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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 620/1988

ECLI:IT:COST:1988:620
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ricorso notificato il 15 aprile 1981 il Presidente della Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione contro la lettera prot. n. 214903/FCH della Procura Generale della Corte dei Conti - Contenzioso nelle materie di contabilità pubblica, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale della Toscana e firmata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale.

Nell'atto impugnato si chiede: a) di comunicare le determinazioni adottate in merito a certi progettati invasi artificiali sul torrente Farma e sul fiume Merse, i quali potrebbero danneggiare irrimediabilmente ambienti degni della massima protezione per le loro caratteristiche bellezze; b) di conoscere se tali territori godono di speciale tutela legislativa o rientrino in fattispecie particolarmente tutelate da apposita normativa.

Negli atti introduttivi del giudizio, le parti sostengono, da un lato, che l'atto impugnato invade le competenze regionali, in violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 66, 82, 87 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977, e, dall'altro, che il ricorso va dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Toscana riconosce, invece, di non avere più interesse, in quanto la materia reltiva al risarcimento del danno ambientale è ora regolata dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 749, che ha previsto la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo quindi la giurisdizione della Corte dei Conti e della Procura Generale (su tale articolo è intervenuta, peraltro, una sentenza di rigetto di questa Corte, la n. 641 del 1987).

Con l'atto impugnato la Procura Generale della Corte dei Conti ha chiesto informazioni al Presidente del Consiglio regionale della Toscana al fine di accertare l'eventuale esistenza di un danno ambientale nei territori interessati dalla costruzione di certi invasi artificiali sul torrente Farma e sul fiume Merse, in provincia di Siena.

Successivamente all'emanazione dell'atto impugnato, è entrata in vigore la legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), che, all'art. 18, ha previsto la giurisdizione del giudice ordinario per l'accertamento del danno ambientale.

Poiché le informazioni richieste con l'atto impugnato erano preordinate all'accertamento di un'eventuale responsabilità per danno ambientale da parte della Corte dei Conti e poiché tale accertamento è ora precluso dall'art. 18 della citata legge n. 349 del 1986, va dichiarata cessata la materia del contendere, in conformità alla richiesta della regione ricorrente.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 15 aprile 1981 il Presidente della Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione contro la lettera prot. n. 214903/FCH della Procura Generale della Corte dei Conti - Contenzioso nelle materie di contabilità pubblica, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale della Toscana e firmata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. Nell'atto impugnato si chiede: a) di comunicare le determinazioni adottate in merito a certi progettati invasi artificiali sul torrente Farma e sul fiume Merse, i quali potrebbero danneggiare irrimediabilmente ambienti degni della massima protezione per le loro caratteristiche bellezze; b) di conoscere se tali territori godono di speciale tutela legislativa o rientrino in fattispecie particolarmente tutelate da apposita normativa. Negli atti introduttivi del giudizio, le parti sostengono, da un lato, che l'atto impugnato invade le competenze regionali, in violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 66, 82, 87 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977, e, dall'altro, che il ricorso va dichiarato inammissibile o comunque infondato. Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Toscana riconosce, invece, di non avere più interesse, in quanto la materia reltiva al risarcimento del danno ambientale è ora regolata dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 749, che ha previsto la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo quindi la giurisdizione della Corte dei Conti e della Procura Generale (su tale articolo è intervenuta, peraltro, una sentenza di rigetto di questa Corte, la n. 641 del 1987). Con l'atto impugnato la Procura Generale della Corte dei Conti ha chiesto informazioni al Presidente del Consiglio regionale della Toscana al fine di accertare l'eventuale esistenza di un danno ambientale nei territori interessati dalla costruzione di certi invasi artificiali sul torrente Farma e sul fiume Merse, in provincia di Siena. Successivamente all'emanazione dell'atto impugnato, è entrata in vigore la legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), che, all'art. 18, ha previsto la giurisdizione del giudice ordinario per l'accertamento del danno ambientale. Poiché le informazioni richieste con l'atto impugnato erano preordinate all'accertamento di un'eventuale responsabilità per danno ambientale da parte della Corte dei Conti e poiché tale accertamento è ora precluso dall'art. 18 della citata legge n. 349 del 1986, va dichiarata cessata la materia del contendere, in conformità alla richiesta della regione ricorrente. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 620/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris