CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a CATANZARO il 30/09/1991 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma V, D.P.R. 309 del 1990, in relazione alla cessione di grammi 0, 72 di cocaina. Il ricorrente formula un motivo di ricorso con cui lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, in quanto il giudice di merito avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di elementi indiziari e contraddittori, dando rilievo alle impressioni uditive di uno dei verbalizzanti, nonostante siano esse divergenti dai riscontri probatori. Il ricorso è articolato in un motivo non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Invero, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La Corte territoriale ha infatti ritenuto pienamente provati i fatti concernenti la cessione di sostanza stupefacente al Ghilsandi, in quanto chiaramente desumibile dalle deposizioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva svolto le operazioni di osservazione e pedinamento e che aveva fatto ingresso nell'edificio dove si era introdotto il Ghislandi e ove risiede il [OSCURATO:PERSONA]. Il teste ha riferito di conoscere l'odierno ricorrente e di cui ha riconosciuto la voce nel corso della conversazione intercorsa tra l'imputato e l'acquirente, concernente la cessione di droga. Il giudice a quo ha anche evidenziato il successivo rinvenimento della sostanza stupefacente di tipo cocaina, nella immediatezza, in capo al Ghilsandi, ritenendo irrilevante l'esito negativo della perquisizione presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] alla luce del considerevole lasso temporale intercorso tra questa e la cessione, avvenuta intorno le 5,30 del mattino, mentre la perquisizione è avvenuta dopo le 10.00. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M P.Q.M