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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18307/2026

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i-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio, n. 5666/2024, depositata il 18/9/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Ombra di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], esercente l’attività digestione di stabilimenti balneari, riceveva un avviso di accertamentoNumero registro generale 5769/2025Numero sezionale 4372/2026Numero di raccolta generale 18307/2026che, condividendo le risultanze di un PVC della Guardia di Finanza,Data pubblicazione 06/06/2026rettificava il reddito determinato per l’anno d’imposta 2019,elevandolo da euro 40.352,00 a euro 88.041,00.

La rettifica eragiustificata dal reperimento di documentazione extracontabilerelativa a ricavi occultati, da una dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di contenuto confessorio e dal mancato riconoscimento dicosti deducibili per euro 3.689,00.2.

La CGT di primo grado di Viterbo, con sentenza n. 481/2023,rigettava il ricorso dei contribuenti.

L’accertamento era basato sulrinvenimento nel corso di una verifica di documenti extracontabili esulle dichiarazioni rese tramite una PEC dalla Lucherini, riportate nelPVC sottoscritto da entrambi i soci.3.

Con sentenza n. 5666/2024, la CGT di secondo grado del Laziorigettava l’appello dei contribuenti.

Richiamati i principigiurisprudenziali applicabili in materia di motivazione per relationemdegli atti tributari, il giudice di appello riteneva:- che gli appunti rinvenuti dalla Guardia di finanza sulle operazionioccultate avevano indubbio valore probatorio.

Le registrazionicomportavano un’inversione dell’onere della prova;- che i contribuenti non erano stati in grado di spiegare in modocredibile perché la socia avesse rilasciato delle dichiarazioniasseritamente prive di valore confessorio.

A loro dire, si trattavadella prospettazione di futuri incassi e non d’incassi non registrati.Era significativo che le dichiarazioni fossero riportate nel PVC redattodalla Guardia di finanza sottoscritto da entrambi i soci.4.

I contribuenti hanno proposto ricorso affidato a tre motivimentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5.

Il 6/9/2025 è stata comunicata una proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazionedell’inammissibilità dei motivi di ricorso.

Con istanza depositata indata 21/10/2025, i ricorrenti hanno chiesto la decisione.2 di 5Numero registro generale 5769/2025Numero sezionale 4372/2026Numero di raccolta generale 18307/20266.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,Data pubblicazione 06/06/2026ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7.

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato semplicemente«motivo ex art. 360 n. 4 c.p.c.», i ricorrenti lamentano che il giudicedi secondo grado non ha esplicitato in alcun modo le ragioni per cui“non è stato approfondit[a] la posizione dell’appellante e non è statarivisitata in alcun modo la sentenza di prime cure”.

Il giudice si limitaa richiamare pedissequamente la sentenza appellata, rendendo unamotivazione apparente.2.

Con il secondo motivo, rubricato «motivo ex art. 360 n. 3c.p.c.», i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dinorma di diritto, in particolare in tema di formazione della prova»,avendo il giudice erroneamente sostenuto che non fossero statefornite spiegazioni adeguate sulle dichiarazioni rilasciate alla Guardiadi finanza.

Senza eseguire indagini, quest’ultima si era limitata avalorizzare documentazione non riscontrata.3.

Con il terzo motivo, rubricato «richiamo a registrazioni extracontabili che non erano mai state verificate o riscontrate», i ricorrentieccepiscono che sono stati violati i principi fondamentali in tema dicertezza e trasparenza dell’accertamento.4.

Occorre rilevare preliminarmente che il ricorso deve ritenersirinunciato perché la richiesta di decisione del difensore è statadepositata tardivamente.

La comunicazione al difensore di tutte leparti ricorrenti all’indirizzo PEC “[OSCURATO:EMAIL]” della proposta di definizione è avvenuta il6/9/2025 alle ore 12:35.

La richiesta del legale avrebbe dovutoessere presentata entro il termine perentorio di giovedì 16/10/2025mentre è pervenuta solo martedì 21/10/2025.

Una richiesta tardiva3 di 5Numero registro generale 5769/2025Numero sezionale 4372/2026non comporta effetti diversi dalla mancata presentazione dellaNumero di raccolta generale 18307/2026richiesta.

L’art. 380-bis c.p.c. prevede che il presidenDtaeta pudbbeliclalazio n e 06/06/2026sezione, o il consigliere da questo delegato, può formulare unaproposta di definizione del giudizio, recante la sintetica indicazionedelle ragioni dell'inammissibilità, dell'improcedibilità o dellamanifesta infondatezza del ricorso.

Entro quaranta giorni dallacomunicazione della proposta di definizione, la parte ricorrente conistanza sottoscritta dal difensore può chiedere la decisione e, inmancanza, il ricorso s’intende rinunciato e la Corte provvede ai sensidell’art. 391 c.p.c.

L'istanza sottoscritta dal difensore del ricorrenteex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ha l’effetto dichiarativo delpermanente interesse alla decisione del ricorso già incardinato nelprocesso mediante la richiesta di cassazione della sentenzaimpugnata, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

LeSezioni Unite hanno chiarito che nella disciplina del procedimentoper la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, si è inteso attribuire significatività legalead un determinato comportamento processuale omissivo delricorrente, quale la mancata richiesta di decisione entro quarantagiorni dalla comunicazione della proposta, intendendolo comeequipollente alla manifestazione di una volontà abdicativa, e cioè diuna tacita rinuncia, dell'impugnazione (Cass., sez.

U., 9611/2024).Una volta verificatesi le condizioni per cui la rinuncia s’intendeperfezionata, quest’ultima non può essere revocata, trovandosemmai applicazione l’art. 153, secondo comma, c.p.c., sullarimessione in termini qualora la parte dimostri di non aver rispettatoil termine per causa non imputabile.5.

