CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 35095/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Nicas ro Giuseppe, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 319/90. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate n termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente gen iriche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta a conferente apparato argomentativo. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilit'l (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'aff rmazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della i Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent