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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23996/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 3.2.2021, con il quale era stato accolto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 -bis Ord. Pen., avente a oggetto il mancato inserimento nell'elenco dei prodotti acquistabili al sopravvitto, vigente per i detenuti del circuito 41- bis Ord. Pen., di una serie di prodotti alimentari normalmente previsti per i detenuti delle sezioni comuni e concernente il divieto imposto dalla Direzione dell'istituto di cucinare al di fuori delle fasce orarie consentite dall'ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; conseguentemente, il suddetto Magistrato aveva ordinato alla Direzione della C.C. di L'Aquila, previa disapplicazione dell'avviso alla popolazione detentiva del 12.11.2018, di consentire al detenuto di acquistare a modello 72 gli stessi cibi acquistabili presso le altre sezioni comuni dell'istituto, nonché di cucinare i cibi senza previsione di fasce orarie nel rispetto della disponibilità dei fornelli nella stanza detentiva.

2. Avverso detta ordinanza il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo "violazione ed erronea applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b)

I. n. 354 /75 (Ord. Pen.), nonché degli artt. 1, 35 -bis, 41 -bis Ord. Pen., in relazione all'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.".

2.1. Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente interpretato la decisione della Corte Costituzionale n. 186 del 2018, con la quale è stato dichiarato illegittimo il divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti a regime differenziato, traendo arbitrariamente l'affermazione della illegittimità della limitazione, per costoro, dei cibi da acquistare, asseritamente irragionevole e riconducibile a scelta meramente afflittiva; in realtà la stessa Corte Costituzionale, nella citata sentenza, avrebbe ritenuto legittimo il mantenimento di modalità di controllo tali da escludere che, attraverso l'acquisto di beni alimentari di lusso o di particolare pregio, possa essere acquisita o mantenuta una posizione di supremazia all'interno dell'istituto penitenziario; sotto altro profilo, l'ordinanza sarebbe generica, in quanto non avrebbe esaminato una specifica doglianza del detenuto in relazione all'esclusione di una particolare categoria di cibi, scrutinando la pretesa indifferenziata di acquistare qualsiasi cibo, anche il più raro o costoso, e facendo venire meno la stessa possibilità di vigilare e di controllare il tipo di cibo da acquistare.

2.2. Sempre secondo il ricorrente, quanto all'obbligo di cucinare in determinate fasce orarie, la giurisprudenza di legittimità avrebbe riconosciuto che la relativa regolamentazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria inciderebbe sulle modalità di esercizio in concreto del diritto, il quale sarebbe, comunque, suscettibile di ampia fruizione, in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze in rilievo che connotano la vita in comune all'interno di un carcere.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Non sono fondati i rilievi con i quali il ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui aveva respinto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 3.2.2021, con il quale era stato accolto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., avente a oggetto il mancato inserimento nell'elenco dei prodotti acquistabili al sopravvitto, vigente per i detenuti del circuito 41-bis Ord. Pen., di una serie di prodotti alimentari normalmente previsti per i detenuti delle sezioni comuni.

E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, "in tema di regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. Pen., è illegittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di generi alimentari compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, qualora la loro acquisizione non contrasti con le esigenze proprie del regime differenziato, costituite dalla necessità di impedire le comunicazioni con l'esterno o di evitare la possibilità di distinguere la posizione del detenuto ex art. 41-bis Ord. Pen. all'interno del gruppo di socialità, accrescendone il carisma o lo spessore criminale" (Cass. Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Rv. 281618 - 01).

2. Ebbene, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del superiore principio di diritto, motivando adeguatamente circa le ragioni della propria decisione e, in particolare, evidenziando che le differenze riscontrabili tra l'elenco in vigore per i detenuti comuni e quello in vigore per i detenuti sottoposti al regime differenziato non trovassero giustificazioni di sorta, non potendo le stesse essere spiegate ). facendo richiamo alle esigenze di prevenzione e di pericolo per l'ordine e la sicurezza, che sono alla base dell'applicazione dello speciale regime previsto dall'art. 41-bis Ord. Pen..

3. Il ricorso è, invece, fondato e merita accoglimento con riguardo alla prescrizione relativa alle fasce orarie per la cottura dei cibi.Questa Corte ha chiaramente e più volte affermato che "in tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio. (Conf. n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021 e n. 7194 del 2021)" (Cass. Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532 - 01).

In tale ambito, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie può rappresentare un ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno della camera di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla citata dalla sentenza n..186 del 2018 della Corte Costituzionale, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.

4. Deve, quindi, condividersi il rilievo del ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi riguardi le modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interni, che in questo caso non parrebbe essere stata esercitata con modalità manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto.

Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza non abbia fornito una motivazione adeguata circa la ragione per cui l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato abbia costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra le opposte esigenze di cui si è detto, non essendo, al riguardo, pertinente il mero richiamo alla pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale.

Sarebbe stato, invece, necessario chiarire se la previsione di fasce orarie sussista solo per per i detenuti assoggettati al regime differenziato e se sia in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria in quanto atto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemmeno funzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazione e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché esclusivamente discriminatorio.

5. In ordine a tale profilo, deve pervenirsi all'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che dovrà procedere a nuovo giudizio al fine di operare detta verifica nel solco dei principi tracciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione relativa alle fasce orarie per la cottura dei cibi con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

Rigetta nel resto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 3.2.2021, con il quale era stato accolto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 -bis Ord. Pen., avente a oggetto il mancato inserimento nell'elenco dei prodotti acquistabili al sopravvitto, vigente per i detenuti del circuito 41- bis Ord. Pen., di una serie di prodotti alimentari normalmente previsti per i detenuti delle sezioni comuni e concernente il divieto imposto dalla Direzione dell'istituto di cucinare al di fuori delle fasce orarie consentite dall'ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; conseguentemente, il suddetto Magistrato aveva ordinato alla Direzione della C.C. di L'Aquila, previa disapplicazione dell'avviso alla popolazione detentiva del 12.11.2018, di consentire al detenuto di acquistare a modello 72 gli stessi cibi acquistabili presso le altre sezioni comuni dell'istituto, nonché di cucinare i cibi senza previsione di fasce orarie nel rispetto della disponibilità dei fornelli nella stanza detentiva. 2. Avverso detta ordinanza il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo "violazione ed erronea applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b) I. n. 354 /75 (Ord. Pen.), nonché degli artt. 1, 35 -bis, 41 -bis Ord. Pen., in relazione all'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.". 2.1. Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente interpretato la decisione della Corte Costituzionale n. 186 del 2018, con la quale è stato dichiarato illegittimo il divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti a regime differenziato, traendo arbitrariamente l'affermazione della illegittimità della limitazione, per costoro, dei cibi da acquistare, asseritamente irragionevole e riconducibile a scelta meramente afflittiva; in realtà la stessa Corte Costituzionale, nella citata sentenza, avrebbe ritenuto legittimo il mantenimento di modalità di controllo tali da escludere che, attraverso l'acquisto di beni alimentari di lusso o di particolare pregio, possa essere acquisita o mantenuta una posizione di supremazia all'interno dell'istituto penitenziario; sotto altro profilo, l'ordinanza sarebbe generica, in quanto non avrebbe esaminato una specifica doglianza del detenuto in relazione all'esclusione di una particolare categoria di cibi, scrutinando la pretesa indifferenziata di acquistare qualsiasi cibo, anche il più raro o costoso, e facendo venire meno la stessa possibilità di vigilare e di controllare il tipo di cibo da acquistare. 2.2. Sempre secondo il ricorrente, quanto all'obbligo di cucinare in determinate fasce orarie, la giurisprudenza di legittimità avrebbe riconosciuto che la relativa regolamentazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria inciderebbe sulle modalità di esercizio in concreto del diritto, il quale sarebbe, comunque, suscettibile di ampia fruizione, in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze in rilievo che connotano la vita in comune all'interno di un carcere. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Non sono fondati i rilievi con i quali il ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui aveva respinto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 3.2.2021, con il quale era stato accolto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., avente a oggetto il mancato inserimento nell'elenco dei prodotti acquistabili al sopravvitto, vigente per i detenuti del circuito 41-bis Ord. Pen., di una serie di prodotti alimentari normalmente previsti per i detenuti delle sezioni comuni. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, "in tema di regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. Pen., è illegittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di generi alimentari compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, qualora la loro acquisizione non contrasti con le esigenze proprie del regime differenziato, costituite dalla necessità di impedire le comunicazioni con l'esterno o di evitare la possibilità di distinguere la posizione del detenuto ex art. 41-bis Ord. Pen. all'interno del gruppo di socialità, accrescendone il carisma o lo spessore criminale" (Cass. Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Rv. 281618 - 01). 2. Ebbene, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del superiore principio di diritto, motivando adeguatamente circa le ragioni della propria decisione e, in particolare, evidenziando che le differenze riscontrabili tra l'elenco in vigore per i detenuti comuni e quello in vigore per i detenuti sottoposti al regime differenziato non trovassero giustificazioni di sorta, non potendo le stesse essere spiegate ). facendo richiamo alle esigenze di prevenzione e di pericolo per l'ordine e la sicurezza, che sono alla base dell'applicazione dello speciale regime previsto dall'art. 41-bis Ord. Pen.. 3. Il ricorso è, invece, fondato e merita accoglimento con riguardo alla prescrizione relativa alle fasce orarie per la cottura dei cibi.Questa Corte ha chiaramente e più volte affermato che "in tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio. (Conf. n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021 e n. 7194 del 2021)" (Cass. Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532 - 01). In tale ambito, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie può rappresentare un ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno della camera di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla citata dalla sentenza n..186 del 2018 della Corte Costituzionale, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari. 4. Deve, quindi, condividersi il rilievo del ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi riguardi le modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interni, che in questo caso non parrebbe essere stata esercitata con modalità manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza non abbia fornito una motivazione adeguata circa la ragione per cui l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato abbia costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra le opposte esigenze di cui si è detto, non essendo, al riguardo, pertinente il mero richiamo alla pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale. Sarebbe stato, invece, necessario chiarire se la previsione di fasce orarie sussista solo per per i detenuti assoggettati al regime differenziato e se sia in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria in quanto atto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemmeno funzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazione e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché esclusivamente discriminatorio. 5. In ordine a tale profilo, deve pervenirsi all'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che dovrà procedere a nuovo giudizio al fine di operare detta verifica nel solco dei principi tracciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione relativa alle fasce orarie per la cottura dei cibi con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Rigetta nel resto
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