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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32100/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla dichiarazione della responsabilità concorsuale per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. non è consentito in quanto reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici territoriali, mentre il ricorrente tenta di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); rilevato che la Corte di appello, con riferimento al caso di specie, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-5 della sentenza impugnata valorizzando le circostanze di luogo e l'orario della attività di controllo, la mancanza di adeguata giustificazione, con motivazione specifica in ordine alla consapevolezza del ricorrente) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla dichiarazione della responsabilità concorsuale per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. non è consentito in quanto reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici territoriali, mentre il ricorrente tenta di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); rilevato che la Corte di appello, con riferimento al caso di specie, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-5 della sentenza impugnata valorizzando le circostanze di luogo e l'orario della attività di controllo, la mancanza di adeguata giustificazione, con motivazione specifica in ordine alla consapevolezza del ricorrente) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1
Sentenza Cassazione n. 32100/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris