CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 26581/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 13398-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro C.E.P.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1684/2021 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 24/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 13398 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso la cartella esattoriale notificatagli dal C.E.P.-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con la quale gli veniva intimato il pagamento di euro 166,47 per una contravvenzione al Codice della strada accertata dal Comune di Gallicano nel Lazio. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Tivolirigettò l’opposizione. 2. Sull’appello del Leoni, il Tribunale di Tivoli confermò la sentenza di primo grado. 3. Avverso la pronuncia di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo. 4. Sono rimasti intimati il Comune di Gallicano nel [OSCURATO:SOCIETA]- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 primo comma c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, nn. 3, 4, 5c.p.c., il grave travisamento della prova dei fatti e la violazione della giurisprudenza costituente diritto vivente. Sostiene il ricorrente che il giudice del merito abbia arbitrariamente assunto come non pagata una sanzione amministrativa che, invece, lo era stata. A suo dire, non sarebbe stata considerata la quietanza dell’avvenuto pagamento della contravvenzione in contestazione (al 61° giorno) prodotta in giudizio. 2.-Il motivo è inammissibile. Anzitutto la sua struttura espositiva prospetta, quanto all’asserita violazione dell’art. 115 c.p.c., in modo sostanzialmente promiscuo, plurimi profili di doglianza, senza che il mezzo sia articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c., pur senza la Ric. 2022 n. 13398 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 3 - necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., sez. U, n. 17931/2013). Comunque, il disposto dell’art. 115 c.p.c. è impropriamente denunciato come violato: come affermato da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 20867/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione di tale articolo“occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciuti”. Tale non è il caso della decisione impugnata, in ordine alla quale il mezzo richiede a questo Collegio una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze di causa, in questa sede non consentita. Confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non provata la tempestività del pagamento della sanzione originaria (“esattamente il giudice di prime cure [ha] ravvisato che non vi è prova della tempestività del dedotto pagamento della sanzione originaria come invece affermato dall'odierno appellante contestato dalla controparte”), il giudice a quo ha chiarito ulteriormente che “non vi è difatti prova che di tale tempestivo pagamento sia stata data dimostrazione nel primo grado di giudizio”, aggiungendo che “né, peraltro, è stato versato in atti nel presente grado l'allegato sub 2 della produzione del Leoni che si afferma essere la ‘quietanza di pagamento della sanzione amministrativa’”. Va pertanto respinto il tentativo di introdurre tramite il ricorso per cassazione, in nome di una non ben compresa specificità dei motivi di impugnazione e mediante acquisizione della relativa immagine, la produzione della quietanza di pagamento, non essendo ammessonel giudizio di legittimità il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, come recita l’art. 372 c.p.c. Ric. 2022 n. 13398 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 4 - Non giova all’istante neppure l’invocato travisamento della prova, sia a volere aderire al più rigoroso orientamento di questa Corte che lo risolve nell’"unico vizio del giudizio di fatto deducibile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.” (Cass. n. 24395/2020), sia a volere accogliere l’impostazione che ne riconosce un suo margine di autonomia, traducendolo in un errore di percezione della provache si concretizza in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa (Cass. n. 12971/2022). Nel caso di specie la mancata considerazione della quietanza di pagamento non ha formato oggetto di alcun travisamento per il fatto che è stato riscontrato che la prova del pagamento e della sua tempestività non risulta fornita in giudizio, neppure in grado di appello (“né, peraltro, è stato versato in atti nel presente grado l'allegato sub 2 della produzione del Leoni” che si afferma essere - come sostenuto anche nello stesso ricorso -la ‘quietanza di pagamento della sanzione amministrativa’”: pag. 3 della sentenza). 3.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è ragione di statuire sulle spese, non avendo il Comune di Gallicano nel [OSCURATO:SOCIETA]. svolto difese. 4.- Visto l’esito del ricorso, si deve dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti Ric. 2022 n. 13398 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 5 - processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.