Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 07153/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lette inoltre la remissione di querela ritualmente depositata nell'interesse della persona offesa e la dichiarazione di accettazione proveniente dall'imputato; letta la richiesta ex art. 531 cod. proc. pen., pervenuta in data 12 dicembre 2025, con la quale si chiede emettersi declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. per intervenuta remissione di querela, avendo la persona , .nn offesa [OSCURATO:PERSONA] rimesso la querela in data 5 dicembre 2025 ed esserci° intervenuta rituale accettazione da parte dell'imputato; ritenuto che, come questa Corte ha autorevolmente chiarito, la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281326); rilevato che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali ex art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lette inoltre la remissione di querela ritualmente depositata nell'interesse della persona offesa e la dichiarazione di accettazione proveniente dall'imputato; letta la richiesta ex art. 531 cod. proc. pen., pervenuta in data 12 dicembre 2025, con la quale si chiede emettersi declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. per intervenuta remissione di querela, avendo la persona , .nn offesa [OSCURATO:PERSONA] rimesso la querela in data 5 dicembre 2025 ed esserci° intervenuta rituale accettazione da parte dell'imputato; ritenuto che, come questa Corte ha autorevolmente chiarito, la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281326); rilevato che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali ex art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07153/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris