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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33030/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizioneRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3037/2025 la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione resa in data 29 aprile 2024 dal Tribunale monocratico di Venezia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c)ie comma 2-bis, cod. strada, recependo l'esito del giudizio di primo grado, che aveva dichiarato l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.

Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., nonché all'art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nonostante ne ricorressero i presupposti già al momento della decisione.

In particolare, il ricorrente espone che il fatto per cui si procede risale al 30 aprile 2019, allorché il [OSCURATO:PERSONA] rimaneva coinvolto in un sinistro stradale e, a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti nell'ambito delle cure prestategli, risultava positivo all'assunzione di bevande alcoliche.

Successivamente, in data 8 luglio 2020, veniva notificato decreto penale di condanna con cui l'imputato veniva condannato alla pena di euro 10.500 di multa; a tale decreto seguiva rituale opposizione in data 22 luglio 2020, con conseguente instaurazione del giudizio.

Con decreto notificato il 28 dicembre 2021 veniva disposto il giudizio immediato, con fissazione dell'udienza per il 13 giugno 2022; l'udienza veniva quindi rinviata al 19 dicembre 2022 per assenza del giudice, ed in tale data le parti formulavano richieste istruttorie, accolte dal Tribunale, che rinviava per l'assunzione delle prove testimoniali e tecniche.

All'udienza del 26 giugno 2023 si procedeva all'esame di un teste di polizia giudiziaria e il processo veniva rinviato al 19 febbraio 2024 per l'escussione dei consulenti tecnici della difesa; esaurita l'istruttoria, all'udienza del 3 aprile 2024 le parti discutevano il merito e il giudice rinviava al 29 aprile 2024 per la decisione.

3. In tale ultima udienza il Tribunale di Venezia, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, dichiarava l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., senza applicazione di pena, rilevando la minima offensività della condotta.

4. Avverso detta decisione veniva proposto appello in data 10 ottobre 2024, con il quale la difesa chiedeva, in via principale, l'assoluzione 1dell'imputato per insussistenza del fatto e, in via subordinata, la riqualificazione giuridica della condotta e la conseguente assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

5. Nel giudizio di secondo grado, instaurato con decreto di citazione notificato il 16 luglio 2025, la difesa depositava conclusioni scritte,insistendo, oltre che per l'assoluzione, anche per la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, deducendo l'integrale decorso del termine prescrizionale.

6. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza oggetto di ricorso, confermava integralmente la decisione di primo grado, omettendo tuttavia ogni statuizione in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e senza procedere alla necessaria verifica officiosa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

7. Il ricorrente evidenzia che, essendo il fatto stato commesso in data 30 aprile 2019, trova applicazione la disciplina della prescrizione di cui agli artt. 157 e 159 cod. pen. nella formulazione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ratione temporis vigente, e non già quella successivamente modificata dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.

8. Sotto tale profilo, si deduce che, nel caso di specie, non potrebbe operare il meccanismo di sospensione del corso della prescrizione previsto per le sentenze di condanna di primo grado, atteso che la decisione resa dal Tribunale — qualificata ex art. 131-bis cod. pen. — non integra una sentenza di condanna.

9. In particolare, il ricorrente richiama l'orientamento di legittimità secondo cui la sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur implicando l'accertamento del fatto storico, non comporta l'applicazione di alcuna pena né di misure afflittive e, pertanto, non è riconducibile al novero delle sentenze di condanna, con la conseguenza che non può determinare l'effetto sospensivo del termine prescrizionale previsto dall'art. 159 cod. pen.

Ne deriverebbe, ad avviso della difesa, che nel caso in esame il termine di prescrizione ha continuato a decorrere senza interruzioni rilevanti, sino a maturare anteriormente alla decisione della Corte territoriale, la quale avrebbe pertanto dovuto dichiarare l'estinzione del reato, anche d'ufficio.

10. Da tali premesse il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo la violazione delle disposizioni in materia di 2prescrizione e il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice di appello in ordine alla verifica della sopravvenuta causa estintiva del reato.

11. Tali conclusioni sono state ribadite nella memoria difensiva.

12. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.

2. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., nonché all'art. 129 cod. proc. pen., lamentando che la Corte di appello abbia omesso di rilevare e dichiarare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, nonostante il decorso integrale del termine prescrizionale al momento della decisione.

3. La doglianza è fondata.

4. Deve, in primo luogo, rilevarsi che, ratione temporis, trova applicazione al caso di specie la disciplina della prescrizione risultante dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. legge Orlando), atteso che il fatto risulta commesso in data 30 aprile 2019, e dunque anteriormente all'entrata in vigore delle successive modifiche normative introdotte con la legge n. 3 del 2019 e con la legge n. 134 del 2021.

5. Ciò posto, assume decisivo rilievo la natura della decisione resa dal giudice di primo grado, che ha dichiarato l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 6.

Sul punto, il Collegio reputa di dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur postulando un accertamento del fatto storico riconducibile alla fattispecie incriminatrice, non integra una sentenza di condanna, in quanto non comporta l'applicazione di alcuna pena né di misure afflittive.

Ne consegue che tale pronuncia non rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni che, ai fini della disciplina della prescrizione, ricollegano effetti sospensivi alla pronuncia di una "sentenza di condanna" di primo grado.

7. In particolare, la previsione di cui all'art. 159 cod. pen., come modificata dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui dispone la sospensionedel corso della prescrizione per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado e la data di deposito della sentenza che definisce il grado successivo, presuppone indefettibilnnente la sussistenza di una decisione di condanna, che nel caso di specie difetta.

8. Ne discende che, a fronte di una sentenza ex art. 131-bis cod. pen., non può operare il meccanismo sospensivo previsto dalla cd. legge Orlando, dovendosi escludere l'estensione analogica di tale effetto a ipotesi non espressamente contemplate, trattandosi di disciplina di stretta interpretazione in materia di estinzione del reato.

Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che, (A 4 nel caso di specie, il termine prescrizionale IO_ continuato a decorrere senza subire la sospensione prevista per le sentenze di condanna di primo grado.

9. Orbene, considerata la data di commissione del fatto (30 aprile 2019) e la disciplina applicabile, deve ritenersi che, alla data del 20 ottobre 2025, in cui la Corte di appello di Venezia ha pronunciato la sentenza impugnata, il termine massimo di prescrizione fosse già integralmente decorso.

10. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta estinzione del reato, essendo tale verifica imposta al giudice in ogni stato e grado del processo, allorché emergano dagli atti elementi idonei a evidenziare la sussistenza della causa estintiva.

11. Né può ritenersi ostativa la circostanza che la sentenza di primo grado abbia fatto applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., atteso che tale pronuncia, lungi dal precludere la rilevazione della sopravvenuta prescrizione, non incide sulla necessità di verificare l'eventuale maturazione di una causa estintiva del reato, che, ove intervenuta, deve essere dichiarata con prevalenza su ogni altra statuizione.

12. L'omessa pronuncia sul punto integra, dunque, una violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 606, commà 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo la Corte di appello disatteso il dovere di immediata declaratoria della causa estintiva.

13. In conclusione, accertata la maturazione della prescrizione anteriormente alla decisione di secondo grado, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. 4 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizioneRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3037/2025 la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione resa in data 29 aprile 2024 dal Tribunale monocratico di Venezia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c)ie comma 2-bis, cod. strada, recependo l'esito del giudizio di primo grado, che aveva dichiarato l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., nonché all'art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nonostante ne ricorressero i presupposti già al momento della decisione. In particolare, il ricorrente espone che il fatto per cui si procede risale al 30 aprile 2019, allorché il [OSCURATO:PERSONA] rimaneva coinvolto in un sinistro stradale e, a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti nell'ambito delle cure prestategli, risultava positivo all'assunzione di bevande alcoliche. Successivamente, in data 8 luglio 2020, veniva notificato decreto penale di condanna con cui l'imputato veniva condannato alla pena di euro 10.500 di multa; a tale decreto seguiva rituale opposizione in data 22 luglio 2020, con conseguente instaurazione del giudizio. Con decreto notificato il 28 dicembre 2021 veniva disposto il giudizio immediato, con fissazione dell'udienza per il 13 giugno 2022; l'udienza veniva quindi rinviata al 19 dicembre 2022 per assenza del giudice, ed in tale data le parti formulavano richieste istruttorie, accolte dal Tribunale, che rinviava per l'assunzione delle prove testimoniali e tecniche. All'udienza del 26 giugno 2023 si procedeva all'esame di un teste di polizia giudiziaria e il processo veniva rinviato al 19 febbraio 2024 per l'escussione dei consulenti tecnici della difesa; esaurita l'istruttoria, all'udienza del 3 aprile 2024 le parti discutevano il merito e il giudice rinviava al 29 aprile 2024 per la decisione. 3. In tale ultima udienza il Tribunale di Venezia, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, dichiarava l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., senza applicazione di pena, rilevando la minima offensività della condotta. 4. Avverso detta decisione veniva proposto appello in data 10 ottobre 2024, con il quale la difesa chiedeva, in via principale, l'assoluzione 1dell'imputato per insussistenza del fatto e, in via subordinata, la riqualificazione giuridica della condotta e la conseguente assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 5. Nel giudizio di secondo grado, instaurato con decreto di citazione notificato il 16 luglio 2025, la difesa depositava conclusioni scritte,insistendo, oltre che per l'assoluzione, anche per la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, deducendo l'integrale decorso del termine prescrizionale. 6. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza oggetto di ricorso, confermava integralmente la decisione di primo grado, omettendo tuttavia ogni statuizione in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e senza procedere alla necessaria verifica officiosa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 7. Il ricorrente evidenzia che, essendo il fatto stato commesso in data 30 aprile 2019, trova applicazione la disciplina della prescrizione di cui agli artt. 157 e 159 cod. pen. nella formulazione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ratione temporis vigente, e non già quella successivamente modificata dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021. 8. Sotto tale profilo, si deduce che, nel caso di specie, non potrebbe operare il meccanismo di sospensione del corso della prescrizione previsto per le sentenze di condanna di primo grado, atteso che la decisione resa dal Tribunale — qualificata ex art. 131-bis cod. pen. — non integra una sentenza di condanna. 9. In particolare, il ricorrente richiama l'orientamento di legittimità secondo cui la sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur implicando l'accertamento del fatto storico, non comporta l'applicazione di alcuna pena né di misure afflittive e, pertanto, non è riconducibile al novero delle sentenze di condanna, con la conseguenza che non può determinare l'effetto sospensivo del termine prescrizionale previsto dall'art. 159 cod. pen. Ne deriverebbe, ad avviso della difesa, che nel caso in esame il termine di prescrizione ha continuato a decorrere senza interruzioni rilevanti, sino a maturare anteriormente alla decisione della Corte territoriale, la quale avrebbe pertanto dovuto dichiarare l'estinzione del reato, anche d'ufficio. 10. Da tali premesse il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo la violazione delle disposizioni in materia di 2prescrizione e il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice di appello in ordine alla verifica della sopravvenuta causa estintiva del reato. 11. Tali conclusioni sono state ribadite nella memoria difensiva. 12. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati. 2. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., nonché all'art. 129 cod. proc. pen., lamentando che la Corte di appello abbia omesso di rilevare e dichiarare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, nonostante il decorso integrale del termine prescrizionale al momento della decisione. 3. La doglianza è fondata. 4. Deve, in primo luogo, rilevarsi che, ratione temporis, trova applicazione al caso di specie la disciplina della prescrizione risultante dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. legge Orlando), atteso che il fatto risulta commesso in data 30 aprile 2019, e dunque anteriormente all'entrata in vigore delle successive modifiche normative introdotte con la legge n. 3 del 2019 e con la legge n. 134 del 2021. 5. Ciò posto, assume decisivo rilievo la natura della decisione resa dal giudice di primo grado, che ha dichiarato l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 6. Sul punto, il Collegio reputa di dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur postulando un accertamento del fatto storico riconducibile alla fattispecie incriminatrice, non integra una sentenza di condanna, in quanto non comporta l'applicazione di alcuna pena né di misure afflittive. Ne consegue che tale pronuncia non rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni che, ai fini della disciplina della prescrizione, ricollegano effetti sospensivi alla pronuncia di una "sentenza di condanna" di primo grado. 7. In particolare, la previsione di cui all'art. 159 cod. pen., come modificata dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui dispone la sospensionedel corso della prescrizione per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado e la data di deposito della sentenza che definisce il grado successivo, presuppone indefettibilnnente la sussistenza di una decisione di condanna, che nel caso di specie difetta. 8. Ne discende che, a fronte di una sentenza ex art. 131-bis cod. pen., non può operare il meccanismo sospensivo previsto dalla cd. legge Orlando, dovendosi escludere l'estensione analogica di tale effetto a ipotesi non espressamente contemplate, trattandosi di disciplina di stretta interpretazione in materia di estinzione del reato. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che, (A 4 nel caso di specie, il termine prescrizionale IO_ continuato a decorrere senza subire la sospensione prevista per le sentenze di condanna di primo grado. 9. Orbene, considerata la data di commissione del fatto (30 aprile 2019) e la disciplina applicabile, deve ritenersi che, alla data del 20 ottobre 2025, in cui la Corte di appello di Venezia ha pronunciato la sentenza impugnata, il termine massimo di prescrizione fosse già integralmente decorso. 10. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta estinzione del reato, essendo tale verifica imposta al giudice in ogni stato e grado del processo, allorché emergano dagli atti elementi idonei a evidenziare la sussistenza della causa estintiva. 11. Né può ritenersi ostativa la circostanza che la sentenza di primo grado abbia fatto applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., atteso che tale pronuncia, lungi dal precludere la rilevazione della sopravvenuta prescrizione, non incide sulla necessità di verificare l'eventuale maturazione di una causa estintiva del reato, che, ove intervenuta, deve essere dichiarata con prevalenza su ogni altra statuizione. 12. L'omessa pronuncia sul punto integra, dunque, una violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 606, commà 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo la Corte di appello disatteso il dovere di immediata declaratoria della causa estintiva. 13. In conclusione, accertata la maturazione della prescrizione anteriormente alla decisione di secondo grado, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. 4 P.Q.M