Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 31049/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4, e 61, n.5, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore; - che il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, atteso che «integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'ad 624-bis cod. pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno» (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, Pompei, Rv. 279110); - che il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle due aggravanti, si presenta intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte di appello ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, in ordine alla sussistenza delle due aggravanti (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 4, e 61, n.5, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore; - che il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, atteso che «integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'ad 624-bis cod. pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno» (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, Pompei, Rv. 279110); - che il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle due aggravanti, si presenta intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte di appello ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, in ordine alla sussistenza delle due aggravanti (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31049/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris