la fattispecie associativa e del diniego delle attenuanti generiche, è stato rigettato dalla Seconda sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 13908 del 22 dicembre 2021.

Avverso detta sentenza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo l'omesso rilievo da parte del Giudice di legittimità dell'aumento illegale della pena ex art. 63, comma 4 cod. pen., in quanto la pena di anni 6 di reclusione fissata per il più grave reato di estorsione aggravata era stata aumentata della metà fino ad anni 9 di reclusione per la concorrente aggravante mafiosa, anziché nella misura di un terzo.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Invero la censura risulta affatto eccentrica rispetto ai temi devoluti con i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, come sopra indicati, e quindi al perimetro delle specifiche questioni rimesse al giudizio della Suprema Corte e decise con la sentenza n. 13908 del 2022.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte di cassazione. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. ;dt [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'Il luglio 2018, che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A) e di estorsione aggravata con l'ulteriore aggravante mafiosa (capo B). Il ricorso per cassazione, proposto per i profili della responsabilità e dell'aggravante mafiosa in ordine al delitto di estorsione, della responsabilità per la fattispecie associativa e del diniego delle attenuanti generiche, è stato rigettato dalla Seconda sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 13908 del 22 dicembre 2021. Avverso detta sentenza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo l'omesso rilievo da parte del Giudice di legittimità dell'aumento illegale della pena ex art. 63, comma 4 cod. pen., in quanto la pena di anni 6 di reclusione fissata per il più grave reato di estorsione aggravata era stata aumentata della metà fino ad anni 9 di reclusione per la concorrente aggravante mafiosa, anziché nella misura di un terzo. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Invero la censura risulta affatto eccentrica rispetto ai temi devoluti con i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, come sopra indicati, e quindi al perimetro delle specifiche questioni rimesse al giudizio della Suprema Corte e decise con la sentenza n. 13908 del 2022. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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