La parte ricorrente, che ha dato causa alla prosecuzione dellelite, viene condannata al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., liquidatecome da dispositivo nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del2014.4 di 5Numero registro generale 5769/2025Numero sezionale 4372/2026Numero di raccolta generale 18307/2026 P.Q.MData pubblicazione 06/06/2026La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna i ricorrenti alpagamento delle spese per il giudizio di legittimità in favore dellacontroricorrente, liquidate nella somma di euro 2.740,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio, n. 5666/2024, depositata il 18/9/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Ombra di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], esercente l’attività digestione di stabilimenti balneari, riceveva un avviso di accertamentoNumero registro generale 5769/2025Numero sezionale 4372/2026Numero di raccolta generale 18307/2026che, condividendo le risultanze di un PVC della Guardia di Finanza,Data pubblicazione 06/06/2026rettificava il reddito determinato per l’anno d’imposta 2019,elevandolo da euro 40.352,00 a euro 88.041,00. La rettifica eragiustificata dal reperimento di documentazione extracontabilerelativa a ricavi occultati, da una dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di contenuto confessorio e dal mancato riconoscimento dicosti deducibili per euro 3.689,00.2. La CGT di primo grado di Viterbo, con sentenza n. 481/2023,rigettava il ricorso dei contribuenti. L’accertamento era basato sulrinvenimento nel corso di una verifica di documenti extracontabili esulle dichiarazioni rese tramite una PEC dalla Lucherini, riportate nelPVC sottoscritto da entrambi i soci.3. Con sentenza n. 5666/2024, la CGT di secondo grado del Laziorigettava l’appello dei contribuenti. Richiamati i principigiurisprudenziali applicabili in materia di motivazione per relationemdegli atti tributari, il giudice di appello riteneva:- che gli appunti rinvenuti dalla Guardia di finanza sulle operazionioccultate avevano indubbio valore probatorio. Le registrazionicomportavano un’inversione dell’onere della prova;- che i contribuenti non erano stati in grado di spiegare in modocredibile perché la socia avesse rilasciato delle dichiarazioniasseritamente prive di valore confessorio. A loro dire, si trattavadella prospettazione di futuri incassi e non d’incassi non registrati.Era significativo che le dichiarazioni fossero riportate nel PVC redattodalla Guardia di finanza sottoscritto da entrambi i soci.4. I contribuenti hanno proposto ricorso affidato a tre motivimentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. Il 6/9/2025 è stata comunicata una proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazionedell’inammissibilità dei motivi di ricorso. Con istanza depositata indata 21/10/2025, i ricorrenti hanno chiesto la decisione.2 di 5Numero registro generale 5769/2025Numero sezionale 4372/2026Numero di raccolta generale 18307/20266. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,Data pubblicazione 06/06/2026ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato semplicemente«motivo ex art. 360 n. 4 c.p.c.», i ricorrenti lamentano che il giudicedi secondo grado non ha esplicitato in alcun modo le ragioni per cui“non è stato approfondit[a] la posizione dell’appellante e non è statarivisitata in alcun modo la sentenza di prime cure”. Il giudice si limitaa richiamare pedissequamente la sentenza appellata, rendendo unamotivazione apparente.2. Con il secondo motivo, rubricato «motivo ex art. 360 n. 3c.p.c.», i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dinorma di diritto, in particolare in tema di formazione della prova»,avendo il giudice erroneamente sostenuto che non fossero statefornite spiegazioni adeguate sulle dichiarazioni rilasciate alla Guardiadi finanza. Senza eseguire indagini, quest’ultima si era limitata avalorizzare documentazione non riscontrata.3. Con il terzo motivo, rubricato «richiamo a registrazioni extracontabili che non erano mai state verificate o riscontrate», i ricorrentieccepiscono che sono stati violati i principi fondamentali in tema dicertezza e trasparenza dell’accertamento.4. Occorre rilevare preliminarmente che il ricorso deve ritenersirinunciato perché la richiesta di decisione del difensore è statadepositata tardivamente. La comunicazione al difensore di tutte leparti ricorrenti all’indirizzo PEC “[OSCURATO:EMAIL]” della proposta di definizione è avvenuta il6/9/2025 alle ore 12:35. La richiesta del legale avrebbe dovutoessere presentata entro il termine perentorio di giovedì 16/10/2025mentre è pervenuta solo martedì 21/10/2025. Una richiesta tardiva3 di 5Numero registro generale 5769/2025Numero sezionale 4372/2026non comporta effetti diversi dalla mancata presentazione dellaNumero di raccolta generale 18307/2026richiesta. L’art. 380-bis c.p.c. prevede che il presidenDtaeta pudbbeliclalazio n e 06/06/2026sezione, o il consigliere da questo delegato, può formulare unaproposta di definizione del giudizio, recante la sintetica indicazionedelle ragioni dell'inammissibilità, dell'improcedibilità o dellamanifesta infondatezza del ricorso. Entro quaranta giorni dallacomunicazione della proposta di definizione, la parte ricorrente conistanza sottoscritta dal difensore può chiedere la decisione e, inmancanza, il ricorso s’intende rinunciato e la Corte provvede ai sensidell’art. 391 c.p.c. L'istanza sottoscritta dal difensore del ricorrenteex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ha l’effetto dichiarativo delpermanente interesse alla decisione del ricorso già incardinato nelprocesso mediante la richiesta di cassazione della sentenzaimpugnata, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. LeSezioni Unite hanno chiarito che nella disciplina del procedimentoper la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, si è inteso attribuire significatività legalead un determinato comportamento processuale omissivo delricorrente, quale la mancata richiesta di decisione entro quarantagiorni dalla comunicazione della proposta, intendendolo comeequipollente alla manifestazione di una volontà abdicativa, e cioè diuna tacita rinuncia, dell'impugnazione (Cass., sez. U., 9611/2024).Una volta verificatesi le condizioni per cui la rinuncia s’intendeperfezionata, quest’ultima non può essere revocata, trovandosemmai applicazione l’art. 153, secondo comma, c.p.c., sullarimessione in termini qualora la parte dimostri di non aver rispettatoil termine per causa non imputabile.5. La parte ricorrente, che ha dato causa alla prosecuzione dellelite, viene condannata al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., liquidatecome da dispositivo nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del2014.4 di 5Numero registro generale 5769/2025Numero sezionale 4372/2026Numero di raccolta generale 18307/2026 P.Q.MData pubblicazione 06/06/2026La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna i ricorrenti alpagamento delle spese per il giudizio di legittimità in favore dellacontroricorrente, liquidate nella somma di euro 2.740,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro5 di 5
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