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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 04636/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6329/2021 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2451/2020 depositata il 14/08/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 6329/2021 Numero sezionale 502/2026 Numero di raccolta generale 4636/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.

Così deciso in Roma, il 24/02/2026 Antonella dell'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6329/2021 Numero sezionale 502/2026 Numero di raccolta generale 4636/2026 Data pubblicazione 02/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6329/2021 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2451/2020 depositata il 14/08/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 6329/2021 Numero sezionale 502/2026 Numero di raccolta generale 4636/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti. Così deciso in Roma, il 24/02/2026 Antonella dell'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6329/2021 Numero sezionale 502/2026 Numero di raccolta generale 4636/2026 Data pubblicazione 02/03/2026
Decreto Cassazione n. 04636/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris