Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 1995

Cassazione n. 18761/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato di ricettazione di un assegno e alla mancata qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza non è consentito perché è meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici, e perché si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); che il motivo è altresì manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha costantemente affermato che la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01); che ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale, come è stato correttamente rilevato dalla Corte d'appello, il ricorrente non aveva riferito alcunché circa l'identità della persona che gli avrebbe consegnato l'assegno - la cui provenienza delittuosa trovava conferma nel fatto che il destinatario dello stesso non lo aveva mai ricevuto - né circa la natura ed entità dell'asserito credito che egli avrebbe vantato verso la stessa persona; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato di ricettazione di un assegno e alla mancata qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza non è consentito perché è meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici, e perché si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01); che il motivo è altresì manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha costantemente affermato che la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01); che ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale, come è stato correttamente rilevato dalla Corte d'appello, il ricorrente non aveva riferito alcunché circa l'identità della persona che gli avrebbe consegnato l'assegno - la cui provenienza delittuosa trovava conferma nel fatto che il destinatario dello stesso non lo aveva mai ricevuto - né circa la natura ed entità dell'asserito credito che egli avrebbe vantato verso la stessa persona; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18761/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris