CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 37140/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 13 maggio 2022 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la responsabilità degli stessi imputati per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, perché commesso con mezzo fraudolento (artt. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), e li aveva condannati alle pene ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione, con unico atto, nell'interesse degli imputati, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, in quanto la Corte di merito avrebbe ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.), erroneamente affermando che essa sia stata ritualmente contestata in fatto e, di conseguenza, ritenendo il reato procedibile d'ufficio. 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, difettando la prescritta condizione di procedibilità — che qui deve essere rilevata —, sia pure per un ordine di ragioni diverso da quello assunto con il primo motivo di ricorso. Rimane, invece, assorbito il secondo motivo. 3.1. È dirimente considerare che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha a chiare lettere affermato la responsabilità degli imputati per il delitto di furto aggravato, perché commesso con mezzo fraudolento (artt. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.) — escludendo l'aggravante della violenza sulle cose, pure contemplata dall'art. 625, comma 1, n. 2, cit.), senza aver invece ritenuto la sussistenza dell'aggravante della commissione del fatto su cosa ci ,.stinata a pubblico servizio ex art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (cfr. sentenza di primo grado, p. 10; nonché p. 11, ove è compiuto il giudizio di bilanciamento tra la sola aggravante del mezzo fraudolento e le circostanze attenuanti generiche); e tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione da parte del Pubblico ministero. Il che priva di rilievo ogni considerazione sulla contestazione in fatto o meno di quest'ultima circostanza, su cui ha argomentato I Corte di merito, la quale dunque erroneamente ha ritenuto il reato procedibile d'ufficio in vi , di essa (cfr. art. 624, comma 3, cod. pen., nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Dunque, non constando la proposizione di querela e non ricorrendo alcuna d 'e ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi il difetto della co izione di procedibilità per il reato in discorso; e la sentenza impugnata deve essere annuL la senza rinvio, poiché per esso l'azione penale non può essere proseguita. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non i:« essere proseguita per mancanza di q